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Con l’approvazione di un Dpcm (in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) la comunicazione periodica della liquidazione Iva del primo trimestre 2017 è slittata dal 31 maggio dal 12 giugno.
L’adempimento è stato introdotto dall'art. 4 del D.Lgs. 193/2016 che ha previsto l’obbligo trimestrale della comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche.
Con provvediemnto del 27.3.2017 l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole e i termini per la trasmissione telematica dei dati in questione. Il provvedimento, inoltre, stabilisce che le informazioni acquisite saranno tempestivamente messe a disposizione, in forma organizzata e sicura, dei soggetti passivi Iva, allo scopo di instaurare un processo di confronto pre-dichiarativo tra l’Agenzia e quei contribuenti per i quali, dall’analisi delle informazioni trasmesse, emergano potenziali incoerenze tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni Iva.
Con specifico riferimento alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche, viene altresì previsto che le informazioni sulle incoerenze tra i versamenti dell’imposta effettuati rispetto all’importo da versare indicato nelle comunicazioni potranno essere visualizzate nel “Cassetto fiscale” e nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Ambito oggettivo
L’art. 21 bis del 78/2010, prevede la trasmissione telematica delle liquidazioni IVA, imponendo l’obbligo generalizzato a tutti i soggetti passivi IVA. Tuttavia il terzo comma dell’art. 21 bis del 78/2010 contempla due situazioni soggettive di esonero dalla trasmissione che si verificano quando:
- il contribuente soggetto IVA è esonerato dalla presentazione dalla dichiarazione IVA annuale;
- il contribuente soggetto IVA è esonerato dalla effettuazione delle liquidazioni periodiche.
I soggetti esclusi dalla comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche, quindi, sono:
- contribuenti che si avvalgono del regime dei Minimi di cui all’art. 27 comma 1 e 2 del D.L. 98/2012;
- i contribuenti che si avvalgono del regime dei forfettari di cui ai commi da 54 a 89 della L. 190/2014;
- i contribuenti che registrano solo operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36 bis abbiano effettuato unicamente operazioni esenti;
- le imprese individuali che hanno affittato l’unica azienda e non esercitano alcuna altra attività rilevante ai fini IVA, posto che in questo caso hanno sospeso la partita IVA;
- i produttori agricoli esentati dal versamento dell’IVA e dagli obblighi documentali connessi ai sensi dell’art. 34 comma 6 del D.P.R. 633/72;
- i soggetti che adottano il regime 398/1991;
- i soggetti che nel periodo trimestrale di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva e che non hanno crediti d’imposta da riportare.
Periodicità di trasmissione
La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo a ogni trimestre.
La comunicazione relativa al 2° trimestre è effettuata entro il 16.9 e quella relativa all’ultimo trimestre entro il mese di febbraio.
Con un Dpcm in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale la comunicazione periodica della liquidazione Iva del I° trimestre 2017 viene prorogata dal 31 maggio al 12 giugno.
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