Assegnazione agevolata: quale aliquota applicare?

siamo agli sgoccioli (salvo proroga) per l’assegnazione dei beni ai soci: ne approffittiamo per ricordare come va scelta l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze, tenendo conto dei casi in cui la società è di comodo

pagamenti-commercialista-telematico-3Un tema di interesse al fine di valutare la convenienza della disciplina avente ad oggetto l’assegnazione o cessione agevolata degli immobili riguarda la misura dell’imposta sostitutiva.

L’aliquota ordinaria applicabile alle eventuali plusvalenze è dell’8%, ma la misura è elevata al 10,5% nei confronti delle società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti all’entrata in vigore della legge di Stabilità del 2016. Il periodo di osservazione è dunque compreso tra il 2013 e il 2015.

I periodi di imposta di non operatività possono essere anche non consecutivi. Ad esempio se una società non avesse superato il test negli anni 2013 e 2015, le eventuali plusvalenze realizzate in sede di assegnazione sconteranno la maggiore aliquota del 10,5 per cento.

Al fine di non applicare l’aliquota maggiorata i contribuenti potranno tenere in considerazione la sussistenza di eventuali cause di esclusione. Ciò anche se la Circ. n. 25/E del 2007 (avente ad oggetto l’esame della precedente disciplina dell’assegnazione agevolata) ne affermava l’irrilevanza, posto che la normativa allora in vigore ancora non le contemplava, al pari delle cause di disapplicazione automatica previste dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2008, n. 23681.

La stessa Circ. n. 25/E del 2007 citata affermava che l’eventuale accoglimento dell’istanza di disapplicazione, non determinava il venir meno della qualifica di società non operativa, con la conseguente possibilità di beneficiare delle agevolazioni allora previste per lo scioglimento agevolato.

La Circ. n. 26/E dell’1 giugno 2016, alla luce del mutato quadro normativo di riferimento, a modificato l’orientamento iniziale. L’Agenzia delle entrate ha così precisato che il predetto chiarimento deve intendersi oramai superato e che, pertanto, l’eventuale accoglimento dell’istanza di interpello per l’anno 2015 determina l’esclusione dal novero delle società di comodo ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta. In questo caso sarà applicabile l’aliquota ordinaria dell’8 per cento.

Inoltre la circolare ha chiarito che non si considerano di comodo le società che, ritenendo sussistenti le condizioni per la disapplicazione della disciplina forniscano tale evidenza nel Modello Unico nel quadro RS e ciò anche nel caso di mancata presentazione dell’istanza di interpello.

La necessità di fare riferimento anche alle risultanze dell’anno 2015 può determinare una serie di problemi sul piano operativo. Tale indicazione necessita di una serie di dati, tra cui la verifica della congruità ai fini degli studi di settore, che potrebbero non essere conoscibili alla data dell’operazione. Tale osservazione sarebbe già di per sé sufficiente per giustificare un rinvio della scadenza del 30 settembre. Le ultime notizie della stampa specializzata indicano che è allo studio un’ipotesi di rinvio della scadenza alla data del 30 novembre prossimo. In questo caso i contribuenti, dovendo inviare all’Agenzia delle entrate il Modello Unico entro il 30 settembre, avrebbero a disposizione due mesi di tempo in più per l’adempimento dopo aver verificato le risultanze dello studio di settore applicato. Infatti, le società che risultano congrue e coerenti alle risultanze degli studi di settore si considerano operative. In questo caso l’aliquota applicabile sarà comunque dell’8%. La necessità di verificare il risultato di Ge.Ri.Co condizionerà, inevitabilmente, il comportamento delle società.

La Circ. n. 26/E cit. osserva che le società in liquidazione le quali, con impegno assunto in dichiarazione dei redditi, richiedono la cancellazione dal registro delle imprese (ai sensi degli artt. 2312 e 2495 del c.c.) entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva, beneficiano della disapplicazione automatica della disciplina in esame come previsto nei provvedimenti del 14 febbraio 2008 e dell’11 giugno 2012.

Troverà comunque applicazione l’aliquota dell’8 per cento per tutte le società che non dispongono del periodo triennale di osservazione (2013/2015), richiesto dal predetto articolo 1, comma 116. Ad esempio, nei confronti di una società costituita nell’anno 2014, che assegna beni propri nel 2016, non troverà mai applicazione l’aliquota maggiorata prevista per le società di comodo.

La società dovrebbe risultare non operativa in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti al 2016 (periodo di osservazione 2013/2015). Nel 2013 la società non esisteva; nel 2014 (anno di costituzione) ha trovato applicazione la specifica causa di esclusione prevista dalla normativa. L’eventuale non operatività nell’anno 2015 non sarà sufficiente per l’applicazione dell’aliquota maggiorata del 10,5%.

30 agosto 2016

Nicola Forte