Solo le spese relative ad attività che potrebbero produrre utili sono deducibili – attenzione ai compensi per l'amministratore

la Cassazione ha affermato che sono indeducibili i compensi pagati all’amministratore senza poteri in quanto le spese dell’impresa possono essere sottratte dall’imponibile solo se relative ad attività che potrebbero produrre utili: si precisa, a tal proposito, che nel caso di amministratori di comodo della società e in presenza di compensi sostenuti, questi sono indeducibili per mancanza dei requisiti dell’inerenza e della coerenza economica

ceo-immagineLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 18448 del 21 settembre 2016 ha affermato che sono indeducibili i compensi pagati all’amministratore senza poteri in quanto le spese dell’impresa possono essere sottratte dall’imponibile solo se relative ad attività che potrebbero produrre utili: si precisa, a tal proposito, che nel caso di amministratori di comodo della società e in presenza di compensi sostenuti, questi sono indeducibili per mancanza dei requisiti dell’inerenza e della coerenza economica.

Il principio di inerenza, ex art. 109, c. 5, primo periodo, del D.P.R. n. 917/1986, recita che “sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito”: dunque, al fine della deducibilità, i componenti negativi devono essere connessi alla potenziale produzione di utili.

La giurisprudenza maggioritaria e la prassi hanno un orientamento stabile, ritenendo che l’inerenza non è legata ai ricavi dell’impresa ma all’attività da questa esercitata, potendo, in tal caso, anche dedurre costi in proiezione futura, correndo il rischio anche della non producibilità, così come vuole la C.M. n. 30/9/944/1983 e R.M. n. 158/E/1998.

L’osservanza del principio di inerenza mira a verificare il collegamento funzionale tra il costo e l’oggetto o l’attività dell’impresa in quanto la spesa può essere basata sull’acquisizione e sull’analisi di elementi di fatto e, in alcuni casi, sul confronto dell’entità della spesa con parametri oggettivi di riferimento: dunque, sono deducibili le spese inerenti all’attività dell’impresa, gli elementi negativi del reddito relativi ad attività da cui traggono origine i ricavi tassabili, collegati da un rapporto di causa-effetto con la produzione del reddito d’impresa, in quanto il concetto di inerenza vuole che il costo deve essere collegato, in linea generale, ad un’attività idonea a produrre utili anche se non immediatamente legato ai ricavi.

La giurisprudenza di legittimità, come Corte di Cassazione n. 6548/2012, e n. 24065/2011, ha precisato che “l’inerenza è una nozione pre-giuridica, di origine economica, legata all’idea del reddito come entità necessariamente calcolata al netto dei costi sostenuti per la propria produzione. Sotto tale profilo, pertanto, inerente è tutto ciò che, sul piano dei costi e delle spese, appartiene alla sfera dell’impresa, in quanto sostenuto nell’intento di fornire a quest’ultima un’utilità, anche in modo indiretto. A contrario, non è invece inerente all’impresa tutto ciò che si può ricondurre alla sfera personale o familiare dell’imprenditore, ovvero del socio o del terzo”

Così come la Corte di Cassazione con sentenza n. 12168/2009, n. 16826/2007 e n. 7340/2008, “la deducibilità del costo non postula che esso sia stato sostenuto per realizzare una specifica componente attiva del reddito, ma è sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all’impresa, ovvero che tale onere sia stato sostenuto al fine di svolgere un’attività potenzialmente idonea a produrre utili”.

Su queste righe è la sentenza della Corte di Cassazione n. 18448 del 21 settembre 2016 che trae origine dai ricorsi contro due avvisi di accertamento, notificati nei confronti di una società, in base a verifiche della Guardia di finanza.

I ricorsi sono stati accolti parzialmente in sede di appello e poi accolti dalla Commissione Tributaria Regionale con riferimento al riconoscimento della deducibilità dei costi relativi ai compensi corrisposti agli amministratori cd di comodo.

L’Agenzia propone ricorso riportando la censura della violazione dell’articolo 75 del TUIR, vigente al tempo dei fatti e degli articoli 4 e 5 del Dlgs 446/1997: secondo l’Erario i giudici d’appello avrebbero ritenuto erroneamente deducibili i compensi corrisposti agli amministratori privi di poteri decisionali basandosi sul presupposto dell’erogazione della spesa non valutando, di fatto, la sussistenza del requisito dell’inerenza dei costi all’attività d’impresa.

La Cassazione, accogliendo le doglianze dell’Ufficio, ha nuovamente sottolineano le regole per la deducibilità dei costi d’esercizio ex art. 109 (già 75) del TUIR, dal cui disposto normativo si ricava che i costi, per la giusta deduzione devono soddisfare “i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità”: i costi da dedurre devono essere riferibili ai ricavi d’esercizio.

Il costo, così come sopra specificato dalla giurisprudenza maggioritaria e ribadito, di recente, dalla Cassazione con sentenza nr. 4041/2015, è divento un elemento rilevante “non tanto per la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito bensì in virtù della sua correlazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili”.

Dunque, essendo in presenza di componente negativo di reddito, spetta al contribuente dimostrare l’esistenza e l’inerenza conservando l’idonea documentazione a giustificazione dell’esistenza della spesa e la sua motivazione aziendale: si desume il principio di base, secondo il quale, per la deducibilità dei costi, è necessaria la prova del suo effettivo sostenimento e la dimostrazione dell’inerenza e la coerenza economica del bene per l’attività d’impresa.

Nel caso concreto, i costi di cui si discuteva erano quelli sostenuti per figure di comodo senza reale potere decisionale che percepivano compensi documentati da uscite finanziarie contabilizzate: tali spese devono essere considerati indeducibili perché mancherebbero i requisiti dell’inerenza e della coerenza economica.

1 dicembre 2016

Sonia Cascarano