La notifica via PEC di avvisi di accertamento e cartelle – le novità del mese di luglio

è partita la notifica via PEC degli atti tributari: approfondiamo le modalità di notifica ad imprese e professionisti (soggetti obbligati all’utilizzo pec), le notifiche ai soggetti non obbligati all’utilizzo della PEC, il problema della casella satura, il perfezionamento della notifica

SpesometroLa necessaria ed ineludibile politica di digitalizzazione investe naturalmente anche il Fisco, che ha inziato ad effettuare la notifica via PEC di avvisi di accertamento.

Come è noto, l’art.7-quater, comma 6, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni in Legge n. 225 dell’1 dicembre 2016, ha integrato tecnologicamente l’art. 60, del D.P.R. n. 600/73, norma che si occupa del procedimento di notificazione degli atti di accertamento.

LA NORMA PER LE IMPRESE ED I PROFESSIONISTI

Fermo restando le altre modalità di notificazione già previste, il Legislatore ha aggiunto, alla fine del citato art. 60, del D.P.R. n. 600/73, un comma con il quale viene previsto, a partire dall’1 luglio 2017, in deroga all’art.149-bis del C.p.c. e alle modalità di notifica via pec previste dalle norme relative alle singole leggi d’imposta non compatibili con quelle oggi introdotte, che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo PEC, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

All’ufficio sono consentite la consultazione telematica e l’estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi.

La casella satura

La norma prevede che se la casella di posta elettronica risulta satura, l’ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno 7 giorni dal primo invio.

Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica continua ad essere satura oppure se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il 2’ giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di 15 giorni; l’ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.

Il perfezionamento della notifica via PEC di avvisi di accertamento

Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio (non ha valore il fatto che il destinatario non legga l’email).

Per il destinatario la notifica si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all’ufficio o, nei casi di cui posta elettronica satura, o di PEC non valida o attiva, nel 15’ giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa.

LA NORMA PER I SOGGETTI NON OBBLIGATI

Per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, la notificazione può essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all’indirizzo di PEC di cui sono intestatari, all’indirizzo di PEC di uno dei soggetti che svolgono assistenza tecnica in sede contenziosa, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite da un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

In tali ipotesi, l’indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal 5’ giorno libero successivo a quello in cui l’ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa.

Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l’ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno 7 giorni dal primo invio.

Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l’indirizzo di PEC del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni previste in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente.

Il modello per comunicare l’indirizzo PEC è stato approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 44027 del 3 marzo 2017, cui ha fatto seguito il Provvedimento del 28 giugno 2017 (prot. n. 120768/2017), recante le modalità di trasmissione dello stesso.

L’indirizzo PEC dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l’Ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. 

ATTI DELLA RISCOSSIONE

Le nuove disposizioni introdotte investono anche la notificazione della cartella di pagamento, atteso che la riscrittura del secondo comma dell’art. 26 del D.P.R. 602/73 rimanda a quanto previsto dall’art. 60, del D.P.R. n. 600/73.

In particolare, fermo restando quanto indicato, nel comma 1, del citato articolo 26, del D.P.R.n.602/731, al comma 2, viene previsto che la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n.68, a mezzo PEC, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta.

In entrambi i casi, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 60, del D.P.R. n. 600/73.

14 luglio 2017

Gianfranco Antico

1 La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è‘ notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove e’ l’abitazione, l’ufficio o l’azienda.