la Legge di bilancio in corso di approvazione prevede anche correttivi al Testo unico delle accise con interventi mirati per finalità antielusive e di contrasto all’evasione; si prevede un nuovo rafforzamento dei poteri ispettivi dell’Amministrazione finanziaria
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Premessa.
Il disegno di legge del Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2018, in breve la nuova Legge di Bilancio, ha finalmente iniziato il suo iter legislativo alla Camera dei Deputati, rubricato come Atto n. 4127.
Il termine “nuova” si riferisce al documento di programmazione, modificato, nella parte espositiva, dalla legge n. 163 del 2016, in attuazione dell’articolo 15 della legge n. 243 del 2012, che ha modificato la legge di contabilità e finanza pubblica, la n. 196 del 2009.
Scorrendo il testo, tra le disposizioni del Titolo IX in materia di entrate, si segnala l’articolo 67, concernente Misure antielusive e di contrasto all’evasione, laddove diverse modifiche vengono apportate al decreto legislativo n. 504 del 1995, il noto Testo Unico delle Accise, introducendo strumenti di controllo e monitoraggio da parte dell’Amministrazione finanziaria in ordine ai prodotti sottoposti al particolare regime1.
Tale modifica normativa è sicuramente una novità rispetto al passato, in quanto le accise, attesa la loro naturale proiezione interessante prodotti di larghissimo consumo, sono state spesso e volentieri utilizzate in manovre di bilancio per la copertura di singole esigenze ovvero come clausola generale di salvaguardia a garanzia dei saldi di finanza pubblica.
Anzi, le disposizioni legislative dell’ultimo biennio, recanti misure economiche di rilancio dell’economia, hanno introdotto, a copertura degli oneri previsti, incrementi d’imposta in materia di accisa a valere anche sulle annualità successive.
E questo discorso è valido per le accise:
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sugli alcoli, laddove gli aumenti sono stati disposti dall’articolo 25 del decreto-legge n. 104/2013, sia per l’anno 2014 che a decorrere dall’1 gennaio 2015 e dalla determinazione n. RU/145744 data 23 dicembre 2013 dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, per gli oneri del decreto-legge n. 91/2013, anch’essa valida per i due anni successivi;
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sui prodotti petroliferi, in quanto la Legge di Stabilità 2014, all’articolo 1, comma 626, ha previsto che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro il 31 dicembre 2016, sia disposto, per il periodo dall’1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, l’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante.
Tuttavia, occorre sempre ricordare come le accise costituiscano un’imposta solo “incidentalmente” tributaria, avendo come finalità prima quella di incidere sull’andamento di individuati mercati, condizionandone l’offerta (centralizzata in pochi impianti di produzione vigilati) e l’offerta (con aumento del prezzo di vendita).
Tale considerazione ovviamente strida con il loro sovente utilizzo come clausola generale di salvaguardia, avente evidentemente funzione prettamente di bilancio.
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Le misure antievasione in materia di accise.
Come detto, ci si riferisce all’articolo 67 concernente le misure antielusive e di contrasto all’evasione, in particolare a quanto previsto ai commi 1 e 2.
Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) sono finalizzate al consolidamento delle potenzialità di controllo dell’Agenzia delle Dogane sulla catena distributiva dei prodotti energetici in sospensione di imposta, con finalità di contrasto alle frodi riscontrate nel settore su carburanti di provenienza comunitaria, specialmente a seguito dell’incremento di circa il 30% delle aliquote sul gasolio e sulla benzina negli anni 2011-2012.
In effetti, dal 2012, i flussi intracomunitari, che sono di norma sottoposto ad un controllo su base dichiarativa, hanno originato un eccesso delle quantità erogate dai distributori rispetto a quelle attese in base alle immissioni in consumo dai depositi.
Tornando all’esame della norma, la disposizione di cui al comma 1, lettera a), prevede l’introduzione di un sistema di tracciamento della posizione delle autobotti e delle bettoline utilizzate nel trasporto di carburanti in regime di sospensione d’imposta, nonché delle relative quantità.
La disposizione di cui al comma 1, lettera b), introduce l’obbligo di detenzione e di contabilizzazione separata dei prodotti petroliferi ricevuti ad imposta sospesa e di quelli ricevuti ad imposta assolta presso i depositi dei destinatari registrati.
La disposizione di cui al comma 1, lettera c), prevede – invece – l’introduzione di un sistema di tracciamento della posizione delle autobotti e delle bettoline utilizzate nel trasporto di carburanti ad imposta assolta, nonché delle relative quantità.
La disposizione di cui al comma 1, lettera d), concerne – infine – il potenziamento delle facoltà di controllo dell’Amministrazione finanziaria presso i distributori di carburante e i depositi di stoccaggio ad imposta assolta, tramite la possibilità di poter prescrivere l’installazione di congegni e di strumenti di misura sugli impianti.
Nella relazione tecnica di accompagnamento del disegno di legge, si stima un recupero di tax-gap, a regime, a seguito delle quattro suddette modifiche normative, di almeno 100 milioni di euro all’anno.
Evidentemente, oltre l’effetto diretto del recupero di imposta atteso dall’applicazione del complesso delle disposizione esaminate, occorre sempre tenere in considerazione l’effetto indiretto a beneficio e tutela degli operatori corretti e virtuosi in quello che viene definito il downstream petrolifero, eliminando le distorsioni alla concorrenza introdotte dalla presenza sul mercato di flussi di carburanti sottratti all’accertamento e, conseguentemente, venduti sottocosto ai consumatori finali.
Si tratta, poi, di accorgimenti normativi e strumenti di monitoraggio performanti del sistema, nel senso che dovranno essere svolti, così si evince sempre dalla relazione tecnica, con le risorse umane e strumentali già destinate all’esercizio delle attività istituzionali, pertanto non si determineranno costi aggiuntivi a carico dell’Erario.
La successiva lettera e), sempre del comma 1, aggiorna – poi – la disciplina dei depositi fiscali di prodotti energetici contenuta nell’articolo 23 del TUA, che viene innovata in maniera incisiva introducendo i requisiti soggettivi per il rilascio dell’autorizzazione o della licenza fiscale e rideterminando i vigenti requisiti oggettivi. Il comma 2 differisce l’efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 del novellato articolo del TUA.
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Conclusioni.
Dalla nuova disciplina consegue un più efficace contrasto ai fenomeni di illegalità, con un presumibile incremento di gettito derivante dalla restrizione della platea dei soggetti abilitati ad operare in regime sospensivo e dal corrispondente ampliamento della filiera operante ad accisa assolta, che di fatto determina un’anticipazione del versamento dell’accisa.
Il sistema delle accise, prosegue quindi il suo storico percorso di concentrazione dell’offerta, con sempre meno soggetti produttori, quindi facilmente controllabili dallo Stato, ed una pluralità di soggetti che detengono prodotto assoggettato.
La Relazione Tecnica precisa come, tenendo conto che, nel 2015, le entrate erariali derivanti dalle immissioni in consumo di prodotti petroliferi sono state di euro 25.752.063.577,42, di cui euro 5.015.485.314,03 dagli impianti di produzione e, per i restanti euro 20.736.578.263,39 dai depositi commerciali gestiti in regime di deposito fiscale, nell’ipotesi che dal potenziamento dei riscontri in fase autorizzativa per quest’ultimi depositi derivi un efficientamento della logistica fiscale cautelativamente stimato nell’ordine del 5 per mille, la modifica normativa in esame potrà comportare, a regime, a parità di altre variabili esogene, un incremento del gettito per le accise di 105 milioni di euro annui.
Concorrono a tale incremento di gettito anche gli effetti positivi indotti dalla riduzione della pericolosità fiscale correlata alla selezione degli esercenti i depositi fiscali ed abilitati a detenere prodotti in sospensione d’imposta.
Il provvedimento, che ha iniziato l’esame, in sede referente, da parte della Commissione V Bilancio della Camera dei Deputati, dovrà essere approvato, nella medesima formulazione, da entrambi i lati del Parlamento, entro – come noto – la data del 31 dicembre dell’anno in corso, pena la gestione provvisoria del bilancio.
17 novembre 2016
Fabrizio Stella e Vincenzo Mirra
1 Per un approfondimento della normativa in materia di accise, sia consentito il rinvio alla videoconferenza del Commercialista Telematico del 13 ottobre, nonché ai diversi interventi pubblicati nella rivista. Si segnalano, inoltre, i seguenti volumi tematici: “Le Accise non armonizzate. Le imposizioni indirette sulla produzione e sui consumi”; “I prodotti da fumo. Dal Tabacco alla Sigaretta elettronica”; “I prodotti alcolici: merceologia, cultura e fiscalità”, Eutekne Editore S.p.A., 2014-2015.