Accise sugli alcolici: caratteristiche e natura del tributo

Col termine ‘accisa’ si intende una imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi che colpisce individuati mercati di prodotti aventi caratteristiche similari: una piccola introduzione al complesso mondo delle accise sui prodotti alcolici – o alcoli, nella dizione ministeriale.

14495446_1261737763876711_5703537965289171116_nCon il termine “accisa” si intende una imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi che colpisce individuati mercati di prodotti aventi caratteristiche similari. Si tratta di un tributo con caratteristiche molto particolari, aventi finalità che vanno oltre i riflessi prettamente fiscali.

Un’imposta di scopo, cara alla tradizione di common law, che il nostro sistema fiscale ne ha in parte modificato la natura.

In premessa, il comparto delle accise in genere è organicamente disciplinato dal Testo Unico delle Accise, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 “Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279, S.O. (di seguito TUA), oggetto, negli ultimi anni, di numerose modificazioni ed integrazioni dovute al costante processo di armonizzazione della normativa di riferimento in ambito comunitario1.

In norma, l’articolo 1, comma 2, lettera a) del TUA definisce l’accisa come una imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo che colpisce individuati mercati di prodotti aventi caratteristiche comuni.

Si tratta, nello specifico, dei prodotti energetici; dell’alcol etilico; delle bevande alcoliche; dell’energia elettrica e dei tabacchi lavorati.

Discorso a parte deve essere fatto per l’olio minerale destinato alla lubrificazione, laddove viene applicata un’imposta non armonizzata a livello comunitario, in tal senso si utilizza propriamente il termine di “imposta di consumo”, avente tuttavia le medesime caratteristiche e struttura dell’accisa2.

Caratteristiche dei prodotti sottoposti ad accisa

I prodotti sottoposti ad accisa, come accennato, hanno tutti caratteristiche similari, nel dettaglio:

  • la produzione dei beni risulta concentrata – di norma – presso un numero ristretto di grandi stabilimenti facilmente individuati ed individuabili, seppur – avuto riguardo agli alcoli – la produzione nazionale si caratterizza per piccoli medio impianti di produzione spesso a conduzione famigliare;
  • l’applicazione ed il prelievo dell’imposta trova il fondamento in regole e disposizioni oggetto di armonizzazione in ambito comunitario;
  • l’applicazione più o meno incisiva sui prodotti consente di modulare ed orientare il mercato ed il consumo, prestandosi così ad assolvere efficacemente (anche) finalità extratributarie.

 

Con specifico riferimento al comparto dei prodotti alcolici, il comma 1, all’articolo 27 del TUA, prevede che sono sottoposti ad accisa la birra, il vino, le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, i prodotti alcolici intermedi e l’alcole etilico.

Il successivo comma 2 ne disciplina la produzione negli impianti con un regime fiscale in sospensione.

La preparazione, da parte di un privato, di prodotti alcolici, destinati all’uso esclusivo dello stesso privato, dei suoi familiari e dei suoi ospiti, con impiego di alcole ad imposta assolta, non è soggetta ad autorizzazione a condizione che i prodotti ottenuti non formano oggetto di alcuna attività di vendita.

Si tratta, in buona sostanza, della classica produzione famigliare (ad uso famigliare) di liquori, utilizzando – evidentemente – prodotti assoggettati, ovvero che hanno già scontato l’accisa: il classico “alcol buon gusto” normalmente in vendita nella rete commerciale.

Alcolici esenti da accisa

Il comma 3 prevede, poi, una rigorosa casistica di esenzione (per natura e per destinazione).

L’esenzione per natura si ha nei casi in cui l’alcol etilico ha subito delle variazioni merceologiche che lo rende inservibile all’utilizzo da parte dell’uomo.

A seconda, poi, della denaturazione eseguita, si distingue l’alcole con denaturante generale dello Stato (DGS) e l’alcole con denaturante speciale (DS), quest’ultimo utilizzato sovente nelle produzioni di profumerie alcoliche.

Diversamente l’alcol esente per destinazione mantiene la propria conformazione chimica, trattandosi di una agevolazione fiscale esclusivamente collegata all’utilizzo che se ne fa nella produzione.

E’ il caso dell’alcol utilizzato come antimicotico nel confezionamento alimentare, purché, evidentemente, il prodotto finale non contenga sostanze alcoligene: basti pensare alle classiche “merendine” confezionate destinate quindi ad un consumo a scadenza.

Nel dettaglio, intendiamo per prodotto esente per natura quelli:

  1. denaturati con denaturante generale e destinati alla vendita;
  2. denaturati con denaturanti speciali approvati dall’amministrazione finanziaria ed impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare,

mentre, si intendono esenti per destinazione quelli:

  1. accise alcoliciimpiegati per la produzione dell’aceto di cui al codice NC 2209;
  2. impiegati nella fabbricazione di medicinali;
  3. impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcol;
  4. impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all’1,2 per cento in volume;
  5. impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per il cioccolato e a litri 5 di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per altre merci;
  6. impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici;
  7. utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa.

Le agevolazioni sono accordate anche mediante rimborso dell’imposta pagata; sui prodotti ritirati dal commercio, in quanto divenuti non idonei al consumo umano, viene rimborsata l’accisa pagata.

Con riferimento alle caratteristiche dell’imposta, si è fatto cenno alle finalità extratributarie, inserendo (in modo volutamente provocatorio) la congiunzione (non detta) “anche”, proprio per evidenziare la funzione propria dell’accisa su determinati mercati e solo incidentalmente tributaria.

L’accisa, infatti, ha il precipuo scopo di incidere sulla qualificazione e quantificazione della domanda, l’effetto tributario è (dovrebbe essere) solo incidentale.

Osservazione che può far sorridere, specie in considerazione dell’utilizzo – oramai di prassi – da parte del Legislatore fiscale delle accise, a copertura di intere manovre finanziarie, se non addirittura come clausola di salvaguardia a tutela del pareggio di bilancio3.

 

11 ottobre 2016

Fabrizio Stella e Massimiliano Giua

NOTE

1 Per un approfondimento in materia di tassazione degli alcoli, sia consentito il rinvio al Volume, di M. Giua; F. Stella; E. Galiberti; N. Monfreda; V. Mirra; C.G. Fanelli, “I PRODOTTI ALCOLICI: merceologia, cultura e fiscalità, EUTEKNE Editore – Collana “Casi & Strumenti”, novembre 2015.

2 Per un approfondimento in materia di imposta di consumo, sia consentito il rinvio al Volume, di M. Giua; F. Stella; A. Federico; R. Vallino e N. Monfreda, “LE ACCISE NON ARMONIZZATE: le imposizioni indirette sulla produzione e sui consumi, EUTEKNE Editore – Collana “Casi & Strumenti”, marzo 2014.

3 Per un approfondimento in materia di Accisa, oltre ai lavori precedentemente citati, si segnala, per una panoramica giuridica completa, il Volume, di M. Giua; F. Stella; A. Federico; N. Monfreda e F. Rapone, “I PRODOTTI DA FUMO DAL TABACCO ALLA SIGARETTA ELETTRONICA: merceologia, tutela della salute e fiscalità, EUTEKNE Editore – Collana “Casi & Strumenti”, maggio 2015.