Il nuovo termine per esercizio al diritto della detrazione IVA: gli effetti sulla dichiarazione IVA annuale

nel 2018 i contribuenti dovranno prestare particolare attenzione alle fatture che viaggiano a cavallo dell’anno solare: ci sono solo 4 mesi per la detrazione dell’IVA e sussiste quindi il concreto rischio di dover presentare nuovamente la dichiarazione Iva annuale, con un modello integrativo, qualora non si intenda rinunciare a far valere la detrazione

Corso evento a Vicenza per seminario sulla iva | Commercialista TelematicoTermine 4 mesi per la detrazione IVA

I contribuenti dovranno prestare particolare attenzione alle fatture che viaggiano a cavallo dell’anno solare. Sussiste il concreto rischio di dover presentare nuovamente la dichiarazione Iva, con un modello integrativo, qualora non si intenda rinunciare a far valere la detrazione d’imposta. Si tratta dell’effetto naturale conseguente alle modifiche intervenute in tema di detrazione apportate dal D.L. n. 50/2017, che ha modificato l’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972.

La sensibile riduzione del termine, previsto per esercitare il diritto alla detrazione, darà luogo a numerosi problemi operativi a carico dei contribuenti col conseguente aumento del gettito in favore dell’erario. Tale termine è passato da due anni e quattro mesi, secondo la disposizione precedentemente in vigore, a soli quattro mesi in base all’attuale formulazione dell’art. 19 del decreto Iva. Inoltre, qualora l’acquirente/committente riceva la relativa fattura in ritardo il predetto termine è destinato a ridursi ulteriormente.

Secondo la nuova formulazione normativa il diritto alla detrazione deve essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta in cui il diritto medesimo è sorto. La nuova regola si applica con decorrenza dalle fatture emesse dall’1 gennaio 2017.

Si consideri ad esempio il caso in cui la merce sia stata acquistata e consegnata nel corso del mese di dicembre del 2017. Il diritto alla detrazione nasce nel momento in cui il tributo diviene esigibile. Pertanto, seguendo le regole di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 si deve fare riferimento al momento in cui la merce viene consegnata. Tornando all’esempio precedente la consegna è avvenuta nel mese di dicembre, quindi nello stesso periodo può essere legittimamente esercitato.

La nuova versione dell’art. 19 ha limitato sensibilmente, come anticipato, il lasso temporale entro cui far valere il predetto diritto. La detrazione deve essere esercitata entro il 30 aprile 2018, cioè entro il termine per l’invio telematico del modello dichiarativo all’Agenzia delle entrate. Tuttavia, come ricordato, il diritto deve essere esercitato con riferimento all’anno in cui è sorto, quindi nel periodo di imposta 2017.

Il contribuente può legittimamente registrare il documento entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di esigibilità (nel 2018), ma l’imposta sul valore aggiunto deve essere computata in diminuzione quale credito nell’anno 2017. In pratica la detrazione deve influenzare la dichiarazione Iva annuale relativa al periodo d’imposta 2017.

Si consideri il caso in cui il contribuente intenda chiedere, sussistendo tutte le condizioni previste dalla legge, il rimborso del credito annuale. Tale credito ammonta, ad esempio, a 30.000 euro e per tale ragione il contribuente presenta la dichiarazione Iva in data 10 febbraio 2018. Nel mese di marzo dell’anno 2018 il contribuente riceve una fattura emessa in data 10 dicembre 2017 la cui Iva a credito è pari a 100.000 euro. A questo punto sussiste una sola soluzione obbligata in quanto il contribuente non potrà far valere il diritto alla detrazione nelle liquidazioni dell’anno 2018, cioè nell’anno successivo rispetto a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto. La registrazione del documento potrà essere correttamente effettuata nell’anno 2018, ma il credito Iva dovrà essere fatto valere nella dichiarazione annuale già presentata. Se l’operazione sarà gestita entro il 30 aprile del 2018 potrà essere presentata una dichiarazione “correttiva nei termini”. A seguito della rettifica dalla dichiarazione Iva annuale risulterà il “nuovo” credito pari a 130.000 euro. Se il contribuente dovesse ricevere la fattura il 2 maggio del 2018, il diritto alla detrazione risulterà anche in questo caso subordinato alla presentazione di un nuovo modello. Una volta spirata la scadenza del 30 aprile 2018 il contribuente dovrà presentare una dichiarazione integrativa a favore con l’indicazione del maggior credito richiesto a rimborso.

Nell’ipotesi di mancata rettifica della dichiarazione Iva si perderà il diritto a far valere la detrazione di 100.000 euro relativa alla fattura ricevuta tardivamente. Me conseguirà un incremento di gettito in favore dell’erario.

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25 ottobre 2017

Nicola Forte