Dall’esame dei pronunciamenti della Corte di Cassazione in ordine alla questione relativa alla forza maggiore per le agevolazioni prima casa, non emergono punti fermi.
A fronte di un complesso e articolato quadro normativo1 la giurisprudenza non è univoca, riconoscendo, a sentenze alterne, la causa di forza maggiore.
Vediamo di fare il punto della controversa questione che investe la generalità dei contribuenti.
La questione
Se sulla questione non può certo dirsi che la Corte di Cassazione ha una posizione univoca, è indubbio che la sentenza n.2616 del 10 febbraio 20162, che ha ritenuto irrilevante la forza maggiore nel caso di mancato trasferimento della residenza entro diciotto mesi dal rogito (nel caso di specie, la forza maggiore ostativa all’adempimento dell’obbligo di trasferimento era determinata dal sopravvenuto fallimento della società costruttrice dell’immobile, che ha ostacolato il corso delle procedure amministrative funzionali al cambiamento della residenza), per le espressioni utilizzate (il testo normativo è icastico e il termine fissato ha natura cogente), e per il ragionamento giuridico espresso, sembra tranciante (sappiamo, comunque, che a breve possiamo aspettarci una sentenza di segno opposto, e certo questo fa male all’attesa stabilità giuridica).
Se infatti, con la sentenza 11 giugno 2014, n. 13177, la Corte di Cassazione ha ritenuto che lo sfratto ritardato consapevolmente non costituisce causa di forza maggiore che darebbe comunque diritto a godere delle agevolazioni prima casa (nel caso in questione, il contribuente non ha potuto assumere la residenza nel Comune dell'abitazione entro il prescritto termine a causa del prolungarsi del tempo necessario per sfrattarne l'inquilino), non trattandosi di un evento non prevedile, che sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente di abitare nella prima casa entro il perentorio termine di diciotto mesi stabilito dalla legge, con la sentenza n. 14399/2013 la Corte di Cassazione ha ritenuto che “la sospensione dei lavori di ristrutturazione della casa, dovuta al ritrovamento di reperti archeologici, comportava l'impossibilità di stabilire la residenza nell'immobile acquistato, ricorrendo il caso di forza maggiore”.
Così come c