I contribuenti forfettari devono presentare la dichiarazione IVA?

la scadenza della dichiarazione IVA a fine mese sta creando una serie di dubbi, analizziamo oggi una problematica molto sentita: i contribuenti forfettari devono presentare la dichiarazione IVA se effettuano operazioni intracomunitarie?

faq-ctIn un noto sito internet, specializzato in notizie fiscali, era comparsa la notizia che a partire da quest’anno i contribuenti forfetari dovevano presentare la dichiarazione annuale Iva e, in particolare, dovevano indicare le loro operazioni nel rigo VF15.

Nulla di vero… è bastata un’email per far modificare il contenuto che, indicizzato, aveva messo in allarme molti professionisti.

Quindi… cessato allarme.

Infatti, al fine di chiarire la situazione, è importante sottolineare che per disposto dell’art. 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, è stato espressamente stabilito che i contribuenti in regime forfetario non possono addebitare l’Iva in rivalsa né esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni.

In altri termini, le fatture emesse non devono recare l’addebito dell’imposta.

Ai sensi del comma 59 del citato art. 1, i soggetti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal decreto Iva, ossia dalla:

  • registrazione delle fatture emesse;

  • registrazione dei corrispettivi;

  • registrazione degli acquisti;

  • tenuta e conservazione dei registri e documenti, fatta eccezione per le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione;

  • dichiarazione annuale IVA;

Inoltre, si ritiene che i medesimi contribuenti si possono, tra l’altro, anche considerare esonerati dall’obbligo di effettuare la comunicazione di cui all’art. 21, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto – cosiddetto: spesometro).

Ai fini operativi, i contribuenti in argomento restano soggetti agli obblighi di:

  • numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;

  • certificazione dei corrispettivi, fatta eccezione – per espressa previsione contenuta nel comma 59 dell’art. 1 predetto – per quelle attività esonerate ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696 (purché, in ogni caso, ottemperino all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante l’annotazione in un apposito registro cronologico);

  • integrazione delle fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da corrispondere entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’inerente imposta.

In ogni caso è opportuno tenere in considerazione che detti contribuenti devono necessariamente attenersi, in caso di effettuazione di operazioni attive e passive con operatori non residenti, agli specifici obblighi che ne derivano e cioè:

per le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti appartenenti ad altro Stato membro dell’Unione europea, continuano a non essere considerate cessioni intracomunitarie in senso tecnico, essendo assimilate alle operazioni interne, per le quali l’Iva non viene evidenziata in fattura. Ne deriva, quindi, che il soggetto cedente deve indicare nella fattura emessa nei confronti dell’operatore comunitario che l’operazione, soggetta al regime in esame, “non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41, comma 2-bis, del D.L. 30 agosto1993, n. 331”. Non essendo considerate cessioni intracomunitarie, i medesimi contribuenti non sono tenuti ad iscriversi nella banca dati VIES, né alla compilazione degli elenchi riepilogativi Intrastat;

per gli acquisti di beni intracomunitari, si deve tenere in considerazione che per espressa previsione di legge, sono soggetti alle disposizioni contenute nell’articolo 38, comma 5, lettera c) del D.L. 331/1993, secondo cui “non costituiscono acquisti intracomunitari…(omissis)… c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l’imposta è totalmente indetraibile a norma dell’articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all’articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari se l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all’articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell’anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato. L’ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell’imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa;”. Al riguardo, Pertanto, se gli acquisti da Paesi comunitari risultano di entità inferiore ai € 10.000,00, l’Iva deve risultare assolta dal cedente nel Paese di origine dei beni e, conseguentemente, il cessionario che applica il regime forfetario non ha e non aveva l’obbligo di iscriversi al Vies, né di compilare gli elenchi riepilogativi Intrastat, salva la possibilità per lo stesso di optare per l’applicazione dell’imposta in Italia anche prima del raggiungimento della soglia.

Quando, invece, gli acquisti intracomunitari superano il limite dei € 10.000,00, l’acquisto assume rilevanza in Italia, secondo le regole ordinarie degli acquisti Ue, e pertanto il cessionario che applica il regime forfetario deve adeguarsi in conformità;

  • prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi, le stesse rimangono soggette alle ordinarie regole e trovano la propria disciplina nelle disposizioni previste dagli artt.7-ter e seguenti del decreto Iva. Ne deriva, di conseguenza, che nell’ipotesi di acquisti di prestazioni di servizio intracomunitarie, l’Iva deve risultare sempre assolta in Italia, senza che a tal fine il legislatore abbia fissato una soglia minima. Il cessionario che applica il regime forfetario, pertanto, è soggetto ai medesimi adempimenti previsti con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni per importo superiore a € 10.000,00.

In conclusione, mi sia consentito affermare che i contribuenti che applicano il regime forfetario non sono tenuti a redigere e presentare la dichiarazione annuale Iva 2017 per il periodo d’imposta 2017. Anzi, nella circolare dell’Agenzia delle entrate 7 febbraio 2917, n. 1/E, viene affermato che i soggetti che accedono al regime forfetario:

  • non annotano le fatture;

  • non addebitano l’IVA in fattura ai propri clienti;

  • non detraggono l’IVA sugli acquisti;

  • non annotano la fattura;

  • non liquidano l’imposta e non la versano;

  • non sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA;

e, conseguentemente, sono esonerati dall’invio dei dati di tutte le fatture.

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17 febbraio 2017

Giancarlo Modolo