Liquidazioni Iva: i dubbi sulle comunicazioni dei dati

finalmente conosciamo il modello per comunicare i dati relativi alle liquidazioni e versamenti IVA; rimangono però alcuni dubbi, ad esempio il caso di chi effettua sole operazioni esenti e non versa IVA, o chi pone in essere attività imponibili ma che nel trimestre di riferimento non hanno posto in essere né operazioni attive, né operazioni passive (acquisti)

SpesometroSul sito dell’Agenzia delle entrate è stata pubblicata la bozza di modello e delle relative istruzioni per la compilazione che dovranno utilizzare i contribuenti al fine di trasmettere periodicamente all’Agenzia delle entrate i dati delle liquidazioni Iva.

Le istruzioni non chiariscono, però, alcuni dubbi riguardanti i soggetti obbligati. Affinché scatti l’obbligo devono essere contestualmente verificati due presupposti. Deve trattarsi di soggetti passivi ai fini Iva obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva annuale. Inoltre i predetti contribuenti devono essere tenuti a liquidare periodicamente l’Iva.

Ad esempio tali condizioni non sussistono per gli esercenti attività sanitarie esenti da Iva ai sensi dell’art. 10 esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale. In questo caso il nuovo adempimento, introdotto dal D.L. n. 193/2016 non deve essere eseguito.

Sono altresì esonerati i contribuenti che non esercitano la rivalsa avendo scelto ed applicato il regime dei minimi o il regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014. In tale ipotesi l’esonero dall’adempimento è collegato al mancato addebito dell’Iva e, conseguentemente, alla mancanza di liquidazioni periodiche. I casi esaminati non lasciano spazio ad alcun dubbio.

Non è chiaro, invece, se l’adempimento debba essere eseguito dai contribuenti che pongono in essere attività imponibili, con il conseguente obbligo di invio della dichiarazione Iva annuale, ma che nel trimestre di riferimento non hanno posto in essere né operazioni attive, né operazioni passive (acquisti).

Le istruzioni per la compilazione del modello non forniscono alcuna indicazione sul punto. Alcuni autori si sono espressi in favore della sussistenza dell’obbligo in quanto non è stato previsto espressamente, in questo caso, l’esonero dall’adempimento. Deve però considerarsi che, come ricordato, la sussistenza dell’obbligo è collegata all’adempimento della liquidazione. Se nel trimestre di riferimento il contribuente non ha posto in essere alcuna operazione attiva, né ha effettuato acquisti, non è tenuto ad effettuare alcuna attività di liquidazione del tributo.

Liquidare vuol dire calcolare un debito o un’eccedenza a credito, ma affinché tale attività debba/possa essere effettuata è necessario aver addebitato il tributo nei confronti dei propri clienti o almeno, aver effettuato acquisti di beni o servizi con Iva a credito. In mancanza di Iva a debito o a credito non sarà effettuato alcun conteggio e quindi mancando l’attività di liquidazione il contribuente dovrebbe essere esonerato dall’adempimento.

In base a questa interpretazione, ove la stessa fosse ritenuta corretta dall’Agenzia delle entrate, l’esonero dall’adempimento potrebbe essere limitato ad alcuni trimestri nel corso del periodo d’imposta e precisamente ai periodi caratterizzati dalla mancanza di operazioni attive e passive.

E’ necessario, però, almeno in questa fase, scegliere un’interpretazione prudente e, in mancanza di chiarimenti dell’Agenzia delle entrate, procedere comunque all’invio della liquidazione Iva a zero. E’ auspicabile, però, proprio in un’ottica di semplificazione e di riduzione del numero di adempimenti, che l’Agenzia delle entrate si esprima in favore dell’esonero dall’obbligo. E’ anche auspicabile che le indicazioni attese vengano fornite anteriormente al primo invio la cui scadenza è rimasta ferma alla data del 31 maggio 2017 relativamente alle liquidazioni dei primi tre mesi dell’anno.

30 marzo 2017

Nicola Forte