Guida alla rottamazione delle cartelle: definizione dei carichi di ruolo pregressi

una guida di sei pagine al provvedimento del D.L. 193 dello scorso 22 ottobre, collegato alla Legge di Bilancio 2017, che ha un forte impatto sulla generalità dei contribuenti: la rottamazione delle cartelle di Equitalia; approfondiamo quali sono quelle “rottamabili”, gli importi che si possono non pagare, la rateazione, un quadro sintetico delle scadenze da rispettare…

equitalia-chiusaL’art. 6, del D.L. n.193 del 22 ottobre 2016, pubblicato nella G.U. n.249 del 24 ottobre 2016, consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015.

Il dettato normativo

Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’art. 30, c. 1, del D.P.R. n. 602/73, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art. 27, c. 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di 4 rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all’art. 21, c. 1, del D.P.R.n. 602 del 1973:

a) delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) di quelle maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Il comma 2 dispone che, ai fini della definizione, il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonchè la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Prevede il comma 3 che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonchè quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad 1/3 e la terza e la quarta ciascuna pari ad un 1/6 delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.

Modalità di pagamento

Pagamento integrale

Pagamento rateale

Le prime 2 rate

1/3 delle somme dovute

Le ultime 2 rate

1/6 delle somme dovute

Ai sensi del comma 4, in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell’art.19 del D.P.R.n.602/73.

Prevede il comma 5 che, a seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione. L’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato gia’ emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

[libprof code=”28″ mode=”inline”]

Il comma 6 prevede che, ai pagamenti dilazionati previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell’art. 19 del D.P.R.n.602/73.

Secondo quanto indicato nel comma 7 il pagamento delle somme dovute per la definizione puo’ essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2;

b) mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 3, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a del presente comma;

c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

Il comma 8, dell’articolo 6 in esame prevede che la facoltà di definizione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purchè, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dall’1 ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso:

a) ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a – b, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonchè, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;

b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all’art. 30, c. 1, del D.P.R. n. 602/73, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all’art. 27, c. 1, del D.Lgs. n. 46/1999;

c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall’agente della riscossione.

Secondo quanto indicato nel comma 9, il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali di cui al comma 8, computati con le modalità ivi indicate, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 2.

Il comma 10 esclude dalla definizione i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall’art.2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999;

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.

Precisa il successivo comma 11 che per le sanzioni relative alle violazioni al Codice della strada, le disposizioni agevolative si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all’art. 27, c. 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

In chiusura, il comma 12 prevede che, a seguito del pagamento delle somme l’agente della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2018, l’elenco dei debitori che hanno esercitato la facolta’ di definizione e dei codici tributo per i quali e’ stato effettuato il versamento.

Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Sintesi modalità di pagamento

Al fine di definire i carichi a ruolo, il contribuente dovrà presentare un’apposita dichiarazione, entro il 23 gennaio 2017, con la quale manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata.

Si deve provvedere al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi.

A sua volta, ricevuta l’istanza, l’agente della riscossione comunica gli importi dovuti.

A seguito del pagamento delle somme, l’agente della riscossione e’ automaticamente discaricato dell’importo residuo

Cosa non si paga

Se il contribuente aderisce a tale procedura non corrisponde le somme dovute a titolo di:

  • sanzioni;

  • interessi di mora, previsti dall’art. 30, c. 1 del DPR n. 602 del 1973), che sono gli oneri aggiuntivi che si applicano alle somme da pagare in caso di scadenza dei termini previsti (decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella/avviso, si applicano giornalmente sulle somme richieste a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento. A partire dai ruoli consegnati dal 13 luglio 2011, gli interessi di mora non sono più calcolati sulle sanzioni pecuniarie tributarie e sugli altri interessi);

  • sanzioni e somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali (di cui all’art.27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46).

Continua a leggere nel PDF

Scarica il documento