esaminiamo la risposta recentemente data dal MISE sul tema della adottabilità o meno del modello micro-imprese alle società cooperative: la conclusione motivata dal MISE è che le coop non possono adottarlo perché confliggente con la normativa specifica che regola l'informativa di bilancio in questo comparto societario

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dopo il documento dal titolo:
Le peculiarità delle società cooperative nella redazione dei bilanci e della gestione aziendale ha rilasciato un nuovo documento riguardante questo comparto societario dal titolo:
"Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D. Lgs. 139/2015 e ai Principi contabili nazionali” e pubblicato il documento “
Società cooperative: i bilanci dopo il D. Lgs. 139/2015", chiarendo in maniera inequivocabile le ragioni che
impediscono alle micro-cooperative di adottare il modello di bilancio super-semplificato previsto dall’art. 2435-ter del codice civile.
In questo scritto, indicheremo le ragioni per le quali tale agevolazione documentale, secondo lo studio condotto dal CNDCEC, non è applicabile alle Cooperative.
ASPETTI PRELIMINARI
Il CNDCEC in un suo recente studio esclude, categoricamente, dall’applicabilità delle agevolazioni formali previste dall’art. 2435-ter del codice civile in materia di modelli di bilancio, le società cooperative. E non solo, ma poi si snoda in una discussione su altri temi tipici delle cooperative quali:
a) la classificazione delle poste del patrimonio netto;
b) la determinazione dei ristorni;
c) la possibilità di non adottare il criterio del costo ammortizzato in relazione ai prestiti sociali.
L’esigenza di applicare le nuove disposizioni previste dal codice civile, dettata dall’emanazione del D. Lgs. 139/2015, sta richiedendo, infatti, notevoli cambiamenti ai comportamenti contabili dei professionisti che periodicamente seguono le imprese che operano nei diversi settori rappresentativi del tessuto economico nazionale.
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