il regime Iva relativo agli atti di estromissione o assegnazione dei beni immobili dall’impresa è influenzato dal relativo atto di provenienza: ad esempio l'annotazione dell'originario documento di acquisto in reverse-charge nel registro acquisti vale quale detrazione del tributo, vediamo pertanto come deve essere ora considerata l'operazione di autoconsumo o destinazione a finalità estranee
Il regime Iva relativo agli atti di “estromissione” dei beni immobili dall’impresa può essere influenzato dal relativo atto di provenienza. In particolare, nelle ipotesi di autoconsumo o di destinazione dei beni a finalità estranei all’esercizio dell’impesa, se l’Iva non è stata considerata in detrazione, per qualsiasi causa, l’atto di estromissione costituirà un’operazione fuori campo di applicazione del tributo. La previsione è contenuta nell’art. 2, c. 2, n. 5, del D.P.R. n. 633/1972.
La ratio della previsione normativa è intuibile. Se il contribuente avesse ottenuto la disponibilità del bene, che ora intende estromettere, considerando in detrazione l’imposta sul valore aggiunto, l’esclusione dall’applicazione
Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l
Abbonati per continuare a leggere questo articolo
Pensato e fatto da professionisti, per professionisti, ogni piano di abbonamento
comprende:
-
contenuti autorevoli, tempestivi, chiari, per aiutarti nel lavoro di
tutti i
giorni
-
videoconferenze, per aggiornarti e ottenere crediti formati
-
una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
-
due newsletter quotidiane