DURC: sgravi e benefici

Chiarimenti da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro con riferimento alla perdita degli sgravi e benefici accordati, non solo qualora manchi il DURC ma anche qualora in fase ispettiva si accerti la presenza di violazioni

La nota INL con le istruzioni operative

La Circolare n. 3 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 18 luglio scorso ha fornito indicazioni con riferimento a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della Legge n. 296 del 2006.

In particolare, il tema che l’Ispettorato Nazionale ha sentito il dovere di trattare nuovamente con la nota Prot. 255/2017/RIS del 17 ottobre 2017 riguarda il recupero di benefici normativi e contributivi, qualora non spettanti: ciò deriva infatti da quanto previsto con l’articolo 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), per cui si stabilisce che a decorrere dal 1° luglio del 2007 i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso del DURC da parte dei datori di lavoro, fermi restando il rispetto di tutti gli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, se sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’assenza di DURC comporta così il mancato godimento dei benefici per il relativo periodo di assenza, e con l’ultima nota protocollo pubblicata dall’Ispettorato Nazionale, l’Istituto è dovuto ritornare nuovamente sul tema allo scopo di fornire ulteriori indicazioni operative, da condividere con INPS e INAIL, in risposta a specifiche richieste pervenute da parte degli uffici territoriali.

La Circolare n. 3/2017, già segnalata, ha chiarito che i benefici normativi e contributivi sono subordinati al possesso del DURC la cui assenza comporta la perdita definitiva dei benefici normativi e contributivi goduti; qualora la non spettanza sia accertata in sede di verifica, l’esito dell’invito a regolarizzare è emesso dall’istituto ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 (l’interessato, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell’invito: qualora non faccia decorrere tale termine, sarà possibile generare il Documento Unico di Regolarità contributiva in formato PDF).

La situazione di irregolarità protratta nel tempo rende così impossibile la fruizione dei benefici fino alla intervenuta attestazione di regolarità con il DURC online, per l’intera compagine aziendale.

 

Omissioni accertate anche in sede ispettiva

L’Ispettorato ha così dovuto chiarire, con la nota dei giorni scorsi, che il meccanismo dell’invito a regolarizzare prescinde dalla modalità di accertamento delle omissioni contributive, operando così anche nel caso in cui le omissioni siano accertate in sede ispettiva in relazione a uno o più lavoratori; ne consegue che, accertata l’omissione contributiva (anche in sede ispettiva), se essa impedisce il rilascio del DURC online, e qualora per la medesima omissione – insieme alle altre cause che hanno determinato l’irregolarità – non risulti intervenuto il pagamento delle somme richieste ovvero la sistemazione delle ammissioni contestate, il personale ispettivo sarà tenuto a comunicare agli istituti gli esiti degli accertamenti effettuati, dando atto nel verbale degli effetti sopra descritti.

 

Il mancato rispetto degli obblighi di legge rilevati in sede ispettiva fa perdere gli sgravi

Sulla base di quanto detto, l’ispettorato sente la necessità di prendere in considerazione un’altra casistica, concernente il fatto che le violazioni rilevate in sede ispettiva rappresentino un mancato rispetto degli altri obblighi di legge, causa dell’impossibilità di accedere a benefici e sgravi, per i quali non è possibile rilasciare il DURC: dunque, fermo restando quanto stabilito con Circolare n. 3/2017, tali violazioni comporteranno così il recupero dei benefici fruiti limitatamente al lavoratore cui le stesse violazioni si riferiscono e per tutto il periodo in cui si siano protratte, pur a fronte di successiva regolarizzazione.

Ne consegue che le violazioni degli altri obblighi di legge non rilevano solamente qualora la regolarizzazione delle stesse avvenga prima di qualsiasi accertamento ispettivo.

Così il procedimento di regolarizzazione di cui all’articolo 4 non può trovare applicazione qualora si abbia l’accertamento di specifiche violazioni di cui all’allegato A del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015, le quali costituiscono delle cause ostative al rilascio del DURC per il periodo di tempo indicato nello stesso allegato, laddove siano accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi.

Per conoscere tutte le violazioni ostative e i tempi di sospensione del rilascio del DURC si rinvia proprio all’allegato A del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015, ricordando solamente in tale sede il richiamo come cause ostative, di numerose violazioni in materia di: salute e sicurezza sul lavoro, lavoro irregolare e immigrazione.

 

Dopo l’ispezione le risultanze vanno comunicate a INPS e INAIL

Infine, l’Ispettorato del Lavoro richiama l’attenzione delle sedi territoriali sulla necessità di comunicare agli Istituti l’adozione di tutte le ordinanze di ingiunzione ovvero delle sentenze definitive riferibili agli illeciti indicati nell’allegato A del Decreto Ministeriale in questione, affinché si possa procedere alla sospensione del DURC per i periodi indicati per tali soggetti, recuperandone di conseguenza le somme non spettanti.

 

26 ottobre 2017

Antonella Madia