Il Jobs act delle professioni tagli i limiti alle spese alberghiere

con l’entrata in vigore del Jobs act delle professioni salteranno i limiti alla deducibilità delle spese alberghiere e per quelle dei ristoranti previsti dal TUIR: ecco le nuove regole in pratica

AUTOCTI professionisti possono considerare integralmente in deduzione le spese di vitto ed alloggio sostenute in relazione al mandato professionale conferito dal cliente. Ciò a condizione che gli oneri sostenuti vengano addebitati analiticamente, quindi in maniera tale da distinguerli rispetto ai compensi, nei confronti del cliente. La previsione è contenuta nella versione definitiva della legge (art. 8 del c.d. Jobs act delle professioni) che ha modificato l’art. 54 del TUIR.

Il citato art. 54 prevede che i predetti oneri, ove inerenti, cioè sostenuti nell’esercizio dell’attività professionale, possono essere considerati in deduzione, ma applicando una serie di limitazioni quantitative. In alcuni casi i limiti alla deducibilità possono anche sommarsi riducendo in maniera considerevole l’importo deducibile ai fini della determinazione del reddito professionale netto.

Le spese per i ristoranti (c.d. vitto) e per le prestazioni alberghiere (c.d. alloggio), sono deducibili nella misura del 75%. Il legislatore presume ex lege, quindi senza la possibilità di fornire la prova contraria, che il 25% dei predetti oneri sia sostenuto a titolo personale, quindi al di fuori dell’attività svolta.

L’importo così determinato deve essere poi assoggettato alla verifica della capienza, cioè non deve essere superiore al plafond massimo di spesa pari al 2% dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Se l’importo già ridotto al 75% non supera il plafond così determinato non scatta alcun ulteriore limite. Viceversa la quota eccedente non potrà mai essere considerata in deduzione. In tale ipotesi, trovando applicazione il doppio limite, la soglia indeducibile sarà sicuramente superiore al 25%.

Ora, con decorrenza dal periodo di imposta 2017, la novella legislativa consente la disapplicazione dei predetti limiti a condizione, però, di addebitare analiticamente al committente (cliente), in sede di fatturazione dell’operazione, le spese sostenute per suo conto.

La logica è molto semplice e di fatto trasforma il cliente del professionista in un soggetto che controlla e garantisce circa l’inerenza delle spese. E’ di tutta evidenza, infatti, ove il cliente sospettasse della natura personale degli oneri anticipati ed addebitati, che il professionista vedrebbe opporsi un netto rifiuto alla richiesta di rimborso. Pertanto se il cliente è disposto a rimborsare la somma al professionista è evidente che gli oneri sono stati sostenuti per l’esecuzione del mandato. In questo caso non sussiste alcuna ragione per applicare specifici limiti alla deducibilità delle spese alberghiere e delle spese per la somministrazione degli alimenti e bevande. In pratica l’addebito analitico e distinto delle spese rispetto ai compensi fatturati pone il cliente nelle condizioni di controllare. Tale circostanza è sufficiente secondo la novella legislativa per considerare in deduzione i predetti oneri.

Per quanto riguarda le modalità di fatturazione il professionista dovrà applicare alle somme da rimborsare l’Iva. Se il cliente è in possesso della qualifica di sostituto di imposta all’atto del pagamento dovrà operare la ritenuta d’acconto. Infatti, l’indicazione distinta delle somme da rimborsare è necessaria al fine di soddisfare le esigenze di controllo circa l’inerenza, sia pure per il tramite del cliente committente. Ai fini della qualificazione le predette somme hanno comunque natura di compensi professionali e concorrono alla determinazione del reddito professionale netto. L’operazione di addebito sarà comunque neutrale in quanto il professionista dovrà da una parte dichiarare le somme (i rimborsi spese) addebitate, ma dall’altra potrà considerare in deduzione dal reddito gli oneri sostenuti per conto del committente.

Viceversa, ove il professionista subisca la limitazione della deducibilità degli oneri anticipati, circostanza che si verifica allorquando le somme richieste a rimborso non sono indicate analiticamente nella fattura, scattano le limitazioni di cui all’art. 54 del TUIR. Può concretamente verificarsi che le somme addebitate al cliente siano superiori all’ammontare degli oneri deducibili. In questo caso il professionista rimane inciso per effetto delle limitazioni alla deducibilità di una parte degli oneri e per l’integrale tassazione dei rimborsi spese.

Per quanto riguarda il cliente, ove esercente un’attività di impresa o di lavoro autonomo, potrà considerare integralmente in deduzione le somme corrisposte. I rimborsi delle spese relative alle prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande perdono la natura originaria per assumere quella di compensi professionali. Conseguentemente anche il cliente potrà beneficiare della disapplicazione del limite del 75% riguardante non solo il reddito di lavoro autonomo, ma anche il reddito di impresa.

23 Maggio 2017

Nicola Forte