E' nulla la notifica a casa del familiare

la notifica di un atto non effettuata nella casa di abitazione del destinatario o dove costui ha l’ufficio od esercita la propria attività…

banner-wp-evento-villani-dicembre-2016La Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che, quando la notificazione non avviene in mani proprie, il destinatario, giusto il disposto dei commi primo e secondo dell’art. 139 c.p.c., va ricercato nel comune di residenza e, precisamente, nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio, e, nel caso in cui non sia trovato in tali luoghi, l’atto va consegnato ivi, a persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda.

Ne consegue che il presupposto per l’esecuzione di una valida notificazione con queste modalità è che la consegna avvenga nella casa di abitazione o presso il domicilio del notificando, mentre, se essa avviene in luoghi diversi, diventa irrilevante il rapporto tra il consegnatario e la persona cui l’atto è destinato e la notificazione deve considerarsi comunque nulla (Cass. n. 3445 del 1996 e n. 18202/16).

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La notificazione dell’atto mediante consegna al familiare del destinatario, infatti, è assistita da presunzione di ricezione, ai sensi dell’art. 139, c. 2, c.p.c., solo se avvenuta presso l’abitazione del destinatario, non anche se effettuata presso l’abitazione del familiare (cfr. Cass. n. 18989 del 2015).

In tale ultima ipotesi, in cui, alla stregua dell’art. 139 c.p.c. . 3, il “vicino di casa“, non avendo rilievo il rapporto fra il consegnatario e la persona cui l’atto è destinato, accetti di ricevere la copia dell’atto, il successivo quarto comma prescrive che il vicino stesso sottoscriva l’originale, e l’ufficiale giudiziario dia notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata.

Se tale adempimento non ha avuto luogo consegue la nullità della notificazione della cartella di pagamento, costituente atto prodromico.

Il giudice d’appello incorre nell’errore di diritto quando, preso atto che la Commissione provinciale aveva rilevato come si legge nella sentenza di primo grado trascritta nel controricorso che “la realtà storica, ricostruita a posteriori, consente di accertare che il contribuente abita in un’unità immobiliare diversa da quella della parente“, ha nondimeno affermato che “la notifica è avvenuta nel medesimo immobile, indirizzo e numero civico in cui il ricorrente aveva la propria residenza, qualificabile quindi, in qualche modo, ‘nella casa di abitazione’, e nella persona della cognata dello stesso, quindi qualificabile, in un certo senso, come ‘persona di famiglia’ ai sensi di quanto previsto dal codice di procedura civile“.

Con la nullità della notifica della cartella recante l’iscrizione a ruolo, atto prodromico rispetto all’intimazione di pagamento, viene meno il fondamento di quest’ultima.

Logicamente di questa giurisprudenza in tema di notificazione degli atti tributari bisogna tener conto per valutare l’opportunità o meno di rottamare le cartelle esattoriali in base al decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016 convertito definitivamente nella legge 225 giovedì 24 novembre 2016.

25 novembre 2016

Maurizio Villani