Prima della riforma del diritto di famiglia il lavoro familiare poteva dare luogo a gravi abusi ed ingiustizie in quanto si presumeva essere prestato a titolo gratuito.
Detta presunzione di gratuità, infatti, viene in qualche modo superata dall’art. 230- bis c.c., che ha inteso garantire una tutela minima ed inderogabile a quei rapporti di lavoro che si svolgono nell’ambito degli aggregati familiari e che non trovano altra e diversa configurabilità, riconoscendo a favore dei familiari dell’imprenditore una serie di diritti di natura economica ed amministrativa.
La presunzione di gratuità è comunque riconosciuta per le prestazioni di lavoro occasionale rese dai familiari.
L’impresa familiare
Nell’impresa familiare possono collaborare (anche attraverso il lavoro nella famiglia) il coniuge, i parenti entro il terzo grado (fino ai nipoti) e gli affini entro il secondo grado (fino ai cognati) dell’imprenditore: cosiddetta famiglia nucleare.
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