Niente IRAP per un'impresa individuale con dipendente e beni strumentali

anche l’impresa individuale (nel caso specifico esercente l’attività di agente di commercio) con dipendente e beni strumentali di valore elevato può essere considerata esclusa dall’IRAP qualora…

Commercialista Telematico | Software fiscali, ebook di approfondimento, formulari e videoconferenze accreditateLa giurisprudenza in tema di IRAP sui professionisti è ormai univocamente favorevole al contribuente. Ma anche quella relativa alle imprese individuali sta prendendo il senso che, per alcune categorie come quella di cui al caso che ci accingiamo a commentare, non avrebbe motivo di essere differente.

In questo filone si colloca la recentissima sentenza n. 1088/II/2017 dell’ 11/9/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta.

Il caso era di un agente di commercio di un apparecchio elettrodomestico (assai noto) che possedeva un volume di beni strumentali dall’importo non trascurabile (in valore assoluto), oltre a fruire delle prestazioni di una dipendente con funzioni di segretaria. Nel corso degli anni aveva pagato regolarmente l’irap, fin quando, nel 2013, decide di chiedere rimborso per gli anni dal 2008 al 2012.

L’Agenzia delle Entrate non fornisce risposta, facendo dunque formare il c.d. silenzio rigetto, che viene impugnato agli inizi dell’anno 2016.

In udienza, la parte resistente si limita ad insistere nel ricorso e a rinviare alle argomentazioni fornite in sede di costituzione in giudizio, tra le quali la più rilevante è quella per la quale il volume dei beni strumentali e dei compensi annui lordi corrisposti alla dipendente non potevano permettere si escludere il contribuente dalla imposizione Irap. La ricorrente, dal canto suo, fornisce recente giurisprudenza in tema di soggetti con discreti importi di retribuzione, che la Suprema Corte ha giudicato meritevoli di accoglimento.

La Commissione accoglie il ricorso formulando delle interessanti osservazioni che qui si riportano, delle quali fare tesoro nel futuro contenzioso.

In particolare, in merito all’ammontare delle retribuzioni corrisposte, la Commissione afferma che “Lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia si arresta all’impiego di un collaboratore.”

Sulla qualità del rapporto di lavoro dipendente, la Commissione conferma poi che “Diversa incidenza assume perciò l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico.”

Di particolare pregio il richiamo al c.d. principio di non contestazione, laddove si afferma che “Neppure può venire in rilevo, ai fini di ritenere l’assoggettamento all’IRAP, la prestazione lavorativa resa in favore della ricorrente, essendo pacifico, in quanto non contestato in giudizio dall’Agenzia delle Entrate, che la dipendente della ricorrente svolge mere funzioni di segretariato, di tipo esecutivo, senza recare alcun “valore aggiunto” all’attività del contribuente.”

Sul volume dei beni strumentali, che come detto in premessa raggiunge un livello non trascurabile in valore assoluto, il Collegio giudicante smontando la tesi della resistente, stabilisce che “non vi sono elementi per ritenere che la ricorrente abbia impiegato beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, essendo il volume dei beni strumentali dato dalla necessità di arredare l’ufficio in cui viene svolta l’attività, nonché di organizzare le sale ove vengono svolte le dimostrazioni finalizzate alla presentazione del prodotto oggetto di vendita”

Si conferma, in conclusione, l’apertura della giurisprudenza a quello che fino a oggi sembrava un campo impraticabile, ovverossia l’imposizione Irap in capo a imprese individuali con un ammontare di beni strumentali non certo irrilevante, e con un lavoratore dipendente con funzioni di segreteria.

In tal senso, sembra ancora più improcrastinabile l’intervento del Legislatore, a chiarire la definitiva esclusione dall’imposta nei casi come quello descritto, oltre ovviamente ai casi di lavoratori autonomi.

21 ottobre 2017

Danilo Sciuto

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