Split payment: note operative per le società partecipate

alcune pratiche note operative per la gestione contabile ed il versamento dell’IVA delle società partecipate dagli enti locali, che dall’1/7/2017 subiscono il regime dello split payment

Commercialista_Telematico_Post_1200x628px_QuestitiSPLIT PAYMENT NOTE OPERATIVE E CONTABILI

Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del D.M. 23 gennaio 2015 l’imposta relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle società partecipate dagli enti locali diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi.

Pertanto esigibilità, cioè Iva da versare, uguale momento del pagamento della fattura del fornitore.

In pratica diventa un obbligo con criterio di cassa: quando la società partecipata (o la P.A.) paga la fattura d’acquisto al proprio fornitore –> entro il 16 del mese successivo deve versare l’IVA.

In alternativa, anziché considerare dovuta l’Iva nel mese del PAGAMENTO della fattura:

  • è possibile scegliere di considerare dovuta l’Iva (quindi iva da versare) al momento della REGISTRAZIONE della fattura di acquisto in split (anziché al pagamento);
  • è inoltre possibile considerare esigibile l’Iva (quindi iva da versare) al momento della RICEZIONE della fattura di acquisto in split (anziché al pagamento) ma questa modalità sarà forse la meno utilizzata, solo per motivi operativi.

Una prima scelta da fare quindi è quella di prendere come riferimento per versare l’IVA il momento del pagamento al fornitore o il momento della registrazione della fattura in contabilità (oppure quello della ricezione della fattura).

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In questa fase di avvio l’articolo 2 del Dm 27 giugno 2017 permette alle società partecipate il versamento dell’Iva “esigibile dal 1 luglio 2017 al 30 novembre 2017” entro la data del 18 dicembre 2017 (entro il 16 novembre invece per le Pubbliche Amministrazioni).

Una volta a regime l’Iva divenuta esigibile andrà versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile.

Si utilizza il solito modello F24 con apposito codice tributo (da emanare)

SENZA possibilità di compensazione

Le fatture emesse nei confronti delle società partecipate da Enti Pubblici, così come quelle verso le PP.AA., devono contenere l’annotazione: “scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/1972” (art. 2 comma 1 D.M. 23/1/2015).

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La società partecipata potrà valutare se tenere separata l’IVA da versare “da split payment” oppure utilizzare la tecnica contabile della doppia registrazione: il differimento del versamento dovrebbe riguardare esclusivamente il caso in cui le predette società intendano versare l’Iva trattenuta al fornitore separatamente rispetto alla “liquidazione Iva ordinaria”. In questo caso il tributo da versare sarà esattamente corrispondente all’importo trattenuto senza che sussista la possibilità di considerare in considerazione alcun importo a titolo di detrazione.

Viceversa qualora la società dovesse applicare la medesima tecnica contabile del reverse-charge, annotando la fattura ricevuta sia nel libro degli acquisti, ma anche nel registro delle fatture emesse, la duplice registrazione darà luogo alla compensazione del debito e credito e quindi non sussiste alcuna esigenza di differimento dei termini di versamento (Nicola Forte, su Commercialista Telematico, 3/7/2017).

Chi emette la fattura la registrerà normalmente in contabilità, come sempre, registrando il debito verso Erario per iva, ma poi dovrà procedere allo relativo storno, annotando il conto Erario c/IVA in dare e crediti v/clienti in avere, in modo così da chiudere parte del credito verso il cliente (la parte Iva, del cui versamento all’erario si preoccuperà la società partecipata/P.A.).

5 luglio 2017

Commercialista Telematico