Split payment: il duplice criterio di liquidazione IVA

in vista della scadenza del 16 settembre segnaliamo le modalità di liquidazione IVA per le societàpartecipate dalla pubblica amministrazione e per le quotate, dopo le novità estive in tema di split payment

Commercialista_Telematico_Post_1200x1200px_Manovra_CorrettivaLe società pubbliche e le società quotate in borsa potranno versare l’Iva trattenuta in applicazione dello split payment senza far confluire il debito nella liquidazione periodica. La previsione è contenuta nel nuovo art. 5, comma 1, di cui al DM 27 giugno 2017, che ha modificato il DM del 23 gennaio 2015. In questo caso non è chiaro quali siano gli obblighi contabili ai fini Iva.

Il citato decreto ministeriale dispone che prima del comma 1 (dell’art. 5 del DM 23 gennaio 2015) è inserito il seguente comma 1: “Le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, effettuano il versamento dell’imposta dovuta ai sensi dell’art. 17–ter del decreto n. 633 del 1972 con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo”.

Si tratta, in buona sostanza, del criterio base di liquidazione e versamento dell’Iva relativa alle operazioni soggette al meccanismo della scissione. Il soggetto destinatario della fattura passiva, eserciterà il diritto alla detrazione del tributo secondo le regole ordinarie. Il documento sarà registrato nel libro degli acquisti di cui all’art. 23 entro i termini previsti dal precedente articolo 19 del D.P.R. n. 633/1972.

L’Iva sarà considerata in detrazione nell’ambito della liquidazione periodica e quindi dovrà essere sommata all’Iva assolta sulle altre operazioni di acquisto non soggette allo split payment. Invece l’Iva trattenuta al fornitore all’atto del pagamento sarà gestita separatamente. In pratica il soggetto destinatario della prestazione dovrà sommare l’Iva trattenuta e risultante dalle singole fatture ricevute in regime di split payment, ed effettuare il relativo versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di esigibilità. In questo caso, in base ad un’interpretazione letterale, sembra che le fatture di acquisto debbano essere registrate unicamente nel libro degli acquisti. In altre parole il contribuente tenuto al versamento sembra possa limitarsi alla conservazione dei documenti (oltre alla registrazione nel solo libro degli acquisti). Potrebbe essere utile, però, registrare comunque le fatture di acquisto ricevute in un registro sezionale al fine di riconciliare il debito Iva con l’importo versato.

Questa conclusione si desume dalla lettura del successivo comma 1 dell’art. 5 del DM 23 gennaio 2015. La disposizione prevede che “In alternativa a quanto previsto dal comma 01, i soggetti ivi contemplati possono annotare le relative fatture nel registro di cui agli articoli 23 o 24 …” del decreto Iva.

L’adempimento ora indicato rappresenta una facoltà prevista con l’intento di semplificare gli adempimenti. In pratica il soggetto destinatario della prestazione potrà scegliere di far confluire il debito Iva nella liquidazione ordinaria con una tecnica simile a quella prevista per l’inversione contabile con la “doppia” registrazione del documento ricevuto. In tale ipotesi non sussistano dubbi che il contribuente tenuto al versamento sia obbligato a registrare la fattura ricevuta non solo nel registro degli acquisti, ma anche in quello delle fatture o dei corrispettivi. Ciò con l’intento di rilevare il debito conseguente al trasferimento dal cedente/prestatore all’acquirente o committente.

E’ evidente che se si intende far confluire il debito nella liquidazione ordinaria la duplice registrazione sia una condizione necessaria. Viceversa se il debito Iva viene gestito separatamente dovrebbe essere sufficiente, al solo fine di conservare il diritto alla detrazione del tributo, la registrazione nel libro degli acquisti. A parte la scelta di istituire facoltativamente, per mere esigenze di controllo, un registro sezionale, non sembra sia obbligatoria l’istituzione di un apposito registro. Il punto dovrà essere chiarito dall’Agenzia delle entrate.

4 settembre 2017

Nicola Forte