L'estratto di ruolo vale come prova

l’estratto di ruolo è una riproduzione integrale degli elementi contenuti nella cartella di pagamento ed ha valore di prova, è un atto autonomamente impugnabile da parte del contribuente

L’estratto di ruolo è una riproduzione integrale degli elementi contenuti nella cartella di pagamento ed ha valore di prova.

Il principio è contenuto nella sentenza n. 15315/2017 della Cassazione, da cui emerge che gli estratti di ruolo sono di conseguenza validi ai fini probatori e, in particolare, al fine di individuare per quale tipo di credito agisca l’amministrazione finanziaria.

Estratto di ruolo: natura giuridica

L’estratto di ruolo è una riproduzione degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale, i quali devono permettere al contribuente di identificare la pretesa impositiva avanzata dall’ufficio finanziaria, al fine di poter instaurare il contraddittorio con il fisco nonché preparare la propria difesa. Esso è, quindi, la riproduzione della parte del ruolo relativa alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria.

L’estratto di ruolo può essere annoverato tra gli atti autonomamente impugnabili non direttamente ricompresi nel dettato dell’art. 19 D. Lgs n. 546/1992.

Il ruolo, strumento fondamentale della riscossione, è un titolo esecutivo in forza del quale il concessionario della riscossione (Equitalia) inizia la procedura di espropriazione forzata per la riscossione delle somme non pagate, mentre la cartella esattoriale è la rappresentazione del ruolo in unico originale che poi viene notificata alla parte.

Pertanto il momento importante per la formazione del rapporto giuridico di riscossione coincide con la formazione del ruolo e non quello di notifica della cartella di pagamento che rappresenta il mezzo con cui la pretesa impositiva viene portata a conoscenza del contribuente. Ai sensi dell’art. 49 del Dpr n. 602/1973 ai fini della riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo (Cass. n. 11794/2016).

Nella fattispecie in esame il contribuente ha proposto opposizione all’esecuzione impugnando alcune cartelle esattoriale e intimazioni di pagamento; il Tribunale ha accolto l’opposizione e avverso la sentenza Equitalia ha proposto ricorso per cassazione eccependo la validità della notifica delle cartelle e il mancato riconoscimento della valenza probatoria agli estratti di ruolo.

La Corte, non accogliendo le motivazioni del giudice di merito, ha ritenuto che la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo notificata alla parte e l’estratto di ruolo è una “riproduzione fedele ed integrale della cartella esattoriale: esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare l’esatta pretesa avanzata dall’amministrazione finanziaria. (ovvero nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale; tutti i dati circa la natura e l’entità delle pretese; ovvero il numero della cartella,

I giudici di legittimità hanno formulato il principio di diritto secondo cui “l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria….”. In sostanza esso rappresenta la prova idonea dell’entità e natura del credito contenuto nella cartella esattoriale, anche per accertare la natura tributaria o meno del credito azionato e la verifica della giurisdizione del giudice adito.

La Corte ha ritenuto, pertanto, che nel caso concreto gli estratti di ruolo contenessero i dati richiesti per identificare il credito per cui il giudice di merito è tenuto a verificare la competenza del giudice adito, precisando che la notifica della cartella emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative può essere seguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario (nella specie, il portiere), senza la necessità di redigere una specifica relata di notifica.

Impugnabilità estratto di ruolo: sintesi giurisprudenziale

Il contribuente può impugnare l’estratto di ruolo se non è stata notificata la cartella di pagamento; è comunque il giudice tributario che deve riscontrare la validità della notifica nonché la fondatezza della pretesa. L’estratto di ruolo è idoneo a sostenere l’ammissibilità del ricorso dinanzi alle Commissioni tributarie ove solo formalmente sia atto impugnato da parte del contribuente che intenda far valere la nullità del ruolo per nullità della sua notifica (Cass. n. 19704/2015).

L’estratto di ruolo è impugnabile se non sia stata (validamente) notificata la cartella e di cui il contribuente sia venuto a conoscenza mediante l’estratto di ruolo rilasciato su richiesta del concessionario, ed è il giudice tributario a dover riscontrare la validità della notifica nonché la fondatezza della pretesa. Il contribuente, avendo interesse a contrastare il procedimento di imposizione il prima possibile, può contestare l’invalidità della notifica della cartella di pagamento tramite l’estratto di ruolo (Cass. n. 11439/2016).

L’estratto di ruolo, nonostante sia un mero atto interno dell’amministrazione, può essere legittimamente impugnato, senza che ciò comporti violazione dell’art. 19, D.Lgs. n. 546/1992, qualora rappresenti l’unico strumento attraverso cui il contribuente venga a conoscenza della pretesa tributaria, attesa la mancata notifica delle e cartelle di pagamento. (CTP Caserta n. 1928/2014; cfr. CTP Lecce n. 1782/2015, CTP di Frosinone n. 65/05/2014).

La comunicazione con cui Equitalia, ex art. 29 del D.L. n. 78/2010, informa il contribuente di aver preso in carico le somme derivanti dall’accertamento esecutivo, non è impugnabile. Pertanto il ricorso proposto avverso tale comunicazione è inammissibile, in quanto tale atto non ha natura di atto impositivo e non rientra tra gli atti impugnabili elencati specificamente all’art. 19 del D.Lgs n. 546 del 1992. (CTP Rieti, n. 206/2016; CTP Napoli n. 3150/2016).

Giurisprudenza contraria

L’estratto di ruolo non è un atto autonomamente impugnabile in quanto atto interno dell’amministrazione finanziaria (Cass. sent. n. 6395/2014).

21 Agosto 2017

Davide Di Giacomo