
Per la Corte la norma “non preclude alla moglie, coniuge codichiarante, la proposizione di un'autonoma impugnazione per contestare gli accertamenti a carico del marito, cui non è attribuita la legittimazione ad agire anche per la coniuge, venendo altrimenti vulnerato il diritto di difesa della moglie, che rimane corresponsabile delle maggiori imposte e degli accessori relativi a quell'accertamento, e non ostando a ciò la circostanza che l'avviso di accertamento debba essere notificato al marito. Neppure la mancata impugnazione da parte del dichiarante dell'avviso di accertamento notificatogli preclude alla moglie codichiarante di impugnare autonomamente, anche mediante l'impugnazione dell'avviso di mora ovvero della cartella di pagamento a lei diretti, l'accertamento notificato al marito e di far valere in tale sede tutte le ragioni di contrasto con la pretesa tributaria (Cass. n. 23553 del 2015 e le sentenze ivi citate Cass. n. 19896 del 2006, n. 2021 del 2003, n. 12371 e n. 5169 del 2002, n. 2168 del 2001)”.
Del pari, osserva la Corte, “ove un avviso di accertamento che inerisca alla posizione reddituale della moglie sia stato notificato, come nel caso in esame, solo alla codichiarante, tale accertamento non potrà essere opposto al coniuge dichiarante, solidalmente responsabile. In sintesi se ne deduce che l'avviso di accertamento è opponibile al contribuente solo e soltanto se sia stato portato a sua diretta conoscenza”.
Pertanto, “la circostanza che l'avviso di accertamento sia stato indirizzato e notificato al solo coniuge i cui redditi sono stati rettificati rende inopponibile all'altro coniuge le rettifiche apportate ma non vizia l'atto dell'amministrazione. La notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicchè il vizio di nullità ovvero di ine