una guida di 13 pagine all’adempimento dell’invio dei dati delle liquidazioni IVA: i soggetti obbligati e le eventuali esenzioni, la compilazione rigo per rigo, la gestione del file telematico sul portale dell’Agenzia delle Entrate…
Con l’approvazione di un Dpcm (in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) la comunicazione periodica della liquidazione Iva del primo trimestre 2017 è slittata dal 31 maggio dal 12 giugno.
L’adempimento è stato introdotto dall’art. 4 del D.Lgs. 193/2016 che ha previsto l’obbligo trimestrale della comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche.
Con provvediemnto del 27.3.2017 l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole e i termini per la trasmissione telematica dei dati in questione. Il provvedimento, inoltre, stabilisce che le informazioni acquisite saranno tempestivamente messe a disposizione, in forma organizzata e sicura, dei soggetti passivi Iva, allo scopo di instaurare un processo di confronto pre-dichiarativo tra l’Agenzia e quei contribuenti per i quali, dall’analisi delle informazioni trasmesse, emergano potenziali incoerenze tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni Iva.
Con specifico riferimento alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche, viene altresì previsto che le informazioni sulle incoerenze tra i versamenti dell’imposta effettuati rispetto all’importo da versare indicato nelle comunicazioni potranno essere visualizzate nel “Cassetto fiscale” e nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Ambito oggettivo
L’art. 21 bis del 78/2010, prevede la trasmissione telematica delle liquidazioni IVA, imponendo l’obbligo generalizzato a tutti i soggetti passivi IVA. Tuttavia il terzo comma dell’art. 21 bis del 78/2010 contempla due situazioni soggettive di esonero dalla trasmissione che si verificano quando:
- il contribuente soggetto IVA è esonerato dalla presentazione dalla dichiarazione IVA annuale;
- il contribuente soggetto IVA è esonerato dalla effettuazione delle liquidazioni periodiche.
I soggetti esclusi dalla comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche, quindi, sono:
- contribuenti che si avvalgono del regime dei Minimi di cui all’art. 27 comma 1 e 2 del D.L. 98/2012;
- i contribuenti che si avvalgono del regime dei forfettari di cui ai commi da 54 a 89 della L. 190/2014;
- i contribuenti che registrano solo operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36 bis abbiano effettuato unicamente operazioni esenti;
- le imprese individuali che hanno affittato l’unica azienda e non esercitano alcuna altra attività rilevante ai fini IVA, posto che in questo caso hanno sospeso la partita IVA;
- i produttori agricoli esentati dal versamento dell’IVA e dagli obblighi documentali connessi ai sensi dell’art. 34 comma 6 del D.P.R. 633/72;
- i soggetti che adottano il regime 398/1991;
- i soggetti che nel periodo trimestrale di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva e che non hanno crediti d’imposta da riportare.
Periodicità di trasmissione
La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo a ogni trimestre.
La comunicazione relativa al 2° trimestre è effettuata entro il 16.9 e quella relativa all’ultimo trimestre entro il mese di febbraio.
Con un Dpcm in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale la comunicazione periodica della liquidazione Iva del I° trimestre 2017 viene prorogata dal 31 maggio al 12 giugno.
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