Un tema di interesse al fine di valutare la convenienza della disciplina avente ad oggetto l’assegnazione o cessione agevolata degli immobili riguarda la misura dell’imposta sostitutiva.
L’aliquota ordinaria applicabile alle eventuali plusvalenze è dell’8%, ma la misura è elevata al 10,5% nei confronti delle società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti all’entrata in vigore della legge di Stabilità del 2016. Il periodo di osservazione è dunque compreso tra il 2013 e il 2015.
I periodi di imposta di non operatività possono essere anche non consecutivi. Ad esempio se una società non avesse superato il test negli anni 2013 e 2015, le eventuali plusvalenze realizzate in sede di assegnazione sconteranno la maggiore aliquota del 10,5 per cento.
Al fine di non applicare l’aliquota maggiorata i contribuenti potranno t