Accertamento con adesione o mediazione obbligatoria?

rispondiamo ad un quesito di un lettore sulla corretta consecutio delle fasi di accertamento con adesione e mediazione fiscale

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QUESITO

E’ esperibile l’istanza di accertamento con adesione dopo il fallito tentativo del reclamo/mediazione?

Quali sono i termini temporali per tentare l’adesione?

RISPOSTA

In risposta al quesito ricevuto proviamo a riassumere la prassi da seguire in fase di instaurazione del contenzioso tributario.

Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica può formulare anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione.

In tal caso, il termine per l’impugnazione è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente.

L’istituto dell’accertamento con adesione quindi deve essere attivato anteriormente alla fase processuale. Ricordiamo che tale istituto non è soggetto a limiti di valore e non è obbligatorio, ma può essere richiesto dal contribuente se considerato conveniente.

Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro (cinquantamila euro dal 2018 se verrà convertito il DL 50/2017 come emanato) il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. In questi casi, il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di mediazione stessa. In questo caso, il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine novanta giorni.

Dalla comparazione degli istituti, appare evidente che temporalmente deve essere esperita prima la procedura di accertamento con adesione ed all’esito negativo della stessa, se la causa ha un valore inferiore a € 20.000, il ricorso proposto avverso l’atto impositivo ha valore reclamo/mediazione, a pena, come detto, di improcedibilità.

Se la fase di mediazione ha avuto esito negativo, decorso il termine di 90 giorni dalla notifica del reclamo, inizia a decorrere il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.

10 maggio 2017

Valeria Nicoletti