Modello 730: i vantaggi del modello precompilato

è già iniziata la stagione dei 730: il Fisco spinge sempre di più per l’utilizzo del modello precompilato, vediamo quali i possibili vantaggi

valutazioniTra le novità che quest’anno interessano maggiormente i soggetti che presenteranno il modello 730/2017 c’è anche quella della nuova scadenza di presentazione che è fissata al 23 luglio 2017; per i soggetti che utilizzano il modello 730/2017 i rimborsi di imposta saranno operativi già a partire dalla retribuzione del mese di luglio; con riferimento ai pensionati le operazioni di pagamento dell’imposta o di rimborso del credito sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre

Con il provvedimento n. 10043, del 16 gennaio 2017, del direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono stati approvati, unitamente alle relative istruzioni, i seguenti modelli:

  1. 730/2017, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti, ove si avvalgano dell’assistenza fiscale, devono presentare nell’anno 2017, per i redditi prodotti nell’anno 2016;

  2. 730-1, concernente le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF;

  3. 730-2 per il sostituto d’imposta e 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, che contengono la ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;

  4. 730-3, relativo al prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata;

  5. 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d’imposta;

  6. bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1 (Allegato 1).

Una delle caratteristiche che rendono il modello 730 più vantaggioso, per chi può utilizzarlo, è caratterizzato dal fatto che il contribuente non deve eseguire calcoli e, pertanto, la compilazione è più semplice; l’aspetto però che lo ha reso più conveniente fin dalla sua nascita è rappresentato dal fatto che il contribuente ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre).

La novità della data di presentazione del 730 precompilato e ordinario

Tra le novità contenute nelle istruzioni al modello 730/2017 si evidenzia anche quella della modifica di presentazione del modello. Il 730 precompilato deve essere presentato entro:

  • il 23 luglio nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate;

  • il 7 luglio nel caso di presentazione al sostituto d’imposta oppure al Caf o al professionista.

Il 730 ordinario (non precompilato) si presenta entro il 7 luglio e con le stesse modalità sopra descritte per il 730 precompilato.

Nel caso di presentazione al sostituto d’imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.

Nel caso di presentazione al Caf o al professionista abilitato possono essere richiesti al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante e il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del professionista.

I soggetti che possono presentare il modello 730/2017

Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2017 sono:

  • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);

  • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);

  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;

  • sacerdoti della Chiesa cattolica;

  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);

  • persone impegnate in lavori socialmente utili;

  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono rivolgersi:

al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2017;

a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2017 e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;

  • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2016 al mese di giugno dell’anno 2017;

  • lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, c. 1, lett. c-bis, del DPR 917/86) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2017 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;

  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), IRAP e IVA.

Soggetti che non possono presentare il modello 730/2017

Devono presentare il modello REDDITI Persone fisiche 2017 e non possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

  • nel 2016 hanno percepito:

redditi derivanti da produzione di “agroenergie” oltre i limiti previsti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;

redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;

redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;

redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l’art. 50 del DPR 917/86 (soci delle cooperative artigiane);

redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5;

plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;

redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;

  • nel 2016 e/o nel 2017 non sono residenti in Italia;

  • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 (sostituti d’imposta);

  • utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli di cui al rigo G4 del modello 730/2017;

  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

I rimborsi

Con riferimento ai soggetti che presentano il modello 730/2017 a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all’Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef.

Nell’ipotesi in cui il debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale che risulta dal 730/2017 sia uguale o inferiore a 12 euro il sostituto di imposta non esegue il versamento.

Con riferimento ai pensionati le operazioni di pagamento dell’imposta o di rimborso del credito sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).

Nell’ipotesi in cui la retribuzione erogata nel mese sia insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, è trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.

Il modello precompilato

Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l’Agenzia delle Entrate utilizza le seguenti informazioni:

  • i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all’Agenzia delle Entrate dai sostituti d’imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico, i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale;

  • gli oneri deducibili o detraibili che vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate, quali spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, contributi versati alle forme di previdenza complementare, contributi versati per i lavoratori domestici, spese universitarie e relativi rimborsi, spese funebri, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico (bonifici per interventi su singole unità abitative e spese per interventi su parti comuni condominiali);

  • alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili;

  • altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.

Come si accede al modello precompilato

Il modello 730/2017 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 15 aprile, in un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it..

Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto:

  • online, accedendo al sito dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati personali;

  • in ufficio all’Agenzia delle Entrate, presentando un documento di identità.

Nella sezione del sito internet, dedicata al 730 precompilato, possibile visualizzare:

  • il modello 730 precompilato;

  • un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione (ad esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo);

  • l’esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga. L’esito della liquidazione non è disponibile se manca un elemento essenziale, quale, ad esempio, la destinazione d’uso di un immobile. Il risultato finale della dichiarazione sarà disponibile dopo l’integrazione del modello 730;

  • il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.

Quali sono i vantaggi della presentazione del 730 precompilato

Se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia oppure al sostituto d’imposta, le istruzioni allegate al modello 730/2017 prevedono espressamente che non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate.

I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica. La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta.

Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni.

Il 730 precompilato o ordinario in assenza del sostituto

Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato in assenza di sostituto:

  • se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il Caf o il professionista:

trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate;

o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello REDDITI Persone fisiche.

Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento on line oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie;

  • se dalla dichiarazione presentata emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria. Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere: per importi inferiori a 1.000 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti, mentre per importi pari o superiori a 1.000 euro il rimborso viene eseguito con l’emissione di un vaglia della Banca d’Italia.

18 aprile 2017

Federico Gavioli