per rispondere alle richieste del Fisco, come i controlli formali e gli avvisi bonari, da quest’anno è concessa una tregua estiva: è stato introdotto un periodo di sospensione che va dall’1 agosto al 4 settembre (sospensione separata da quella feriale dei termini processuali)
Date le numerose richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori del settore, si ritiene utile soffermarsi brevemente su una delle novità semplificatrici introdotte dall’articolo 7-quater del D.L. n. 193/2016.
Ci riferiamo, in particolare, ai commi 16 e 17, che introducono una nuova sospensione amministrativa per alcune fattispecie assai frequenti nella pratica quotidiana.
La norma
Come sempre, è bene partire dalla citazione della norma.
Il comma 16 espressamente dispone che «I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.».
Il comma 17 aggiunge poi altre fattispecie a quelle che possono fruire della sospensione, prevedendo che “Sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini di trenta giorni previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del D.Lgs. n. 462/97, e dall’articolo 1, comma 412, della L. n. 311/04, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600/73, e 54-bis del DPR n. 633/72, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter del citato DPR n. 600/73 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
Una nuova sospensione delle scadenze di Agosto
In sostanza, come si è letto, viene introdotto un periodo di sospensione che va dall’ 1/8 al 4/9; è bene chiarire fin da subito che tale sospensione non ha dunque nulla a che vedere né con la sospensione feriale dei termini (1/8-31/8) né, con la sospensione dei pagamenti in scadenza dall’ 1 al 20 agosto di ogni anno, che dunque continuano ad esplicare i loro effetti.
Le fattispecie interessate dalla nuova sospensione
La sospensione riguarda i termini
– per la TRASMISSIONE ALL’AGENZIA DEI DOCUMENTI E DELLE INFORMAZIONI
– richiesti ai contribuenti dall’AdE o DA ALTRI ENTI IMPOSITORI
Sono esclusi (e quindi la sospensione in questione non si applica) quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini IVA.
Rientrano dunque in tale periodo di sospensione anche i termini per la consegna dei documenti richiesti ai fini del controllo ex art. 36 ter del Dpr n. 600/73.
Si sottolinea come la norma faccia riferimento anche alle informazioni e ai documenti richiesti non solo dall’AdE, ma anche da altri enti impositori (e quindi Comune, Inps, ecc.).
La sospensione riguarda INOLTRE (comma 17) i termini di pagamento
– delle somme dovute per i cc.dd. avvisi bonari (36-bis ai fini delle dirette e 54-bis ai fini dell’Iva)
– delle somme dovute per i controlli ex art. 36-ter
– delle somme dovute per la liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
Proprio per effetto di tale previsione normativa, l’apposito servizio di calcolo della rateizzazione dei pagamenti di importi dovuti a seguiti di “controllo automatico e formale” da parte dell’Agenzia delle Entrate, è stato (solo) recentemente adeguato.
E’ da rilevare che anche le rateizzazioni (ovviamente della suddetta natura) in corso, e dunque non solo quelle nuove, beneficiano di tale periodo di sospensione, sicchè tutte le rate in scadenza dall’ 1/8 al 4/9 sono sicuramente da intendersi “slittate” al 5 settembre.
1 agosto 2017
Danilo Sciuto