Operazioni esenti e in reverse charge: i rischi da spesometro

dal 2017 l’introduzione dello spesometro infrannuale porta qualche dubbio ai soggetti che lavorano emettendo solo fatture esenti da IVA o in reverse charge: vediamo quali complicazioni ci aspettano

L’applicazione dell’inversione contabile può determinare la perdita di alcune semplificazioni per i soggetti passivi Iva. Inoltre, laddove l’imposta sul valore aggiunto sia indetraibile, il meccanismo può tradursi nel sostenimento di un maggior onere per i soggetti interessati.

L’inversione contabile rappresenta una diversa modalità di assolvimento del tributo disciplinata dall’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972. In alcuni casi, come ad esempio per le operazioni intracomunitarie, la modalità intende favorire l’assolvimento del tributo nel Paese di destinazione finale delle merci acquistate.

Invece in altri casi si sostanzia in un vero e proprio meccanismo anti frode. E’ questo il caso relativo alle cessioni di fabbricati strumentali qualora il soggetto cedente non sia rappresentato da un’impresa costruttrice a condizione che tale soggetto eserciti l’opzione per l’applicazione dell’Iva nel relativo atto (art. 10, c. 1, n. 8–ter del decreto Iva).

In pratica il legislatore, temendo che il cedente abbia interesse ad esercitare la rivalsa ai fini Iva, con l’unico intento di incassare il tributo per poi non versarlo, ha previsto, con riferimento alla predette operazioni di cui al citato art. 10, l’applicazione dell’inversione contabile.

Tuttavia la condizione essenziale affinché scatti l’obbligo di applicare il reverse charge è costituita, oltre dalla tipologia di operazione, dallo status di soggetto passivo di imposta rinvenibile in capo all’acquirente. In questo caso il predetto soggetto sarà in grado di integrare la fattura ricevuta annotando sul documento la base imponibile, l’aliquota e la relativa imposta.

Trattandosi di una diversa modalità di assolvimento del tributo gli effetti sostanziali sono i medesimi rispetto alle modalità ordinarie.

Si consideri, ad esempio, il caso in cui il cedente di un fabbricato, avente categoria catastale A/10, non abbia costruito il cespite.

L’Iva può essere applicata solo a seguito di esercizio dell’opzione, ma se l’acquirente è in possesso della soggettività passiva ai fini Iva deve essere applicato il meccanismo dell’inversione contabile. Si consideri ad esempio, il caso in cui l’acquirente, in possesso della soggettività passiva ai fini Iva, eserciti un’attività di tipo sanitario, quindi esente dall’imposta sul valore aggiunto. Tale circostanza determina che l’imposta assolta sugli acquisti risulti completamente indetraibile.

Nel caso in cui non trovasse applicazione il reverse charge il professionista acquirente dovrebbe corrispondere l’Iva all’atto dell’acquisto al cedente. Il tributo, però, in ragione dell’attività esente esercitata risulterà, come spiegato, sempre indetraibile.

A seguito dell’applicazione dell’inversione contabile la sostanza dell’operazione non cambia diversamente, invece, dagli obblighi formali. Il professionista sarà obbligato ad integrare il documento (la fattura ricevuta) annotando la relativa Iva.

La fattura dovrà essere registrata sia nel registro degli acquisti, ma anche nel registro delle fatture emesse.

L’impossibilità di considerare in detrazione l’Iva risultante dal registro degli acquisti e la formazione del debito, originata dall’annotazione del medesimo documento nel registro delle fatture emesse, farà sorgere l’obbligo di versare il tributo direttamente nelle casse dell’erario.

In pratica il professionista, esercente l’attività esente, invece di pagare l’imposta sul valore aggiunto al cedente in sede di rogito notarile, resterà comunque inciso dal tributo versando lo stesso (in luogo dell’acquirente) direttamente allo Stato.

Il professionista, indipendentemente dalle modalità di assolvimento del tributo, resterà comunque inciso in considerazione dell’impossibilità di esercitare il diritto alla detrazione del tributo stante l’effettuazione di operazioni esclusivamente esenti. Tuttavia, oltre ai profili sostanziali dell’operazione, l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile fa sorgere una serie di adempimenti in capo al professionista “esente” da Iva.

In linea di principio i soggetti che nel corso dell’esercizio hanno posto in essere esclusivamente operazioni esenti da Iva non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, se i predetti soggetti hanno dovuto versare l’Iva a seguito dell’applicazione del predetto meccanismo dell’inversione contabile non sarà più possibile fruire dell’esonero dall’adempimento.

I medesimi effetti si verificano con riferimento all’obbligo di trasmettere trimestralmente all’Agenzia delle entrate i dati delle relative liquidazioni periodiche. Si tratta del nuovo adempimento introdotto dal D.L. n. 193/2016. La circostanza che il professionista esercente un’attività sanitaria sia stato obbligato a versare l’Iva a seguito dell’acquisto del fabbricato utilizzato quale studio professionale e, la conseguente applicazione dell’inversione contabile, fa sorgere l’obbligo di trasmissione dei predetti dati all’Agenzia delle entrate.

Presumibilmente l’adempimento riguarderà esclusivamente il trimestre di riferimento all’interno del quale ricade l’acquisto dell’immobile. L’invio dei dati dovrebbe essere escluso per gli altri periodi.

Ciò in quanto l’effettuazione esclusiva di operazioni esenti non determina l’obbligo di liquidazione del tributo e, mancando l’attività di liquidazione, non dovrebbe essere obbligatorio l’invio di alcun dato.

Il punto non è stato affrontato espressamente dalle istruzioni per la compilazione del modello di liquidazione. E’ quindi auspicabile un chiarimento dell’Agenzia delle entrate nel senso di escluderne l’obbligo.

 

21 aprile 2017

Nicola Forte