Il reverse charge: slide pratica

il concetto di reverse charge (in italiano inversione contabile), che si verifica quando al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato…

Il Reverse charge (art. 17 c.5 ss.)

In questo caso al pagamento dell’imposta IVA e’ tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato.

La fattura, emessa dal cedente senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l’annotazione “inversione contabile” e l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro fatture o corrispettivi entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e’ annotato anche nel registro degli acquisti.

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