-
8 ottobre 2020
Il confine della responsabilità tributaria del socio accomandante
Continua a leggere -
23 febbraio 2021
La preventiva escussione nel ricorso contro la cartella
Continua a leggere -
20 marzo 2017
Imputazione degli utili e delle perdite d’esercizio nella Società in Accomandita Semplice
Continua a leggere
Il codice civile non prevede che la società in accomandita semplice sia dotata di organi sociali: non c’è una assemblea in cui si formi la volontà sociale, né esiste un consiglio di amministrazione. Esiste solo una pluralità di soci, normalmente tutti amministratori, i quali adottano ogni decisione liberamente, senza l’osservanza di formalità, a seconda dei casi all’unanimità o a maggioranza (Cass., 6 marzo 1953, n. 536).
Per la verità, in alcuni casi, la legge usa alcuni termini tipici del procedimento assembleare (ad esempio: consenso, volontà, decisione, deliberazione, maggioranza); tuttavia la dottrina e la giurisprudenza prevalenti non ritengono necessario istituire un organo assembleare, in quanto la società di persone è dominata dall’esigenza di elasticità e rapidità nelle decisioni incompatibile con un organo assembleare.
In dottrina, tuttavia, alcuni ritengono necessaria un’assemblea nelle società di persone (Bolaffi); altri ritengono necessario rispettare un sia pur embrionale metodo assembleare, quantomeno per le decisioni a maggioranza (preventiva informazione di tutti i soci, riunione, discussione e votazione contestuale); ciò consentirebbe decisioni più ponderate, attraverso il confronto delle diverse opinioni e il concorso di tutti i soci nella valutazione dell’interesse comune (Campobasso).
Naturalmente l’atto costitutivo può espressamente prevedere il metodo collegiale e, quindi, disciplinare un’assemblea sociale in cui tutti i soci esprimono il loro consenso, precisando quali questioni mettere alla sua competenza e determinando, se del caso, le forme e le modalità di convocazione: riunione, discussione e deliberazione. In tal caso la formazione della volontà sociale per il tramite di una decisione diventerebbe vincolante per i soci e l’inosservanza delle regole statutarie costituirebbe causa di invalidità della decisione, sempre che non risulti dall’interpretazione dell’atto costitutivo che l’assemblea sia prevista solo come eventuale o che costituisca semplicemente una forma di manifestazione della volontà sociale (Cass., 6 marzo 1953, n. 536).
Le delibere dei soci sono solo la somma delle loro volontà individualmente considerate e manifestate. Le decisioni dei soci devono essere adottate all’unanimità, salvo che la legge o il contratto sociale preveda la maggioranza. Come detto in precedenza, a causa della mancanza dell’assemblea, il consenso può formarsi in qualsiasi modo (anche tacitamente).
Affinché le modifiche statutarie abbiano efficacia esterna, è necessario che vengano portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. I soci possono partecipare alle delibere:
-
personalmente o direttamente;
-
attraverso un rappresentante volontario, autorizzato per procura;
-
attraverso un legale rappresentante.
La necessità del consenso dei soci
Il codice civile prevede che in alcuni casi una decisione sia presa con il consenso dell’unanimità o della maggioranza dei soci; a volte menziona il solo consenso dei soci o la necessità di una deliberazione, oppure non prevede nulla.
Indichiamo, nella tabella riepilogativa che segue, tutti i casi in cui il codice richiede che su una determinata materia sia adottata una decisione sociale, specificando se per tale decisione è richiesto il consenso di tutti i soci o della maggioranza.
Le prescrizioni di legge circa i quorum sono generalmente derogabili nell’atto costitutivo.---> segue nel PDF-->
[blox_button text="Estratto dal testo: La società in accomandita semplice, di Cinzia De Stefanis, Maggioli Editore" link="http://www.maggiolieditore.it/la-societa-in-accomandita-semplice.html" target="_self" button_type="btn-default" icon="" size="btn-md" /]