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a grande richiesta dei nostri lettori presentiamo un riassunto delle novità entrate in vigore col Decreto Legge dedicato alle semplificazioni fiscali che accompagna la Legge di Bilancio (anche se in realtà non sembra proprio che vada a semplificare la vita ai professionisti): la fatturazione elettronica, i nuovi adempimenti fiscali, la riapertura della voluntary, la rottamazione delle cartelle...

[blox_button text="ANALIZZEREMO TUTTE LE NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO NELLA VIDEOCONFERENZA DEL 15 DICEMBRE" link="https://www.commercialistatelematico.com/ecommerce/novita-fiscali-legge-bilancio-2017-modolo.html" target="_self" button_type="btn-default" icon="" size="btn-md" /]
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi sono obbligatorie a decorrere dal 1° aprile 2017 sia per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici sia per quelli che effettuano prestazioni di servizi tramite i medesimi distributori. I termini di decadenza per gli accertamenti in tema di imposta sui redditi e Iva sono ridotti di due anni in caso di esercizio dell’opzione per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi. In materia di deposito Iva, viene prevista la detassazione di tutte le operazioni di introduzione dei beni nei depositi. Le modifiche alla disciplina dei depositi Iva decorrono a partire dal 1° aprile 2017. Emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping: dal 1° gennaio 2018, per gli acquisti di beni del valore complessivo, al lordo dell’Iva, superiore a 155 euro destinati all’uso personale o familiare, da trasportare nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell’Unione europea, l’emissione delle relative fatture deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica. Dichiarazione integrativa a favore e ravvedimento: più larga la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore (Irpef, Irap, sostituti d’imposta) anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, entro il termine per l’accertamento fiscale. Stesso dicasi per la dichiarazione integrativa Iva. Ritenute d'acconto. Viene modificata la disciplina relativa allo scomputo delle ritenute a titolo d’acconto per i lavoratori autonomi e per gli agenti e i rappresentanti di commercio: per le ritenute operate nell’anno successivo a quello di competenza dei redditi, ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione, i contribuenti possono scegliere di scomputarle dall’imposta relativa al periodo di competenza dei redditi ovvero da quella dovuta nel periodo in cui le ritenute sono state operate. Definizione agevolata (rottamazione cartelle): è prevista la rottamazione delle cartelle dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016. Il contribuente, aderendo alla procedura, può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Al fine, sarà necessario presentare un’apposita dichiarazione, entro il 31 marzo 2017, con la quale si manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata. Il modello di dichiarazione è pubblicato sul sito di Equitalia. Il pagamento agevolato è dilazionato in rate, su cui decorrono gli interessi dal 1° agosto 2017. Entro il 28 febbraio 2017, con posta ordinaria, il debitore sarà avvisato dei carichi affidati nell’anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, non risulta ancora notificata la cartella di pagamento ovvero non inviata l’informazione di presa in carico ovvero notificato l’avviso di addebito di crediti contributivi. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute (integralmente o delle singole rate), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi a: dazi doganali, contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero, all’Iva riscossa all’importazione; somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. Per le violazioni al Codice della strada, la definizione è ammessa solo con riguardo agli interessi. Rappresentanza e assistenza dei contribuenti: viene consentito ai tributaristi o consulenti tributari, certificati e qualificati ai sensi della legge sulle professioni non organizzate, di svolgere la rappresentanza e fornire assistenza ai contribuenti innanzi agli uffici dell’Amministrazione finanziaria. Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali: viene prevista la possibilità di introdurre la definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali, demandando ai relativi enti la disciplina di attuazione. Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria: sono riaperti i termini per aderire alla procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure): dal 24 ottobre 2016 al 31 luglio 2017. Essa trova applicazione, sia per l’emersione di attività estere, sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali. Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016. Rispetto alla voluntary originaria, si stabilisce una diversa procedura: il contribuente provvede spontaneamente a versare in unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) o in un massimo di tre rate (di cui la prima entro il 30 settembre 2017), gli importi dovuti a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni. Introduzione degli indici sintetici di affidabilità: dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, vengono aboliti gli studi di settore e vengono introdotti gli indici sintetici di affidabilità fiscale, individuati con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze. Agli indici sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti. Semplificazione fiscale: nell’ambito della disciplina dell’attività di rettifica e accertamento presuntivo degli uffici finanziari, viene eliminata la presunzione legale di evasione relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti bancari, anche con riguardo ai versamenti. In ordine ai ricavi dei titolari di reddito di impresa, viene indicato un parametro quantitativo oltre il quale scatta la presunzione di evasione (prelievi o versamenti di importo superiore a 1.000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili). Le prestazioni di viaggio e trasporto acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il lavoratore autonomo. Dall'1 luglio 2017 gli avvisi di accertamento saranno notificati mediante posta elettronica certificata. A decorrere dal 2017 con riferimento alle certificazioni relative al 2016, posticipato dal 28 febbraio al 31 marzo il termine per la consegna della certificazione unica. Prevista la sospensione dei termini, dall'1 agosto al 4 settembre, per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate (o da altri enti impositori), esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini Iva. Introdotta la sospensione, dall'1 agosto al 4 settembre, dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (sospensione feriale degli avvisi bonari). Si posticipa dal 16 giugno al 30 giugno la data entro la quale effettuare il versamento a saldo dell’Irpef e dell’Irap da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all’articolo 5 Tuir. Per i soggetti Ires, il versamento dell’imposta sul reddito e dell’Irap viene fatto slittare all’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, modificando quindi il vigente termine finale del giorno 16 del sesto mese successivo. Tali modifiche decorrono dal 1° gennaio 2017. Anche i termini di versamento Iva si allineano a quelli delle altre imposte. Eliminata la comunicazione degli acquisti senza addebito di Iva effettuati nella Repubblica di San Marino da parte degli operatori economici italiani, soggetti passivi. La disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017. Salta l’obbligo di indicazione nella dichiarazione degli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta. Riguardo la cedolare secca sugli affitti, la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione non comporta più la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i relativi redditi nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi. Viene modificata la disciplina della sanzione prevista per la mancata presentazione delle comunicazioni in ordine ai contratti per cui è stata esercitata l’opzione: oltre al caso di mancata comunicazione della risoluzione del contratto di locazione, si prevede che siano comminate sanzioni anche per la mancata comunicazione della proroga, anche tacita, dei medesimi contratti. Infine, è elevata da 67 a 100 euro la misura di tale sanzione, ridotta a 50 euro se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni. Prevista la remissione in bonis anche per le opzioni da comunicare con dichiarazione dei redditi: se l’adempimento non è eseguito tempestivamente, è comunque possibile accedere all’opzione, purché non sia iniziata un’attività di accertamento da parte dell’Amministrazione e in presenza di specifiche condizioni di legge Soppresso l’obbligo dell’F24 telematico per i pagamenti superiori a 1.000 euro. Elevato da 15mila a 30mila euro l’ammontare dei rimborsi Iva subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario. Modificata la procedura per la chiusura delle partite Iva inattive. Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate individuerà i criteri e le modalità di applicazione delle nuove norme. Sono eliminate le sanzioni previste per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività a fini Iva. L’invio telematico all’Agenzia delle entrate della dichiarazione precompilata effettuato direttamente dal contribuente è posticipato dal 7 al 23 luglio. I Caf-dipendenti ed i professionisti abilitati potranno completare entro il 23 luglio le seguenti attività: comunicazione all’Agenzia delle entrate, in via telematica, del risultato finale delle dichiarazioni; consegna al contribuente di copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto di liquidazione; trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni predisposte. Tale facoltà è consentita a condizione che entro il 7 luglio abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80% delle dichiarazioni. In caso di infedeltà del visto sulle dichiarazioni elaborate dai Caf e dai professionisti, si può trasmettere dichiarazione rettificativa o una comunicazione rettificata, anche dopo il termine del 10 novembre, sempre che l’infedeltà del visto non sia già stata contestata. Viene introdotta una norma di interpretazione autentica in materia di agevolazioni Irpef applicabili ai lavoratori trasfertisti. Tali lavoratori possono accedere ai benefici fiscali (abbattimento al 50% del reddito imponibile percepito a titolo di indennità e premi), laddove siano soddisfatte contestualmente tre condizioni: mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta. In caso manchino tali condizioni, il beneficio non è applicabile, ma è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta. 3 dicembre 2016 Angelo FacchiniCopyright © 2022 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l
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