Come gioca la rottamazione delle cartelle col rilascio del DURC

recentemente l’INPS è intervenuto per verificare come gioca la rottamazione dei ruoli sul rilascio del DURC, precisando, sostanzialmente, che per l’attestazione della regolarità contributiva non è sufficiente la mera presentazione della dichiarazione di rottamazione…

comm.tel-rottamaz.cartelleCon il messaggio n. 824 del 24 febbraio 2017 l’INPS è intervenuto per verificare come gioca la rottamazione dei ruoli sul rilascio del DURC, precisando, sostanzialmente, che per l’attestazione della regolarità contributiva non è sufficiente la mera presentazione della dichiarazione di rottamazione, essendo necessario almeno il pagamento della prima rata.

La rottamazione agevolata

Come è noto, l’art. 6, del D.L. n.193 del 22 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, in L. n. 225 del 1 dicembre 2016, consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016.

La norma introdotta prevede la possibilità per i debitori di estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’art. 30, c. 1, del D.P.R. n. 602/73, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art. 27, c. 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, ovvero dilazionato, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all’art. 21, c. 1, del D.P.R. n. 602 del 1973:

a) delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) di quelle maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. n. 112/1999, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonchè di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento…

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