
La disposizione della manovra (art. 2 del D.L. n. 50/2017) che ha fortemente limitato, sotto il profilo temporale, la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, merita un approfondimento in chiave comunitaria.
A seguito della novella legislativa i contribuenti avranno a disposizione in alcuni casi solo quattro mesi di tempo per esercitare tale diritto. In passato, secondo il testo della disposizione previgente, l’arco temporale per esercitare tale diritto era molto più ampio. In alcuni casi il limite massimo poteva anche superare ventotto mesi rispetto al momento in cui l’Iva relativa all’acquisto di beni e servizi era divenuta esigibile ai sensi dell’art. 6 del Decreto Iva. Il tema è complesso ed è necessario procedere con ordine.
La disposizione precedentemente in vigore prevedeva che il diritto alla detrazione poteva essere esercitato al più