Il possibile rientro nel regime forfettario

sono tanti i casi dubbi di chi vorrebbe rientrare nel regime forfettario non avendo aderito negli anni precedenti: una risposta pratica al quesito di un lettore

faq-ctQUESITO

Buongiorno,

Scusate ma ho un atroce dubbio circa la possibilità di fare rientrare nel regime dei forfettari un soggetto, libero professionista, che nel 2015 non era potuto accedere al regime di cui all’articolo 1, commi dal 54 a 89, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, in quanto aveva fatturato nel 2014 oltre € 15.000 (tetto massimo previsto inizialmente per i liberi professionisti – essendo avvocato nella fattispecie).

Nel corso di Telefisco del 2016 era stato chiarita la possibilità di entrarvi anche per coloro che nell’anno precedente avessero adottato il regime “ordinario”, venendo meno il vincolo triennale di permanenza.

Poiché il professionista aveva già emesso delle fatture elettroniche nei confronti della pubblica amministrazione per le quali gli è stata negata la possibilità di emettere delle note di credito, rimettendo i bonifici già ricevuti alla stessa pubblica amministrazione, desideravamo sapere se secondo il vostro parere sarebbe possibile l’ingresso nel regime L.190/2014 già da quest’anno senza aspettare la conclusione del triennio?.

RISPOSTA

Gentile dottore,

quanto detto da Telefisco nel corso del 2016 altro non era se non la mera presa d’atto di quanto la norma (Dpr n. 442/96) stabilisce: in caso di cambiamento delle regole, sia nel regime opzionale sia in quello ordinario, puoi rifare la scelta.

Il discorso è un altro: nel caso descritto (salvo che non emergano altri elementi non esposti nel quesito), il professionista nel 2015 non ha effettuato alcuna scelta (essendo rientrato per obbligo nel regime ordinario) sicchè nel 2016 (nel ricorso delle condizioni) avrebbe senz’altro potuto accedere al regime forfettario, senza considerare il vincolo triennale che, come detto,

Occorre, per dare soluzione al quesito, capire che regime ha adottato nel 2016, e se per obbligo (mancanza dei requisiti per accedere al forfettario) o per scelta. Vediamo le diverse casistiche:

1) se nel 2016 non è stato forfettario perchè non poteva (fatturato del 2015 superiori al limite…), nel 2017, se ricorrono le condizioni di Legge, può senz’altro essere forfettario;

2) se, invece, nel 2016 non è stato forfettario per scelta (pur avendo i requisiti non l’ha fatto), nel 2017 non può in nessun caso essere forfettario.

In questo secondo (sfortunatamente) caso rientra anche la fattispecie per cui il cliente è rimasto “semplificato” nel 2016 perchè riteneva di doverlo essere in virtù del vincolo triennale; come detto infatti, trattandosi di obbligo e non di scelta, tale vincolo non c’era.

In conclusione, il cliente potrà fruire del regime forfettario dal 2017 nel solo caso in cui nel 2016 sia stato in semplificata per obbligo e non per scelta, semprechè abbia i requisiti di legge per esserlo

11 marzo 2017

Danilo Sciuto