le agevolazioni di iper e superammortamento sono estremamente interessanti per chi deve investire in nuovi beni ammortizzabili; in questo approfondimento di 15 pagine arricchito di esempi pratici puntiamo il mouse sulle novità della Legge di bilancio per il 2017, i casi in cui è possibile accedere all’agevolazione, i beni agevolabili, i beni immateriali, il caso dei software
L’art. 1, commi da 8 a 13, della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) con lo scopo di ammodernare il parco beni strumentali e per la trasformazione tecnologica e digitale delle aziende manifatturiere italiane, ha previsto la proroga e il rafforzamento della disciplina relativa alla maggiorazione del costo di acquisizione di determinati beni, ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
Infatti, la disciplina del super ammortamento era già stata introdotta dalla legge di stabilità 2016 per gli acquisti di beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, consentendo a imprenditori e lavoratori autonomi di maggiorare del 40% il costo di acquisizione.
La legge di bilancio 2017 ha prorogato tale misura agevolativa agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017 e ha introdotto, a favore dei soli titolari di reddito d’impresa, una nuova disciplina che consente di maggiorare il costo di acquisizione nella misura:
- del 150%, nel caso di investimenti in beni materiali strumentali nuovi a elevatissima tecnologia, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (sono elencati nell’allegato A alla stessa legge di bilancio), effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017
- del 40%, per determinati beni immateriali strumentali (elencati nell’allegato B alla legge di bilancio) prima esclusi dal super ammortamento, effettuati nel 2017 da soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 7/E del 08.04.2017 e sopratutto con la n. 4/E del 30.03.2017 ha fornito una serie di chiarimenti. Di seguito si analizzano solamente le novità interpretative rinviando alla precedente circolare n. 23/E del 26 maggio 2016 quanto già affermato relativamente al superammortamento.
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