Trasmissione all'Agenzia dei documenti; pagamenti avvisi bonari, rateizzazioni: più tempo per contribuenti ed intermediari (fino al 5/9)

per rispondere alle richieste del Fisco, come i controlli formali e gli avvisi bonari, da quest’anno è concessa una tregua estiva: è stato introdotto un periodo di sospensione che va dall’1 agosto al 4 settembre (sospensione separata da quella feriale dei termini processuali)

Commercialista_Telematico_Post_1200x628px_StressDate le numerose richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori del settore, si ritiene utile soffermarsi brevemente su una delle novità semplificatrici introdotte dall’articolo 7-quater del D.L. n. 193/2016.

Ci riferiamo, in particolare, ai commi 16 e 17, che introducono una nuova sospensione amministrativa per alcune fattispecie assai frequenti nella pratica quotidiana.

La norma

Come sempre, è bene partire dalla citazione della norma.

Il comma 16 espressamente dispone che «I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.».

Il comma 17 aggiunge poi altre fattispecie a quelle che possono fruire della sospensione, prevedendo che “Sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini di trenta giorni previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del D.Lgs. n. 462/97, e dall’articolo 1, comma 412, della L. n. 311/04, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600/73, e 54-bis del DPR n. 633/72, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter del citato DPR n. 600/73 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Una nuova sospensione delle scadenze di Agosto

In sostanza, come si è letto, viene introdotto un periodo di sospensione che va dall’ 1/8 al 4/9; è bene chiarire fin da subito che tale sospensione non ha dunque nulla a che vedere né con la sospensione feriale dei termini (1/8-31/8) né, con la sospensione dei pagamenti in scadenza dall’ 1 al 20 agosto di ogni anno, che dunque continuano ad esplicare i loro effetti.

Le fattispecie interessate dalla nuova sospensione

La sospensione riguarda i termini

– per la TRASMISSIONE ALL’AGENZIA DEI DOCUMENTI E DELLE INFORMAZIONI

– richiesti ai contribuenti dall’AdE o DA ALTRI ENTI IMPOSITORI

Sono esclusi (e quindi la sospensione in questione non si applica) quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini IVA.

Rientrano dunque in tale periodo di sospensione anche i termini per la consegna dei documenti richiesti ai fini del controllo ex art. 36 ter del Dpr n. 600/73.

Si sottolinea come la norma faccia riferimento anche alle informazioni e ai documenti richiesti non solo dall’AdE, ma anche da altri enti impositori (e quindi Comune, Inps, ecc.).

La sospensione riguarda INOLTRE (comma 17) i termini di pagamento

– delle somme dovute per i cc.dd. avvisi bonari (36-bis ai fini delle dirette e 54-bis ai fini dell’Iva)

– delle somme dovute per i controlli ex art. 36-ter

– delle somme dovute per la liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Proprio per effetto di tale previsione normativa, l’apposito servizio di calcolo della rateizzazione dei pagamenti di importi dovuti a seguiti di “controllo automatico e formale” da parte dell’Agenzia delle Entrate, è stato (solo) recentemente adeguato.

E’ da rilevare che anche le rateizzazioni (ovviamente della suddetta natura) in corso, e dunque non solo quelle nuove, beneficiano di tale periodo di sospensione, sicchè tutte le rate in scadenza dall’ 1/8 al 4/9 sono sicuramente da intendersi “slittate” al 5 settembre.

1 agosto 2017

Danilo Sciuto