La definizione del PVC tramite ravvedimento operoso: l'Agenzia delle Entrate comunicherà i dati via PEC

ai fini della deflazione del contenzioso sarà possibile definire i PVC ricevuti con lo strumento del ravvedimento operoso; si tratta di una novità molto interessante per i contribuenti soggetti a controllo fiscale

disperato_immagineCon provvedimento prot. n. 2016/112072 del 15 luglio 2016, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, dando così attuazione all’art. 1, cc. da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha messo a disposizione dei contribuenti una serie di informazioni relative ai controlli fiscali conclusi con la consegna di processi verbali contenenti constatazioni di violazioni di norme tributarie, al fine di consentirgli una valutazione in ordine alla possibilità di regolarizzare errori ed omissioni beneficiando della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.

Il provvedimento, sulla scia dei precedenti che hanno riguardato altre tipologie, ha di fatto, messo a disposizione dei contribuenti una serie di informazioni utili riguardanti pvc consegnati agli stessi contribuenti.

I DATI CONTENUTI NELLE COMUNICAZIONI

Il recente provvedimento pubblicato (punto 1.2) indica i dati contenuti nelle comunicazioni, per la successiva valutazione del contribuente:

a) codice fiscale e denominazione/nome e cognome del contribuente;

b) anno d’imposta dei rilievi riportati nel processo verbale di constatazione.

LE MODALITA’

Il punto 2 del Provvedimento indica le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni in suo possesso.

Le lettere saranno recapitate agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC).

Ai contribuenti, per i quali non sussiste l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata all’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, l’invio della comunicazione avviene per posta ordinaria. La stessa comunicazione è consultabile, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle entrate, denominata Cassetto fiscale.

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all’art. 3, c. 3, del D.P.R. n. 322/98, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di finanza tramite strumenti informatici.

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

I contribuenti destinatari di un processo verbale possono regolarizzare le violazioni constatate, secondo le modalità previste dall’art. 13, c. 1, lett. b-quater, del d.Lgs. n. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni ad 1/5 del minimo, presentando una dichiarazione integrativa o una prima dichiarazione qualora non siano decorsi i termini ordinari di presentazione.

Infatti, nell’ottica di quanto indicato nell’art. 1, c. 634-640, della Legge di stabilità 2015 (L. n. 190 del 23 dicembre 2014) al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, è stato modificato radicalmente l’istituto del ravvedimento operoso.

Tale istituto è stato profondamente rinnovato dall’art. 1, cc. 637, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, proprio al fine di garantire al contribuente la possibilità di effettuare le opportune correzioni ed i connessi versamenti delle somme dovute, usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, graduata in ragione della tempestività dell’intervento correttivo.

Art. 13 – Ravvedimento – Testo risultante dopo le modifiche apportate dall’art. 1, c. 637, lett. b, legge 23 dicembre 2014, n. 190

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) omissis;

a-bis) omississ;

b) omissis;

b-bis) omissis;

b-ter) omissis;

b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471;

c) omissis.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis) e b-ter), si applicano ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.

1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni.

1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall’ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l’esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione.

4. Nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano un’attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l’applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall’omissione o dall’errore.

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l’attenuazione della sanzione.

Più precisamente, come evidenziato dalla circolare n. 23/E del 9 giugno 2015, sono state introdotte, al comma 1, dell’articolo 13, del D.Lgs. n. 472/97, le lettere a-bis, b-bis, b-ter e b-quater, con cui è prevista la riduzione delle sanzioni.

Sanzione applicabile nei casi in questione

un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’art.24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli artt. 6, c. 3, o 11, c. 5, del D.Lgs. n. 471/97 (b-quater); applicazione limitata ai tributi amministrati dalle Entrate;

un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli artt. 6, c. 3, o 11, c. 5, del D.Lgs. n. 471/97 (b-quater); applicazione limitata ai tributi amministrati dalle Entrate.

Sicuramente l’aspetto più significativo delle modifiche apportate e che consente l’operazione messa in campo dall’Agenzia delle Entrate è il venir meno della preclusione legata ai controlli. Infatti, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate non opera lo sbarramento di cui al comma 1, primo periodo, dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, consentendo così l’accesso all’istituto anche nel caso in cui la violazione sia stata già constatata ovvero siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative, delle quali i contribuenti abbiano avuto formale conoscenza.

L’unico impedimento è la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli artt.36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 (liquidazione e controllo formale della dichiarazione).

Resta fermo che, affinché il ravvedimento operoso si perfezioni è necessario, oltre alla rimozione della condotta costituente violazione, il pagamento della sanzione in misura ridotta, nonché del tributo o della differenza (quando dovuti) e degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, entro i termini indicati dal legislatore.

Le indicazioni di prassi

Ricordiamo che, con la circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015 l’Amministrazione finanziaria ha rilevato che le novelle normative (al di là del venir meno della preclusione sui controlli) non hanno modificato l’assetto generale del ravvedimento operoso, e trovano applicazione anche con riguardo alle violazioni che alla data dell’1 gennaio 2015 siano già state constatate dall’ufficio ma non siano ancora state interessate da atti accertativi, liquidatori o da cartelle di pagamento.

Pertanto, “il contribuente potrà sanare le medesime violazioni ravvedibili in base alla precedente formulazione normativa anche laddove – ed è questo l’elemento innovativo – gli sia stato consegnato un pvc, fermo restando l’assenza di notifiche degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972. Sarà onere del contribuente comunicare agli Uffici i distinti rilievi per i quali si intende prestare acquiescenza”.

La circolare n.6/2015 richiama il precedente documento di prassi (circolare n. 18/E del 10 maggio 2011), con la quale “è stato chiarito che la preclusione al ravvedimento opera con riferimento alle irregolarità riscontrabili nell’ambito di questi controlli. È stato, pertanto, ammesso che il contribuente che abbia ricevuto la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato e/o di quello formale possa avvalersi del ravvedimento per sanare altre violazioni che non gli siano state contestate con tale procedura. Gli stessi chiarimenti trovano applicazione con riferimento al nuovo ravvedimento operoso”. Inoltre, “gli avvisi di recupero di crediti di imposta e gli avvisi di irrogazione di sanzioni, anche se non espressamente menzionate, si devono “ritenere cause ostative del nuovo ravvedimento, per la loro natura di atti autoritativi impositivi che recano una pretesa tributaria”.

19 luglio 2016

Gianfranco Antico