Accortezze nel trasferimento dei crediti in caso di cessione di azienda o ramo di azienda

nella cessione di azienda, o di un ramo della stessa, un aspetto di primaria importanza risulta essere il trasferimento dei crediti e dei debiti, perché si tratta di valori che ne influenzano direttamente la valutazione; proponiamo alcuni utili suggerimenti pratici

ivaNella cessione di azienda o ramo di azienda un aspetto sicuramente di primaria importanza rimane il trasferimento dei crediti e dei debiti dal cedente al cessionario perché gli stessi crediti e debiti influiscono direttamente sul valore dell’azienda.

Nel presente intervento si intendono fornire spunti sugli aspetti principali per una corretta definizione dei crediti che vengono ceduti con l’azienda.

Il trasferimento dei crediti dal cedente al cessionario è demandato alla volontà delle parti potendo queste scegliere in libertà di cedere o meno i debitori senza che questi ultimi possano influenzare la scelta.

Infatti, in caso di cessione di azienda o ramo di azienda, i creditori possono opporsi al trasferimento del proprio credito vantato nei confronti di un soggetto piuttosto che di un altro: il creditore può ritenere il proprio credito maggiormente esigibile in capo al cedente piuttosto che in capo al cessionario di azienda.

Per i debitori invece non è così perché assolvere al proprio debito nei confronti di un soggetto piuttosto che nei confronti di un altro non penalizzerebbe il debitore.

Pertanto, qualora il cedente e il cessionario decidessero che il credito vantato nei confronti di un terzo venga trasferito insieme all’azienda, sarà importante ma non obbligatorio informare del fatto il debitore perché possa adempiere nei confronti del nuovo creditore.

Può accadere che il debitore assolva erroneamente al proprio debito nei confronti del creditore originario in buona fede: in questo caso il creditore originario che ha ceduto l’azienda o il ramo di azienda comprensivi del credito dovrà trasferire quanto ricevuto al cessionario e il debitore potrà considerarsi liberato.

Il consiglio che viene suggerito proprio per evitare dispute in relazione a crediti ceduti oppure non ceduti, è quello di specificare direttamente sul contratto di cessione di azienda, oppure su documento allegato al contratto che costituisce in ogni modo parte integrante dello stesso, il dettaglio dei crediti che vengono ceduti con l’azienda: questo aspetto diventa ancora più significativo in caso di cessione di ramo di azienda dove definire quello che viene trasferito diventa ancora più peculiare.

Inoltre il cedente e il cessionario potranno liberamente pattuire se i crediti ceduti lo siano pro soluto o pro solvendo: pertanto si decide se dare una maggiore garanzia ai fini della soddisfazione dei crediti al cessionario, che potrà eventualmente rivalersi nei confronti del cedente in caso di insolvenza da parte dei debitori.

Un altro aspetto che necessita di precisazione riguarda i crediti fiscali: la cessione d’azienda non comporta automaticamente il trasferimento degli stessi dal cedente al cessionario:

– per quanto riguarda l’IVA sarà necessario specificare nell’atto di cessione che le parti sono favorevoli al trasferimento del credito IVA insieme al trasferimento dell’azienda;

– per quanto concerne invece le imposte dirette, se le parti converranno per il trasferimento delle stesse, allora dovranno attenersi a quanto previsto dall’articolo 43-bis, D.P.R. n. 602/73: il credito dovrà necessariamente risultare dalla dichiarazione presentata e l’atto di trasferimento dell’azienda con l’indicazione della cessione dei crediti per imposte dirette, dovrà essere notificato all’Ufficio delle Entrate competente.

Sempre l’articolo 43-bis del D.P.R. n. 602/73 chiarisce che previa notifica ad entrambe le parti, il cessionario risponderà in solido con il contribuente sino a concorrenza delle somme nel caso in cui le somme siano indebitamente rimborsate. 

Articolo tratto dalla Circolare Settimanale del Commercialista Telematico

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14 novembre 2016

Francesco Burzacchi