Patent box per la concessione del software se c’è ricerca e sviluppo

sono agevolabili e rientrano nella disciplina del patent box l’attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software, se vi è attività di ricerca e sviluppo

ivaL’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 28/E del 9 marzo 2017, ha chiarito che le attività di concessione in uso del software applicativo coperto da copyright, individuate nella licenza iniziale, canoni di assistenza/manutenzione e realizzazione delle modifiche, possono ritenersi agevolabili ai fini della disciplina del patent box se riguardano

attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software, in considerazione dell’obbligatorietà, prevista dalla norma, di svolgere un’attività di ricerca e sviluppo”.

 

Il quesito

Una SRL esercita attività di produzione di programmi per elaboratori elettronici, con particolare riferimento alla produzione di un software applicativo dedicato alle aziende produttive nel comparto manifatturiero, denominato GAMMA, registrato presso il Registro Pubblico speciale Programmi per Elaboratore tenuto dalla SIAE.

I ricavi relativi all’attività caratteristica della società possono essere suddivisi tra:

  • ricavi direttamente riconducibili alla concessione in uso del software GAMMA, che rappresenta il core business aziendale;

  • ricavi relativi ad attività accessorie e complementari, ovvero attività di assistenza e consulenza prestata a clienti relativa ad altri software e/o sistemi operativi di proprietà di terzi.

L’istante precisa che le attività accessorie consistono in: assistenza sistemistica su sistemi operativi Windows/Linux; assistenza tecnica su server; assistenza su reti aziendali; assistenza software/hardware prestata a clienti presso fiere.

Con riferimento ai ricavi derivanti dall’utilizzo del software GAMMA, la società fornisce al cliente finale:

a) la concessione in uso del prodotto mediante:

– licenza iniziale;

– successivi canoni di assistenza/manutenzione sul prodotto;

b) su richiesta specifica, la realizzazione e concessione in uso di implementazioni, personalizzazioni, funzioni aggiuntive del software GAMMA, individuate dalla società istante attraverso il termine «modifiche»; dette creazioni vanno ad accrescere le potenzialità del prodotto, ampliando la gamma di servizi soddisfacibili ed incrementandone le possibilità di utilizzo.

La società fa presente di voler optare, a partire dalL’1 gennaio 2016, per il regime di tassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, introdotto con l’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cd. regime agevolativo patent box).

Ai fini della citata agevolazione, la società specifica che ha svolto fin dall’origine e continua a svolgere internamente attività di ricerca e sviluppo.

Nello specifico, la società svolge le seguenti attività: ideazione e realizzazione del software; ideazione e realizzazione di implementazioni e sviluppi; ricerca fondamentale, ovvero lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze inerenti il bene immateriale; sviluppo sperimentale e competitivo.

La società chiede chiarimenti in merito alla corretta individuazione delle

 

tipologie di utilizzo” agevolabili nel caso in questione.

In particolare, chiede di sapere se sia corretto considerare agevolabili le seguenti attività di:

  • concessione in uso del prodotto, sotto forma di licenza iniziale”;

  • concessione in uso del prodotto, sotto forma di successivi canoni di assistenza/manutenzione”;

  • realizzazione e concessione in uso delle «modifiche»”.

 

 

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vedi anche: Contributi UE e cumulo con il credito di imposta ricerca e sviluppo per i medesimi costi

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