La Corte di Cassazione ha fornito la definizione di immobile in corso di costruzione considerando la posizione del soggetto acquirente e non lo stato di fatto dell’immobile. La soluzione, che però non convince, non può essere condivisa ed è destinata ad incidere, ove l’Agenzia delle entrate la considerasse corretta, sulla disciplina dell’Iva.
L’Agenzia delle entrate ha ribadito in più occasioni che le cessioni degli immobili in corso di costruzione sono sempre imponibili ai fini Iva. Ciò in quanto la mancata ultimazione del fabbricato determina l’inapplicabilità dell’art. 10, comma 1, nn. 8–bis - 8–ter del D.P.R. n. 633/1972. Le predette disposizioni subordinano l’applicazione dell’Iva alla natura di impresa costruttrice del soggetto c