Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento

la gestione delle crisi da sovraindebitamento sta, finalmente, partendo come procedura di risoluzione delle insolvenze di debitori non fallibili: sta facendo nascere aspetti peculiari che vanno analizzati per implementare una corretta gestione di tale procedura

rateDopo un lungo torpore nel quale ha trovato scarsissima applicazione, la legge 03/2012, integrata e modificata dalla L 221/2012, sulla procedura di sovraindebitamento sembra muovere lentamente i suoi primi passi.

L’indifferenza che aveva accompagnato il suo ingresso nel mondo economico è stato scosso dal D.M. 202/2014, entrato in vigore nel 2015, che ha prescritto i requisiti per la costituzione degli organismi di conciliazione della crisi ovverosia dell’organo attorno cui è stata costruita la normativa volta a dettare regole per il superamento e la composizione delle c.d. crisi minori.

L’organismo della Composizione della Crisi (definito attraverso l’acronimo OCC) è un’articolazione di un ente pubblico che può sorgere da un organismo di conciliazione delle CCIAA, da un ordine professionale di Notai, Avvocati o Dottori commercialisti, o con maggior impegno formativo anche da un ente pubblico territoriale.

La sua spiccata natura pubblicistica lo pone come soggetto indipendente capace di costituire il punto di convergenza delle necessità del debitore di cui è consulente, dei creditori, di cui è garante, e dello stesso giudice del quale è indispensabile collaboratore nella gestione della procedura.

L’OCC oltre a svolgere compiti che nelle procedure c.d. maggiori (concordato e fallimento) sono di appannaggio a figure che si pongono in affiancamento del giudice, viene investito anche di incarichi che sono normalmente svolti in via fiduciaria sulla base di un mandato conferito dal debitore, quali la verifica dei dati attinenti l’attivo e il passivo, l’attestazione della fattibilità del piano, la liquidazione dei beni.

I primi OCC si stanno costituendo presso gli enti preposti alla loro costituzione (l’ordine degli avvocati di Milano sta inaugurando il primo corso di formazione dei gestori della crisi) e la prima formazione dei soggetti deputati a gestire materialmente le crisi feconderà la cultura volta ad appropriarsi di questo strumento di superamento della crisi che si rivolge a tutte le insolvenze che non trovano sbocco nel fallimento e (conseguentemente) nelle altre procedure concorsuali.

Da sempre (e senza dubbio dal 1942 anno a cui risale la legge fallimentare) il legislatore si è occupato solo della crisi dell’impresa, preoccupato degli effetti negativi che la sua contaminazione potesse riflettere sulla salute del mercato che poggia sulla fiducia del credito di cui l’insolvenza costituisce il velenoso avversario.

La storia economica recente che ha assistito ad una delle più gravi e pericolose crisi del sistema economico verificatesi in periodo di pace, ha rivelato l’esistenza di una nuova ed inattesa fragilità che richiedeva l’intervento del legislatore per offrire una tutela inaspettata rivolta allo stesso debitore.

Il soggetto che da sempre è stato additato come il monatto del mercato, da isolare attraverso la creazione di cinture sanitarie che evitassero la contaminazione della lesione del credito, tutt’assieme veniva ad essere indicato come un soggetto da proteggere.

La ragione di questa inversione copernicana nel processo della logica trova origine nella constatazione che la crisi economica globale aveva spazzato via dal mondo emerso dell’economica un gran numero di soggetti che, se reintrodotti, sarebbero stati capaci di aiutare l’economia stessa favorendo il vantaggio sociale.

A ciò si aggiunga che per la prima volta nella storia, l’insolvenza ha investito soggetti che non svolgevano attività compatibili con il rischio di sovraindebitamento in quanto conducevano una vita o assolutamente lontana dal rischio d’impresa o con un accostamento molto moderato traendo profitto dalle attività liberali o di lavoro autonomo.

Pensiamo al professionista, alla piccola impresa artigiana, al semplice consumatore, soggetti schiacciati dalla crisi e dunque incolpevolmente caduti nel fenomeno dell’insolvenza senza alcuna diretta responsabilità se non quella di aver contratto debiti (di natura personale, come un mutuo per l’acquisto della casa o dell’auto, o anche legati all’attività) sul ragionevole presupposto che la propria condizione patrimoniale-economica avrebbe permesso di assolverli in via ordinaria, mentre la successiva esperienza di insolvenza che avrebbero dovuto vivere, rendeva tutti quegli impegni finanziari una traguardo irraggiungibile in assenza di una regolarità economica.

Dunque la legge di composizione della crisi da sovraindebitamento si propone di recuperare al mondo economico un cospicuo numero di soggetti che ne era ormai da tempo emarginato, offrendo loro l’opportunità di definire la situazione debitoria che li obbliga a vivere nella dimensione sommersa dell’economia, senza un conto corrente, una carta di credito o un qualsiasi strumento di pagamento elettronico, permettendogli di rioccupare un posto nel mondo dell’economia emersa in cui possono nuovamente assumere debiti e accantonare reddito senza la necessità di perenne fughe da un monte debiti capace solo di alimentare se stesso.

Il tema è di tale interesse sociale che non appena si attiveranno gli strumenti di naturale diffusione culturale di cui si renderanno spontaneamente principali diffusori gli ordini professionali, è prevedibile che da parte del cittadino insolvente si avvii la corsa ad avvalersi di questo strumento.

In rete è peraltro elevata la disinformazione alimentata da chi mostra interesse a fornire informazioni equivoche per finalità opache; può dunque risultare utile fornire qualche elemento orientativo di primo utilizzo che consenta di comprendere quali siano i principi di natura concorsualistica che ispirano la materia.

Al riguardo poiché è elevato il rischio di risultare dispersivo in una materia tanto vasta darò indicazioni solo dei termini soggettivi ed oggettivi della materia, elencando semplicemente gli strumenti offerti, per approdare infine al breve commento di una pronuncia del Tribunale di Bergamo che costituisce un buon paradigma dei principi ispiratori della materia.

Il testo legislativo si rivolge a tutti i soggetti che non possono fallire secondo i termini della legge fallimentare; vale a dire:

  1. i debitori anche collettivi i cui patrimoni ed attività economiche si pongono sotto le soglie di fallibilità (€ 300.000 di attivo patrimoniale / € 200.000 di ricavi lordi / € 500.000 di debiti).
  2. Gli imprenditori che hanno cessato l’attività da oltre un anno.
  3. L’imprenditore agricolo (espressamente incluso nella categoria) indipendentemente dal tasso di indebitamento o dalle dimensioni economiche.
  4. I professionisti in forma singola od associata.
  5. Le c.d. start up innovative (ovverosia le imprese innovative ad alto valore tecnologico iscritte in sezioni speciali del Reg Imprese), che per legge non possono fallire nei primi 4 anni di attività.
  6. I consumatori, intesi come quei soggetti i cui debiti sono svincolati da qualsiasi attività imprenditoriale o professionale.

Fatta eccezione per il consumatore, a cui è dedicato lo strumento specifico del “piano del consumatore” a cui può accedere la persona fisica dotato dei requisiti sub f) che sappia dimostrare la diligenza usata nell’assumere volontariamente le obbligazioni e le ragioni che hanno impedito il loro adempimento, ogni altro debitore può ricorrere alternativamente all’accordo di composizione della crisi o alla liquidazione dei beni che costituiscono procedure che richiamano in termini semplificati gli istituti del concordato preventivo e del fallimento.

Concentrando l’attenzione sull’accordo, si osserva come valgano per questo istituto i principi cardine della materia concorsuale.

È previsto innanzitutto che l’accordo con una maggioranza del 60% pieghi a sé le volontà dei dissenzienti che non sappiano dimostrare migliori soluzioni ricavabili dalle alternative liquidatorie del patrimonio.

A tutti i creditori deve essere offerto un soddisfacimento anche minimo ma non irrisorio del credito di ciascuno.

Nel soddisfacimento dei creditori vanno osservate le regole del concorso che si sostanziano nel rispetto dei gradi di privilegi salvo il loro degrado nel caso di incapienza dei beni su cui insiste il privilegio stesso.

Ed infine, ma non ultimo, la stella polare di ogni principio concorsuale è racchiuso nel rispetto dell’art 2740 c.c. secondo cui il debitore risponde dei debiti con tutto il suo patrimonio presenti e futuri.

Il Tribunale di Bergamo con una pronuncia del 31/3/2015 ha giudicato realizzata la funzione economica dell’accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento da parte della proposta che preveda il soddisfacimento di tutti i creditori concorsuali nella misura minima del 2,5%, in quanto l’istituto, essendo di natura concordataria, non può prescindere dalla previsione di un soddisfacimento che coinvolga tutti i creditori con titolo anteriore al momento di apertura del concorso.

In conclusione l’interpretazione che la giurisprudenza da degli accordi di composizione della crisi è allineato con i principi ispiratori del concordato secondo cui il debitore è pur ammesso a conseguire una esdebitazione nei confronti della platea dei creditori ma a condizione che il sacrificio economico che chiede ai suoi creditori non sia inferiore a quello che mostra di sostenere mettendo a disposizione l’intero suo patrimonio per chiudere definitivamente la partita con i suoi debiti.

 

20 OTTOBRE 2016

Gianfranco Benvenuto