L’iscrizione al VIES è un atto meramente formale, non incide sul trattamento IVA

cosa avviene se un soggetto non iscritto al VIES effettua una cessione intracomunitaria? La mancata iscrizione è solo un requisito formale e sono non imponibili le cessioni intracomunitarie, anche se il cessionario non è iscritto al VIES

Voluntary DisclosureLa Corte di Giustizia UE continua a sostenere ad attribuire rilevanza ai fini Iva ai profili sostanziali e non a quelli formali. Conseguentemente sono non imponibili le cessioni intracomunitarie anche se il soggetto cessionario non è iscritto al VIES. Ciò a condizione, però, che sia effettivamente in possesso della soggettività passiva ai fini Iva. L’indicazione proviene dalla sentenza relativa alla causa C–21/16 del 9 febbraio 2017.

E’ sufficiente che il soggetto acquirente sia in possesso del numero identificativo nazionale (numero di partita Iva), subordinatamente all’osservanza delle condizioni sostanziali. Inoltre non deve sussistere alcun indizio che lasci presumere un possibile comportamento fraudolento.

La contestazione ha riguardato la cessione effettuata da una società portoghese nei confronti di un soggetto passivo stabilito in Spagna. Si tratta, come ricordato, di una delle tante pronunce che attribuiscono rilevanza e prevalenza agli elementi sostanziali rispetto a quelli formali (cfr sul punto le precedenti sentenze C–273/11, C–324/11, C–587/10 e C–24/15). Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (comunitario) non costituiscono presupposti sostanziali al fine di considerare l’operazione non imponibile né l’ottenimento del numero di partita Iva da parte dell’acquirente, né la sua iscrizione al sistema del VIES.

Questi requisiti sono previsti dalle disposizioni comunitarie (articolo 17, paragrafo 1, lettera a) del regolamento UE 904/2010, ed anche dalle disposizioni interne (art. 35 del D.P.R. n. 633/1972), ma esclusivamente per finalità di controllo delle operazioni effettuate. Non è consentito, secondo la Corte di Giustizia, attribuire alle predette disposizioni altre finalità. La direttiva comunitaria, ma neanche la giurisprudenza comunitaria considerano le predette condizioni quali requisiti sostanziali di una cessione intracomunitaria.

E’ necessario, affinché un’operazione intracomunitaria possa considerarsi tale, che il destinatario dei beni sia divenuto effettivamente proprietario (ne possa disporre) e che il venditore dimostri che i beni siano stati spediti o trasportati in un altro Stato membro. In buona sostanza la merce deve avere lasciato fisicamente il territorio dello Stato.

Viceversa se l’iscrizione al VIES fosse considerata alla stregua di un requisito sostanziale, risulterebbe violato il principio di neutralità del tributo. Se non sussistono indizi che inducono l’interprete a ritenere il comportamento fraudolento, gli Stati membri non possono derogare ai principi comunitari.

L’Agenzia delle entrate in passato ha sostenuto a più riprese la soluzione opposta rispetto a quella in esame. E’ stata più volte considerata obbligatoria l’iscrizione al VIES al fine di ottenere il riconoscimento della soggettività passiva negli scambi intracomunitari (Circolare n. 39/E del 2011 e Risoluzione n. 42/E del 2012). Il citato orientamento comunitario si è ancor più consolidato rispetto al passato. E’ probabile che l’Agenzia delle entrate sia di fatto obbligata ad adeguarsi. D’altra parte la stessa Corte di Giustizia ha costantemente rafforzato una visione più sostanziale dell’intera normativa dell’Iva. Ciò anche in tema di esercizio del diritto alla detrazione quale meccanismo fondamentale per la concreta attuazione del principio di neutralità del tributo. Pertanto la mancata registrazione di una fattura di acquisto non pregiudica definitivamente il diritto alla detrazione del tributo, a condizione che l’Agenzia delle entrate sia in grado di verificare se l’operazione sia stata effettivamente posta in essere.

23 febbraio 2017

Nicola Forte