La comunicazione dei finanziamenti soci in scadenza a fine ottobre

a fine ottobre, oltre alla comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci, vanno comunicati anche i finanziamenti erogati dai soci alle società partecipate; si tratta di un adempimento complesso e di difficile gestione, in questo articolo proviamo ad illustrare (anche con esempi pratici) le corrette modalità

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E’ in scadenza al 31 ottobre 2016, unitamente alla comunicazione dei beni concessi in godimento, la comunicazione relativa ai finanziamenti effettuati nel periodo 2015 da parte dei soci/ Familiari come disposto dal Decreto legge n.138-2011 (la scadenza della comunicazione è prevista entro 30 giorni dall’invio del modello Unico di riferimento che per il corrente anno scade di domenica con la conseguente proroga al giorno successivo).

Come chiarito dal provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate la comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni è volta a rafforzare le misure riguardanti lo strumento dell’accertamento sintetico.

Nota: l’adempimento non può essere assolto da parte dei soci/familiari che hanno effettuato il finanziamento/capitalizzazione ma solo dall’impresa interessata.

I SOGGETTI INTERESSATI

L’obbligo di comunicazione ricade sull’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica con cui svolge l’attività imprenditoriale ovvero: imprese individuali (anche familiari o coniugali), società, cooperative, trust, enti non commerciali (se con attività d’impresa, anche non prevalente).

Per quanto riguarda gli Enti non Commerciali sono soggetti alla comunicazione i finanziamenti effettuati nell’ambito dell’attività d’impresa (sono esclusi i finanziamenti per attività istituzionale)indipendentemente dal regime contabile adottato dall’Ente in questione.

Nota: non sono esonerate dalla nuova comunicazione le associazioni che hanno optato per il regime della Legge n. 398/1991 mentre sono sempre esclusi dalla comunicazione i professionisti, le associazioni professionali o le società tra professionisti.

La norma obbliga a comunicare i dati delle persone fisiche soci o familiari dell’imprenditore che hanno concesso all’impresa i finanziamenti/ capitalizzazioni ma non vanno comunicati i versamenti effettuati direttamente dal titolare della ditta individuale (anche familiare o coniugale) che ha finanziato la propria impresa (con lo stesso provvedimento direttoriale è stato chiarito che non devono essere comunicati i finanziamenti della società concessi ai soci o ai familiari dell’imprenditore).

Non formano oggetto di comunicazione le restituzioni fatte ai soci dall’impresa nel periodo d’imposta (in quanto rilevano solo i flussi in entrata nelle casse sociali) e anche i passaggi contabili (finanziamenti che a seguito di rinuncia dei soci diventano apporti) non sono soggetti a nessuna comunicazione.

Nota: l’adempimento non interessa i finanziamenti/capitalizzazioni effettuati da soci persone giuridiche (finanziamenti infragruppo), dal titolare dell’impresa individuale (anche in forma familiare) e dai familiari dei soci.

Con il provvedimento direttoriale del 3 agosto 2013 n. 94904/2013 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che l’obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuate dai soci diventa obbligatorio se l’importo complessivo di ciascun apporto, distintamente per finanziamenti e capitalizzazioni, è pari o superiore a euro 3.600 (sono sclusi dall’obbligo di comunicazione gli apporti i cui dati sono già conosciuti dall’Amministrazione Finanziaria come gli aumenti di capitale risultanti da un verbale dell’assemblea straordinaria registrato presso l’Agenzia delle Entrate).

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Nota: non è dovuta la comunicazione qualora l’operazione sia certificata da un notaio (costituzione società, aumenti di capitale, copertura perdite) e tutte le volte che l’atto sia portato, anche volontariamente, per la registrazione.

Nel caso di più finanziamenti o capitalizzazioni effettuati nel corso dell’anno, sull’apposito campo del modello va indicata la data dell’ultima operazione.

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