Bonus mobili e acquisto elettrodomestici: una breve guida pratica

pubblichiamo una guida sul bonus Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione

valutazioni

L’Agenzia delle Entrate ha provveduto all’aggiornamento della guida sulla detrazione ,  prorogata, con qualche modifica, anche per il 2017,  per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione.

Va evidenziato che l’agevolazione è stata prorogata dalla recente legge di Bilancio 2017 (legge 232/2016) anche per gli acquisti che si effettueranno nel 2017, ma potrà essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1 gennaio 2016.

Nell’ipotesi, invece, in cui l’acquisto del mobile o dell’elettrodomestico sia  avvenuto nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016, il presupposto per poter usufruire della detrazione rimane quello di aver sostenuto spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio,  a partire dal 26 giugno 2012.

La guida delle Entrate  evidenzia che è possibile utilizzare la  detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

Quando si effettua un intervento sulle parti condominiali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi), i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti. Esempi di lavori di manutenzione ordinaria su parti condominiali che danno diritto al bonus sono rappresentati:

  • tinteggiatura pareti e soffitti;
  • sostituzione di pavimenti;
  • sostituzione di infissi esterni;
  • rifacimento di intonaci;
  • sostituzione tegole e rinnovo delle impermeabilizzazioni;
  • riparazione o sostituzione di cancelli o portoni, riparazione delle grondaie, riparazione delle mura di cinta.

La guida delle Entrate ricorda che per  avere l’agevolazione è indispensabile, quindi, realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione), sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici,  sempre residenziali.

La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.

Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile. La data di avvio dei lavori può essere dimostrata, per esempio, da eventuali abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all’Asl, se è obbligatoria.

 

Gli interventi edilizi per ottenere il bonus sono i seguenti:

 

 

– manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus ;

 

 

– ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;

 

 

– restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile;

 

 

– manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali

I beni che usufruiscono della detrazione

La detrazione spetta per le spese sostenute per l’acquisto di:

  • mobili nuovi ;
  • grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+, (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.

Con la circolare n. 29/E,  del 18 settembre 2013,  l’Agenzia delle Entrate, tra l’altro, ha fornito informazioni su modalità di pagamento, diritto alla detrazione, tipologia di mobili interessati e elettrodomestici.

 

A titolo  esemplificativo  rientrano tra i mobili agevolabili
– Letti
– Armadi
– Cassettiere
– Librerie
– Scrivanie
– Tavoli
– Sedie
– Comodini
– Divani
– Poltrone
– Credenze
– I materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione
ATTENZIONE: non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo

 

Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la norma limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore,  A  o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica.

L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.

 

Rientrano, per esempio, fra i grandi elettrodomestici

 

– Frigoriferi
– Congelatori
– Lavatrici
– Asciugatrici
– Lavastoviglie
– Apparecchi di cotture
– Stufe elettriche
– Piastre riscaldanti elettriche
– Forni a microonde
– Apparecchi elettrici di riscaldamento
– Radiatori elettrici
– Ventilatori elettrici
– Apparecchi per il condizionamento

 

Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di debito).

La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali consente ai singoli condomini (che usufruiscono pro quota della relativa detrazione) di detrarre le spese sostenute per acquistare gli arredi delle parti comuni, come guardiole oppure l’appartamento del portiere, ma non consente loro di detrarre le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per la propria unità immobiliare.

 

Imposta detraibile

La guida delle Entrate evidenzia che indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Inoltre, la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

Per gli interventi di ristrutturazione iniziati nel 2016 (anche se proseguiranno nel 2017), l’importo massimo di 10.000 euro deve essere considerato al netto delle spese sostenute nello stesso anno e per le quali si è fruito della detrazione.

Il limite dei 10.000 euro riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.

Il contribuente, per avvalersi del beneficio fiscale, deve eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, indicando:

  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Come precisato nella circolare n. 7/2016 dell’Agenzia delle Entrate, se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.

Per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito.  In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.

Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

 

I  DOCUMENTI  DA  CONSERVARE

 

– ricevuta del bonifico
– ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito)
– documentazione di addebito sul conto corrente
– fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti

 

8 marzo 2017

Federico Gavioli