I modelli intrastat vecchi valgono fino alla presentazione dei dati di dicembre 2017

a seguito dell’approvazione dei nuovi modelli dichiarativi Intrastat, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che, a decorrere dall’1 gennaio 2018, non sarà più dovuta la presentazione degli elenchi riepilogativi, aventi periodi di riferimento a partire da tale data, concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute… le semplificazioni arrivano sempre con ritardo

Commercialista Telematico | Software fiscali, ebook di approfondimento, formulari e videoconferenze accreditateA seguito dell’approvazione dei nuovi modelli dichiarativi Intrastat, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che solo a decorrere dall’1 gennaio 2018, non sarà più dovuta la presentazione degli elenchi riepilogativi, aventi periodi di riferimento a partire da tale data, concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

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L’Agenzia delle Dogane con nota n. 110586/RU del 9 ottobre 2017, avente ad oggetto “Elenchi riepilogativi INTRASTAT – Modifiche operanti dal 1°gennaio 2018”, ha fornito importanti chiarimenti in merito al passaggio tra i nuovi modelli dichiarativi previsti dal 2018 e l’utilizzo di quelli vecchi validi fino a dicembre 2017.

Occorre, infatti , ricordare che , con provvedimento n. 194409, del 25 settembre 2017, del Direttore Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica sono state previste importanti novità in materia di modello INTRASTAT, alla luce delle modifiche introdotte dal legislatore con il cd. decreto Milleproroghe 2017, veicolato nel Decreto Legge 244 del 30 dicembre 2016, convertito con modifiche in legge 27 febbraio 2017, n.19.

Detto provvedimento si colloca in un più ampio processo di semplificazioni finalizzate alla razionalizzazione dei flussi informativi relativi alle operazioni intra-unionali, con l’obiettivo di evitare duplicazioni di adempimenti comunicativi a carico dei contribuenti IVA ma nel mantenimento della qualità e della completezza dei dati – di interesse sia fiscale che statistico – dagli stessi forniti, così da garantire il rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni euro-unionali in materia di raccolta delle informazioni relative agli scambi intracomunitari di beni e servizi.

La disposizione prevista nel Milleproroghe 2017

L’art. 13, comma 4-quater, del D.L. 244/2016, sostituisce il comma 6, dell’articolo 50, del decreto-legge n. 331 del 1993, modificando la normativa vigente nei seguenti termini:

1) chiarisce che la presentazione degli elenchi riepilogativi all’Agenzia delle dogane e dei monopoli è effettuata anche per finalità statistiche;

2) gli obblighi di presentazione non riguardano più anche gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi;

3) i soggetti identificati ai fini dell’applicazione della disciplina sulla territorialità dell’IVA (enti, associazioni e organizzazioni, anche quelli non soggetti passivi, identificati ai fini IVA), presentano solo l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari (e quindi non più l’elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea);

4) si affida a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica la definizione di significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti. Esse sono volte a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell’Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che la numerosità dei soggetti obbligati all’invio degli elenchi riepilogativi sia ridotta al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell’Unione. A seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell’Unione europea, con analogo provvedimento, si dispone che vengano definite ulteriori misure di semplificazione delle comunicazioni richieste;

5) non è riproposta di fatto la previsione che esclude dagli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta dello Stato membro in cui è stabilito il destinatario. —> continua a leggere nel PDF —>

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