Jobs act del lavoro autonomo: la (inutile) norma sull'assicurazione dei crediti professionali

la norma che prevede che “…sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà” crea un dubbio: tali costi prima non erano deducibili? Se un professionista li ha dedotti rischia un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate? Perchè non sarebbero stati deducibili?

pennaNei giorni scorsi il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge c.d. Jobs act del lavoro autonomo. Sono previste alcune buone novità anche fiscali come, ad esempio, la deducibilità integrale delle spese di formazione entro il limite massimo di 10.000 euro.

La previsione di ulteriori disposizioni, invece, rischia di creare confusione ed espone i professionisti a potenziali contenziosi con l’Agenzia delle entrate. Una di queste disposizioni è quella che prevede la deducibilità dei premi assicurativi pagati dagli esercenti arti e professioni a copertura del rischio di insolvenza dei clienti. Nello specifico la norma così dispone: “Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà”.

Occorre dunque domandarsi le ragioni che hanno indotto il legislatore ha fornire siffatta precisazione. Se la copertura del rischio riguarda esclusivamente il mancato pagamento di prestazioni effettuate nell’ambito dell’attività professionale, che caratterizza il contribuente, non si comprende per quali ragioni il costo non possa considerarsi inerente. Sotto questo profilo la previsione normativa non aggiungerebbe nulla di nuovo rispetto alla deducibilità dei predetti oneri che possono considerarsi rilevanti fiscalmente anche se sostenuti in epoca anteriore all’approvazione della norma.

Potrebbe però sorgere il dubbio che prima della novella il legislatore ritenesse non inerenti i predetti oneri. Diversamente il legislatore non avrebbe avuto alcuna ragione intervenendo con una previsione esplicita, ma questa soluzione non può essere condivisa.

E’ necessario poi considerare gli eventuali effetti allorquando il professionista intenda far valere il contratto di assicurazione nell’ipotesi di mancato pagamento. In primis è necessario attribuire una qualificazione alla somma corrisposta dalla compagnia assicuratrice. In questo caso è applicabile l’art. 6, comma 2 del TUIR. La disposizione prevede che “I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, …, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, …, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”.

In buona sostanza, se il professionista è titolare di un credito nei confronti di un cliente per una prestazione professionale resa, e il cliente è insolvente, ove l’assicurazione gli corrisponda un’indennità risarcitoria del mancato incasso, l’indennità assume ai fini fiscali la qualificazione di compenso professionale.

La disposizione sopra indicata fa riferimento ai proventi “conseguiti”. In base ad un’interpretazione letterale sembra che l’obbligo di dichiarare il compenso tragga origine dalla mera attività di liquidazione dell’assicurazione indipendentemente dall’effettiva erogazione dell’indennità, ma la soluzione non è corretta. Infatti, non solo il “provento” assume ai fini fiscali la qualificazione di “compenso”, ma per l’individuazione del periodo di imposta in cui deve essere dichiarata l’indennità si deve fare riferimento alla disciplina dell’art. 54 del TUIR. Deve essere così superata la lettera della legge che all’articolo 6 fa riferimento ai “proventi conseguiti”. Pertanto se il professionista, matura il diritto alla predetta indennità non è tenuto ad assolvere gli obblighi dichiarativi fin quando la predetta somma non sarà effettivamente incassata.

Diversamente i titolari di reddito di impresa in contabilità ordinaria devono fare riferimento al momento in cui sorge il diritto in quanto il reddito è determinato in base al principio di competenza.

Le imprese in contabilità semplificata devono tenere conto che dal 1° gennaio 2017, ai sensi del nuovo art. 66 del TUIR, devono considerare i ricavi effettivamente incassati. In tale ipotesi la maturazione del diritto all’indennità è irrilevante assumendo rilievo, ai fini dell’imponibilità, l’effettiva erogazione dell’indennità conseguente all’insolvenza del cliente.

24 maggio 2017

Nicola Forte