Il termine variabile per la stampa dei registri contabili nel 2017

il termine per la stampa dei registri contabili è stata messo in dubbio per l’anticipo al 28 febbraio della dichiarazione annuale IVA. Ora si deve valutare il limite variabile fra fine anno e metà gennaio a seconda della scadenza dell’invio del modello Redditi 2017, che per alcune società di capitali è posto al 15 ottobre prossimo venturo. Si tratta di un’ulteriore complicazione in un anno già denso di novità

pennaI registri Iva relativi al periodo di imposta 2016 potranno essere stampati entro il 31 dicembre 2017 come quelli obbligatori ai fini delle imposte sui redditi. E’ dunque ininfluente, al fine di individuare la corretta scadenza, che il termine di presentazione della dichiarazione Iva sia spirato il 28 febbraio scorso. Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 46/E del 2017. In alcuni casi, però, limitatamente al periodo di imposta 2016, il termine per l’invio delle dichiarazioni scade il 15 ottobre 2017. Pertanto la stampa dei registri potrà essere effettuata nei termini di legge entro il 15 gennaio 2018.

I dubbi, come anticipato, sono sorti a causa della nuova scadenza per l’invio della dichiarazione annuale Iva/2017. Non era chiara la portata applicativa dell’art. 7, c. 4–ter, del D.L. n. 357/1994. La disposizione considera regolare (tempestiva) la stampa cartacea dei registri contabili se effettuata entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni annuali.

Sulla base di un’interpretazione rigorosamente letterale alcuni commentatori hanno individuato la data limite per effettuare la stampa dei registri a seconda se gli stessi avessero per oggetto l’Iva o le imposte sui redditi. Nel primo caso, partendo dal termine per l’invio della dichiarazione annuale Iva, sembrava che la stampa dovesse essere effettuata entro il 28 maggio 2017 (per il periodo di imposta 2016). Invece ai fini delle imposte sui redditi sembrava corretto fruire del maggior termine effettuando la stampa entro il 31 dicembre del 2017.

E’ necessario poi considerare che i contribuenti che si avvalgono della contabilità semplificata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973 sono obbligati alla sola tenuta dei registri Iva. In questo caso la contabilità deve essere integrata con le annotazioni valide anche ai fini delle imposte sui redditi (registrazione delle retribuzioni, degli interessi passivi…). Non era dunque chiaro quale delle due scadenze dovesse essere rispettata.

Il problema è stato definitivamente superato dalla risoluzione in commento. L’Agenzia delle entrate, nel fornire i chiarimenti relativi ai termini che devono essere osservati ai fini della conservazione elettronica dei documenti cartacei, ha di fatto risolto anche il problema della stampa. In particolare, è stato precisato che “la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In altre parole, il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ancorché a partire dal periodo d’imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva siano disallineati”. In buona sostanza, al fine della decorrenza dei tre mesi non rileva la data del 28 febbraio, cioè del termine entro il quale avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione Iva annuale.

A tal proposito, al fine di chiarire ulteriormente i dubbi sorti, la risoluzione ha affrontato anche il caso di un contribuente il cui periodo di imposta non coincide con l’anno solare. Prendendo in considerazione il periodo di imposta compreso tra il 1 luglio 2015 e il 30 giugno 2016 deve osservarsi, preliminarmente, come la dichiarazione dei redditi debba essere presentata entro il 31 marzo 2017 (entro l’ultimo giorno del nono mese successivo). Conseguentemente il termine entro cui effettuare la conservazione dei documenti fiscali e quindi anche la stampa dei registri Iva relativi al periodo di imposta 2016 sarà il 30 giugno 2017.

Le ditte individuali e le società di persone devono effettuare la stampa dei registri Iva del 2016 entro il 31 dicembre 2017. Ciò in quanto l’esercizio coincide con l’anno solare. Invece in alcuni casi, per le società di capitali, il termine di presentazione del modello di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi è differito al 15 ottobre del 2017. La novità riguarda esclusivamente il periodo di imposta 2016 ed è stato disposto dal decreto Milleproroghe 2017. Il differimento non trova però applicazione per le micro imprese. Se l’invio telematico del modello deve essere effettuato entro il predetto termine del 15 ottobre la stampa dei relativi registri (sia Iva, ma anche ai fini delle imposte sui redditi) dovrà essere effettuata entro il 15 gennaio 2018.

7 giugno 2017

Nicola Forte