Liquidazioni periodiche IVA: alcuni casi pratici

si avvicina il momento della prima comunicazione dei dati trimestrali delle liquidazioni IVA; in questo articolo vediamo cosa accade per alcune situazioni particolari: il regime di contabilità per cassa, il reverse charge e lo split payment

Commercialista_Telematico_Post_1200x628px_StressL’obbligo di presentazione della Comunicazione delle Liquidazioni periodiche IVA è stato istituito per i soggetti passivi IVA in applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dall’art. 4, c. 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225.

Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Prima scadenza 31 maggio 2017

La Comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 16 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre è presentata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio.

Ricordiamo innanzitutto che sono esonerati da questo adempimento solo i soggetti passivi non obbligati all’effettuazione della liquidazione Iva e quelli non obbligati alla compilazione della dichiarazione annuale Iva.

In particolare ciascun obbligato, qualora svolga un’unica attività, dovrà presentare per ciascun trimestre dell’anno solare:

un solo frontespizio;

un solo quadro VP, se liquida l’Iva trimestralmente, indicando il trimestre di riferimento;

tre quadri VP, se liquida l’Iva mensilmente, indicando in ciascuno il mese di riferimento.

Qualora il soggetto obbligato svolga più attività, se per tutte le attività liquida l’Iva con la medesima periodicità (mensile oppure trimestrale), dovrà presentare per ciascun trimestre dell’anno solare:

un solo frontespizio;

se liquida l’Iva trimestralmente, un quadro VP con i dati riepilogativi di tutte le attività, indicando il trimestre di riferimento;

se liquida l’Iva mensilmente, tre quadri VP con i dati riepilogativi di tutte le attività, indicando in ciascuno il mese di riferimento.

Qualora, infine, il soggetto obbligato svolga più attività per le quali liquida l’Iva con diversa periodicità (mensile e trimestrale), dovrà presentare per ciascun trimestre dell’anno solare:

un solo frontespizio;

per tutte le attività per le quali liquida l’Iva trimestralmente, un quadro VP con i dati riepilogativi di tutte tali attività, indicando il trimestre di riferimento;

per tutte le attività per le quali liquida l’Iva mensilmente, tre quadri VP con i dati riepilogativi di tutte tali attività, indicando in ciascuno il mese di riferimento;

nel particolare caso di anticipazione della liquidazione periodica del trimestre con quella del terzo mese del trimestre (marzo, giugno, settembre ed eventualmente dicembre), effettuata ai fini della compensazione dell’imposta tra le diverse attività, dovrà essere compilato un unico quadro VP indicando nello stesso sia il mese che il trimestre, con i dati riepilogativi di tutte le attività.

Un’ulteriore peculiarità è relativa al solo quarto trimestre, in relazione a coloro che liquidano l’Iva con cadenza trimestrale:

se la liquidazione viene effettuata con cadenza trimestrale ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del Dpr 633/1972, con versamento da effettuarsi senza interessi entro il termine ordinario del 16 febbraio, il contribuente dovrà compilare il quadro VP indicando il valore «4» nel campo Trimestre;

se la liquidazione viene effettuata con cadenza trimestrale per opzione ai sensi dell’articolo 7, del Dpr 542/1999, con versamento da effettuarsi con interessi nella dichiarazione Iva, il contribuente dovrà compilare il quadro VP indicando il valore «5» nel campo Trimestre.

Di conseguenza, per il solo quarto trimestre, i contribuenti che effettuano liquidazioni trimestrali sia sulla base del regime naturale (senza interessi, Trimestre «4»), che per opzione (con interessi, Trimestre «5»), dovranno compilare due distinti moduli.

Da una prima lettura delle istruzioni appaiono necessari alcuni chiarimenti relazionati a specifiche tipologie di registrazione, soprattutto per quanto attiene la compilazione dei righi:

Rigo VP2 – Totale operazioni attive

Rigo VP3 – Totale operazioni passive

Da relazionare agli importi di cui ai righi:

Rigo VP4 – IVA esigibile

Rigo VP5 – IVA detratta

Le istruzioni riportano:

Rigo VP2 – Totale operazioni attive Indicare l’ammontare complessivo delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al netto dell’IVA, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell’IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.) annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis (vanno, invece, indicate le operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell’art. 10, per le quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di fatturazione e registrazione). Si evidenzia, inoltre, che nel presente rigo devono essere comprese anche le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli artt. da 7 a 7-septies per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura in base alle disposizioni contenute nell’art. 21, comma 6-bis. Nel rigo deve essere compreso anche l’imponibile relativo alle operazioni per le quali l’imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario.

Rigo VP3 – Totale operazioni passive Indicare l’ammontare complessivo degli acquisti all’interno, intracomunitari e delle importazioni relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, al netto dell’IVA, annotate nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti di cui all’art. 25, ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi. Nel rigo vanno compresi, altresì, gli acquisti ad esigibilità differita, nonché quelli con IVA indetraibile. Si precisa che nel rigo vanno anche compresi gli acquisti intracomunitari non imponibili di cui all’art. 42, comma 1, del decreto legge n. 331 del 1993 (inclusi quelli effettuati senza pagamento dell’imposta con utilizzo del plafond di cui all’art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28), nonché quelli di cui all’art. 40, comma 2, dello stesso decreto legge (triangolare comunitaria con intervento dell’operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente). ATTENZIONE L’imposta relativa a particolari tipologie di operazioni per le quali la stessa, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario (es. acquisti intracomunitari e art. 17, commi 2, 5, 6 e 7), ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte (es. art. 74, primo comma, lett. e), art. 74-ter, comma 8), deve essere compresa, quale IVA esigibile, nel rigo VP4 e, quale IVA detratta, nel rigo VP5. Tale modalità di compilazione vale anche con riferimento alle importazioni di materiale d’oro, di prodotti semilavorati in oro e le importazioni d’argento puro per le quali l’imposta non viene versata in dogana, ma assolta mediante contemporanea annotazione della bolletta doganale nei registri di cui agli artt. 23 (o 24) e dell’art. 25.

In particolar modo si ritiene di dover compilare i relativi righi nelle seguenti modalità in corrispondenza di specifiche fattispecie.

Regime IVA di Cassa

Sono presi in considerazione tutti i “regimi” per i quali l’esigibilità dell’IVA è differita al momento dell’incasso dei corrispettivi (art. 6, c. 5, del d.P.R. n. 633 del 1972 e art. 32-bis del D.L. n. 83 del 2012, c.d. “Iva per cassa”.

Devono essere compresi gli importi relativi alle operazioni attive con IVA ad esigibilità differita effettuate nel periodo di riferimento nel rigo VP2; mentre l’imposta deve essere compresa nel rigo VP4 del periodo nel quale si verifica la predetta esigibilità. Nel rigo VP3 vanno compresi gli importi degli acquisti con IVA ad esigibilità differita registrati per il periodo di riferimento. Analogamente, l’imposta relativa deve essere ricompresa nel rigo VP5 del periodo nel quale si verifica l’esigibilità.

Fatture emesse in Split Payment

Devono essere ricompresi gli importi relativi alle operazioni attive registrate nel periodo di riferimento nel rigo VP2; l’imposta non va indicata, come previsto nella compilazione del quadro VE dichiarazione iva.

Reverse charge

Gli imponibili relativi alle fatture di acquisto in reverse charge non devono essere ricompresi nel rigo VP2 della comunicazione del cessionario ma esclusivamente nel rigo VP3, in quanto trattasi di operazioni passive e non di operazioni attive. D’altronde anche nel modello IVA annuale detti imponibili non vanno riportati nel quadro VE (dedicato alle operazioni attive). Per quanto riguarda, invece, l’imposta, questa deve essere indicata sia nel rigo V4 (IVA esigibile) sia nel rigo VP5 (IVA detratta)

Fatture autotrasportatori

Le fatture emesse dagli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di cui all’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 74 del d.P.R. n. 633 del 1972 devono essere comprese nella comunicazione del trimestre in cui sono registrate

Compilazione dei righi afferenti il credito anno precedente

Rigo VP8 – Credito periodo precedente

Rigo VP9 – Credito anno precedente

  • Qualora il credito anno precedente venga destinato in compensazione mediante delega F24 il rigo VP9 non viene mai compilato

  • Qualora il credito anno precedente venga riportato per interno nel primo periodo di liquidazione iva in previsione di un utilizzo esclusivo iva su iva, esso verrà indicato nella prima liquidazione al rigo VP9

    • Nell’ipotesi in cui durante l’anno una parte di tale credito si volesse utilizzarlo in compensazione di altre imposte mediante modello F24, il relativo indirizzo andrà indicato con segno negativo al rigo VP9

  • Nella ipotesi in cui il credito anno precedente lo si vuole utilizzare sia in compensazione di altre imposte sia iva su iva è altresì possibile:

    • Non indicare nulla nella prima liquidazione dell’esercizio 2017 (nella ipotesi in cui essa sia di suo a credito) al rigo VP9

    • Indicare nelle liquidazioni successive al rigo VP9 la sola quota parte del credito iva anno precedente necessaria affinché la liquidazione di periodo si chiuda a zero:

      • Gennaio

        • Vp6 col1 800

        • Vp9 0

        • Vp14 col 2 800

      • Febbraio

        • Vp6 col 1 3.500

        • Vp8 800

        • Vp9 2.700

        • Vp14 col 2 0

18 aprile 2017

Pierpaolo BILOTTA