Al via la riforma del terzo settore: le principali novità fiscali

è diventata operativa la riforma del terzo settore, che cerca di disegnare una disciplina fiscale organica; analizziamo le principali novità: la definizione di Terzo Settore, le agevolazioni fiscali, tra cui i crediti d’imposta, e la nuova disciplina per deduzioni e detrazioni

copertina video presentazione ct youtubeSecondo quanto previsto dalla legge delega n. 106/2016 il Governo ha provveduto ad approvare il nuovo testo della riforma del terzo settore, compresa la disciplina tributaria ad essi applicabile; tale riforma è stata veicolata nel D.Lgs. 3/7/2017 n. 117, in vigore dal 3 agosto 2017.

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E’ stato pubblicato sulla G.U. 179 del 2/8/2017, S.O. n. 43, il D.Lgs. 3/7/2017, n. 117, recante il titolo “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”; si tratta di una importante riforma del terzo settore che prevede il riordino e la revisione organica della disciplina relativa agli enti del terzo settore, compresa la disciplina tributaria. In sostanza con la norma suindicata è adottato il cd. Codice del Terzo Settore.

Vediamo di analizzare le principali novità di carattere fiscale contenute nel nuovo Codice.

La definizione di Terzo Settore

E’ fornita la definizione normativa del “Terzo Settore” precisandone le finalità proprie (finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale) e delimitato il campo di applicabilità delle disposizioni dello stesso Codice, chiarendo che queste si utilizzano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche per gli enti del Terzo Settore stessi regolati da una disciplina particolare.

Inoltre, agli enti del Terzo Settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione nel caso di lacune di previsione accertate nel Codice, previa verifica di compatibilità. Infine

E’ delimitato il perimetro del Terzo settore, classificando gli enti che ne fanno parte individuati in:

  • organizzazioni di volontariato;

  • associazioni di promozione sociale;

  • enti filantropici;

  • imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative e società di mutuo soccorso.

Viene inserita in tale perimetro la nozione di ente del Terzo Settore definito come “ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi”.

Le semplificazioni fiscali

Il Titolo X (artt. 79-89) disciplina il regime fiscale degli enti del Terzo settore, in “attuazione della disposizione di delega di cui all’articolo 9, comma 1, della legge n. 106/1989, allo scopo di operare, una semplificazione ed armonizzazione, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, del quadro legislativo attuale, caratterizzato da un’estrema frammentazione, con una pluralità di disposizioni che si sono stratificate nel tempo”.

Il regime fiscale degli enti del Terzo settore, disciplinato dal Titolo X del Codice in commento , è basato sulla diversificazione tra attività commerciali e non commerciali svolte e, dunque, sulla natura dell’ente. Tale distinzione consente di disciplinare in termini differenti la fiscalità degli enti che svolgono l’attività istituzionale con modalità commerciali rispetto a quelli che non esercitano (od esercitano solo marginalmente) l’attività di impresa, al fine di rendere l’intervento di riforma compatibile con il diritto dell’Unione europea e di superare le problematiche che, nel sistema attuale, derivano dalla sovrapposizione e difficile coesistenza tra un modello generale di imposta sul reddito delle società ed altri derogatori (es. ONLUS dal D.lgs. n. 460/1997).

Il nuovo regime fiscale

Il nuovo regime fiscale degli enti del Terzo Settore intende, dunque, per un verso, semplificare, attraverso la sostituzione di diversi micro-regimi oggi esistenti e, per l’altro, armonizzare, in modo da creare sistematicità nell’ordinamento e maggiore certezza applicativa, anche salvaguardando le varie possibilità di scelta degli enti, al momento della iscrizione nel Registro del Terzo settore. Continua nel PDF…—>

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