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Tanto tuonò…che non piovve.
Il frastuono creato dalla sentenza della Cassazione 20 gennaio 2017, n. 1545 resa a Sezioni Unite richiede che venga fatto un po’ di ordine in relazione agli effetti che da essa derivano.
La Suprema Corte ha operato un revirement circa la qualificazione del rapporto che lega gli amministratori alla società, stabilendo che essi sono legati da un rapporto di tipo societario, data l’assenza del requisito della collaborazione.
Con conseguenze, effettive, circa il rito da seguire nel caso di controversie (forse) e (senz’altro) l’individuazione del quantum pignorabile del compenso spettante all’amministratore. Proprio su quest’ultimo aspetto (pignorabilità di un quinto del compenso, come i lavoratori subordinati, ovvero per l’intero importo?) intervengono le Sezioni Unite per dirimere i contrasti tra le altre sezioni.
Il cambio di veduta della Suprema Corte (ribaltando il precedente orientamento espresso, sempre a Sezioni Unite – Cass. n. 10680/1994) discende dalla riforma del diritto societario applicabile dal 2004 che pone l’amministratore quale “vero egemone dell’ente sociale”, al quale spetta in via esclusiva la gestione dell’impresa, con il solo limite di quegli atti che non rientrano nell’oggetto sociale (in tal senso, si esprime anche la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro con la nota di approfondimento del 13 marzo 2017).
Quanto agli effetti fiscali e previdenziali, però, nulla è mutato.
Ai fini fiscali opera la qualificazione dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis, D.P.R. 917/1986 (Tuir), stabilendo che “Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente …le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società…”.
L’assenza del requisito della collaborazione nel rapporto società-amministratore non fa venir meno la qualificazione fiscale.
Il legislatore fiscale ha classificato le ipotesi di tassazione in sei tipologie di redditi; per fare qualche esempio: un pensionato non è un lavoratore dipendente, eppure il reddito percepito costituisce reddito di lavoro dipendente (articolo 49, comma 2, Tuir); oppure: le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia percepite da un agente di commercio (imprenditore) costituiscono reddito di lavoro autonomo (articolo 53, comma 2, lettera e, Tuir), ancorché l’attività svolta si inquadri tra quelle che, in linea generale, producono redditi d’impresa.
Analogo ragionamento vale ai fini previdenziali. L’iscrizione alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, Legge 335/1995 è obbligatoria non tanto per gli amministratori, ma per “i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico…”.
Quindi, ancorché risulti inopportuno (dopo la sentenza in esame, almeno per gli amministratori) il richiamo ai “rapporti di collaborazione” di cui alla citata disposizione, i contributi alla gestione separata sono dovuti dai percettori dei redditi di cui all’articolo 49 citato. O meglio, il riferimento ora va inteso all’articolo 51, comma 1, lettera c-bis, del Tuir, dato il passaggio di qualificazione del reddito percepito dagli amministratori da reddito di lavoro autonomo a reddito (assimilato a quello) di lavoro dipendente (articolo 34, Legge 12 novembre 2000, n. 342; si veda in particolare il comma 3 che specifica come va inteso il riferimento della Legge 335/1995; si veda altresì l’articolo 2, commi 3 e 4, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 che ha riscritto il Tuir).
L’obbligo di iscrizione alla gestione separata (in essere dal 1996) non è venuto meno neppure quando nel 2001 il compenso degli amministratori da reddito di lavoro autonomo venne classificato tra i redditi (assimilati a quelli) di lavoro dipendente (Inps, circ. 32 del 7 febbraio 2001).
In conclusione, resta invariato l’obbligo di iscrizione e di versamento dei contributi Inps devoluti alla gestione separata nonché le modalità di determinazione del reddito spettante agli amministratori che percepiscono un compenso.
Resta salva la facoltà, come ricorda la Cassazione di instaurare ulteriori e diversi rapporti di lavoro (autonomo o subordinato; si pensi al caso del lavoratore dipendente che assume anche la carica di consigliere di amministratore); in tal caso, per questi ulteriori redditi troverebbe applicazione la disciplina fiscale e contributiva dei rispettivi rapporti di lavoro.
8 maggio 2017
Gioacchino Pantoni, Sabino Piattone, Claudio Sabbatini