La verifica dei limiti per la tenuta della contabilità

si avvicina il momento della prima liquidazione IVA trimestrale, per chi non lo avesse ancora fatto è ora di verificare i limiti per la tenuta delle contabilità 2017: semplificata per cassa o ordinaria? Trimestrale IVA o mensile?

valutazioni

Prima di procedere con le registrazioni del 2017 è utile verificare l’ammontare dei ricavi o il volume d’affari IVA del 2016 al fine di verificare l’applicazione del regime di contabilità semplificata ovvero per poter adottare il regime di liquidazione dell’iva trimestrale.

Novità: dal 2017, a seguito delle novità di cui alla Legge di Bilancio, i soggetti naturalmente in contabilità semplifica (imprese individuali, snc, sas e soggetti equiparati, enti non commerciali esercenti attività commerciale non prevalente) devono determinare il reddito applicando il principio di cassa in deroga al principio di competenza in vigore fino al 2016 (resta salva la possibilità di optare per la contabilità ordinaria con opzione di durata triennale).

IL LIMITE PER LA CONTABILITA’ SEMPLIFICATA

Come disposto dall’art. 18 del D.p.r. n. 600-73 le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, le società di persone e i soggetti equiparati e gli enti non commerciali esercenti attività commerciale non prevalente,qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non abbiano superato l’ammontare di:

a) euro 400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;

b) euro 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività;

sono esonerate per l’anno successivo dalla tenuta della contabilità ordinaria.

Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente (in mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi).

LA TENUTA DELLA CONTABILITA’ ORDINARIA

Come disposto dall’ art. 13, c. 1, D.P.R. 600/1973, si possono avere le seguenti casistiche:

a) contabilità ordinaria per obbligo: si applica in via generale alle spa, srl, sapa, cooperative e mutue assicuratrici, enti pubblici e privati diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali,associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;

b) contabilità ordinaria per obbligo a seguito del superamento del limite dei ricavi previsto dalla norma: si applica alle società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e i soggetti ad esse equiparate (art. 5 del TUIR), le persone fisiche che esercitano imprese commerciali (art. 55 del TUIR), gli enti pubblici e privati diversi dalle società, che, esercitano un’attività commerciale in via non prevalente;

c) contabilità ordinaria per opzione: è fatta salva la possibilità di optare per la contabilità ordinaria con opzione (fino al 2016 la durata dell’opzione era di un anno mentre a far data dal 2017 la durata minima è di tre anni).

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IL CALCOLO PRATICO DEI RICAVI AI FINI DELLA VERIFICA DEL LIMITE

Al fine di verificare quale regime contabile adottare per il 2017, è necessario verificare che l’ammontare dei ricavi conseguito nel 2016 superi i predetti limiti con le seguenti modalità operative:

a) i ricavi vanno individuati in base al principio di competenza e in caso in caso di inizio attività, è necessario ragguagliare ad anno i ricavi presunti ( per le imprese di cui al primo anno di attività occorre dichiarare in fase di apertura di partita iva i ricavi presunti ragguagliati ad anno e se alla fine dell’esercizio il limite ragguagliato risulta superato il contribuente dovrà adottare il regime di contabilità ordinaria);

b) vanno considerati i corrispettivi delle cessioni di beni/servizi alla cui produzione/scambio è diretta l’attività dell’impresa; i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili (sono esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione); l’assegnazione dei predetti beni ai soci/autoconsumo del titolare; la destinazione dei predetti beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;i contributi in c/esercizio a norma di legge (si applicano gli art. 57 e 85 del TUIR);

c) nel caso di contabilità unica per tutte le attività esercitate si considerano prevalenti le attività diverse dai servizi (si applica il limite di euro 700.000,00);

d) in presenza di contabilità con separata annotazione dei ricavi per ciascuna attività si deve fare riferimento all’ammontare dei ricavi relativo all’effettiva attività prevalente (se è prevalente l’attività di prestazione servizi il limite da applicare è di euro 400.000, in caso contrario, il limite di euro 700.000).

Nota: per annotazione separata è sufficiente che siano tenuti distinti i mastrini riferiti ai ricavi delle attività “di servizi” rispetto a quelli delle attività “non di servizi” ovvero l’ adozione di registri sezionali su vendite e/o corrispettivi (obbligo del registro riepilogativo) ovvero la contabilità separata ex art. 36 D.P.R. 633/72 (per obbligo o per opzione) .

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IL REGIME CONTABILE PER I PROFESSIONISTI

I professionisti e gli artisti applicano in via naturale, a prescindere dal volume d’affari conseguito nell’anno precedente, la contabilità semplificata (il regime di contabilità ordinaria è applicabile solo su opzione di durata annuale, esercitata mediante il comportamento concludente e poi con comunicazione nel quadro Vo della dichiarazione Iva indipendentemente dall’ammontare dei compensi conseguiti).

NOTA: un professionista con un volume d’affari pari ad euro 500.000 non è soggetto ad alcun obbligo di tenuta della contabilità ordinaria ; può adottare il regime di contabilità semplificata (regime naturale) oppure adottare per opzione il regime di contabilità ordinaria.

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IL PASSAGGIO AL REGIME ORDINARIO DALLA CONTABILITA’ SEMPLIFICATA

In caso di passaggio al regime ordinario l’impresa deve redigere apposita situazione patrimoniale (attività e passività) esistenti all’inizio del periodo d’imposta (D.P.R. n. 126/2003) e riportarl sul libro degli inventari o su apposito prospetto da redigere entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente.

Nota: si ricorda che il contribuente in semplificata non è tenuto alla redazione del libro giornale, del libro inventari e delle scritture ausiliarie come per esempio quelle di magazzino; deve invece compilare i registri Iva acquisti e vendite con tutte le operazioni anche non rilevanti ai fini dell’Iva, il registro dei corrispettivi e dei beni ammortizzabili, il registro degli incassi e dei pagamenti.

Il regime ordinario prevede la redazione del libro giornale, del libro inventari e delle scritture ausiliarie, come per esempio quelle di magazzino.

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IL PASSAGGIO AL REGIME SEMPLIFICATO DALLA CONTABILITA’ ORDINARIA

In caso di passaggio dal regime ordinario a quello semplificato alcune voci dello stato patrimoniale potrebbero essere assoggettate a tassazione fiscale (è il caso del saldo attivo di rivalutazione monetaria Legge 342-2000 e del Fondo sopravvenienze attive art. 55 Tuir).

Nel caso di presenza di Fondi per Trattamento di fine rapporto ovvero di Trattamenti di fine mandato Amministratori o di Fondi svalutazione crediti tali voci devono essere indicate nel registro degli acquisti al fine di sterilizzare la tassazione in oggetto.

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LA PERIODICITA’ DELLE LIQUIDAZIONI IVA

Per determinare se la liquidazione debba essere mensile o trimestrale occorre fare riferimento ai medesimi limiti previsti per l’adozione della contabilità semplificata ovvero:

a) 400.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi (anche i professionisti),

b) 700.000 euro per chi svolge altre attività.

Il parametro da prendere in considerazione, a differenza del limite valido per il regime contabile, è il volume d’affari ai fini Iva conseguito nel periodo di imposta precedente.

Come noto il volume d’affari ai fini Iva è costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere nell’anno solare, ad esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni (le operazioni extraterritoriali ex art. 21, c. 6-bis, lett. a b pur non essendo soggette ad IVA devono essere fatturate e registrate nel registro IVA vendite e concorrono alla determinazione del volume di affari IVA).

Le operazioni extraterritoriali sono le seguenti:

1) cessioni di beni e prestazioni di servizi, (diverse da quelle di natura finanziaria, bancaria, creditizia e assicurativa), rese nei confronti di soggetto passivo CEE: le cessioni di beni art. 7-bis; le prestazioni di servizi non soggette IVA artt. 7-ter, 7- quater e 7-quinquies;

2) le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti stabiliti fuori dalla Unione Europea.

Nota: le imprese e i professionisti che nell’anno di imposta precedente abbiano realizzato un volume di affari non superiore a 400.000 euro nel caso di prestazioni di servizi e di euro 700.000 nel caso di altre attività possono optare per la liquidazione dell’Iva con cadenza trimestrale anziché mensile.

In caso di esercizio di prestazioni di servizi unitamente a altre attività occorre fare riferimento al maggior limite di euro 700.000.

In pratica è possibile identificare le seguenti casistiche:

a) Contabilità unificata per tutte le attività esercitate: in caso di tenuta della contabilità unificata per tutte le attività esercitate se i corrispettivi delle diverse attività non sono distintamente annotati, va fatto riferimento al limite di euro 700.000, mentre se i corrispettivi delle diverse attività sono annotati distintamente ai fini delle liquidazioni trimestrali devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti: il volume d’affari delle attività di prestazioni di servizi non superi euro 400.000 e il volume d’affari di tutte le attività complessivamente considerate non superi il limite di euro 700.000;

b) Contabilità separata per obbligo: in caso di tenuta della contabilità separata per obbligo ex art. 36, c. 2, D.P.R. n. 633/72 se le attività sono costituite esclusivamente da prestazioni di servizi o esclusivamente da altre attività, i predetti limiti vanno applicati autonomamente (il contribuente potrebbe effettuare liquidazioni mensili per un’attività e trimestrali per l’altra mentre , al contrario, se una o più delle attività comprendono sia prestazioni di servizi che altre attività, si applicano le regole previste nel caso di contabilità unificata, differenziate a seconda che per esse siano o meno annotati distintamente i corrispettivi);

c) Contabilità separata per opzione: in caso di tenuta della contabilità separata per opzione ex art. 36, c. 3, D.P.R. n. 633/72 è richiesto che il volume d’affari delle attività di prestazioni di servizi non superi euro 400.000 e quello di tutte le attività complessivamente considerate non superi il limite di euro 700.000.

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ESEMPI PRATICI

ESERCIZIO ATTIVITA’ CON ANNOTAZIONE DISTINTA DEI RICAVI E DEL VOLUME D’AFFARI: scelta regime contabile

Si ipotizza un soggetto che esercita due attività appartenenti una al settore delle prestazioni di servizi e una ad attività commerciale con i seguenti dati relativi all’anno 2016 e con annotazione separata dei ricavi:

Prestazioni di servizi euro 300.000 + Commercio al minuto euro 80.000 = Ricavi complessivi euro 380.000.

L’attività prevalente è quella della prestazioni di servizi (euro 300.000) che prevede il limite di euro 400.000; inoltre la somma dei ricavi delle due attività non supera il limite massimo di euro 700.000; nel caso di specie è possibile rimanere nel regime contabile semplificato.

Nota: al fine di verificare la contabilità per il 2017 è necessario:

a) identificare l’attività prevalente;

b) verificare il limite di ricavi riferito all’attività prevalente;

c) verificare che il limite complessivo dei ricavi derivanti dalle 2 attività esercitate risulti non superiore a euro 700.000.

Nel caso dell’esempio il contribuente può adottare il regime semplificato tuttavia, nella pratica quotidiana, risulta utile verificare se il soggetto non abbia optato negli anni precedenti per la determinazione dell’Irap con il metodo da bilancio (tale scelta è irrevocabile per un triennio al termine del quale si intende tacitamente rinnovata) e comporta l’obbligo di mantenere, per il periodo di validità della stessa, la contabilità ordinaria.

ESERCIZIO ATTIVITA’: scelta regime Iva

Si ipotizza un soggetto che esercita due attività appartenenti una al settore delle prestazioni di servizi e una ad attività commerciale con i seguenti dati relativi all’anno 2016 e con annotazione separata dei ricavi:

Prestazioni di servizi volume affari euro 300.000 + Commercio al minuto volume affari euro 80.000 = Ricavi complessivi euro 380.000.

Nel caso di specie il contribuente può adottare la liquidazione IVA trimestrale.

ESERCIZIO ATTIVITA’ SENZA ANNOTAZIONE DISTINTA DEI RICAVI E DEL VOLUME D’AFFARI

Si ipotizzano i seguenti dati:

Ricavi da servizi euro 350.000; ricavi altre attività euro 400.000

Volume affari: servizi euro 300.000; altre attività euro 450.000.

Regime contabile da adottare : contabilità ordinaria;

Regime IVA da adottare: liquidazione mensile.

ESERCIZIO ATTIVITA’ CON ANNOTAZIONE DISTINTA DEI RICAVI E DEL VOLUME D’AFFARI PER OBBLIGO ( ART.36 DPR. 633-72)

Si ipotizzano i seguenti dati:

Ricavi da servizi euro 350.000; ricavi altre attività euro 400.000

Volume affari: servizi euro 300.000; altre attività euro 380.000.

Regime contabile da adottare: servizi contabilità semplificata; altre attività: contabilità ordinaria.

Regime Iva da adottare: servizi liquidazione trimestrale; altre attività liquidazione trimestrale.

26 aprile 2017

CELESTE VIVENZI