Unioni civili e problematiche fiscali

analizziamo le problematiche fiscali che nascono dalle unioni civili: ad esempio l’assegno alimentare erogato al convivente non risulta fra gli oneri deducibili ai fini IRPEF

sul-filo-immagineE’ in vigore dal 5 giugno scorso la legge n. 76 del 2016, riguardante le unioni civili e le convivenze registrate, più comunemente nota come legge Cirinnà (cognome della prima firmataria e relatrice al Senato del disegno di legge).

La legge, come anticipato, ha affrontato anche il tema delle convivenze di fatto sia pure con una disciplina radicalmente diversa (cfr i commi 36 e segg.) rispetto a quella delle unioni civili. Per tale ragione gli effetti fiscali risultano inevitabilmente più limitati.

L’unione di fatto può riguardare sia coppie del medesimo sesso, ma anche coppie eterosessuali. Al fine di accertare la “stabile convivenza” è possibile semplicemente presentare una dichiarazione di convivenza all’anagrafe, ovvero decidere di regolamentare, con un contratto di convivenza, gli aspetti del contributo di ognuno alla vita di coppia ed il regime patrimoniale degli acquisti. In questo caso, però, sono previsti dei limiti.

Gli effetti fiscali più limitati, riguardanti le convivenze di fatto, si desumono chiaramente dall’art. 1, comma 42 riguardante l’ipotesi del proprietario della casa di “comune residenza”. La disposizione prevede che “Salvo quanto previsto dall’articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni”.

In considerazione del mancato riferimento alle disposizioni del Codice civile, che disciplinano il diritto di abitazione ex art. 540, spettante al coniuge superstite, deve ritenersi che il diritto a continuare l’utilizzo della casa in cui le parti convivevano in precedenza, non abbia natura di diritto reale. Il reddito dell’immobile dovrà essere dichiarato (ai fini fiscali) dagli eventuali eredi, che saranno tenuti a concederlo in uso, sia pure temporaneamente, al “convivente superstite”.

E’ possibile, però, che il convivente acquisisca la proprietà dell’immobile a seguito di disposizione testamentaria sempre che, il de cuius, nel disporre testamento, non abbia leso gli interessi di eventuali legittimari.

La diversità delle disposizioni in tema di convivenze di fatto (rispetto alle unioni civili) si desume dalla lettura del comma 65. La disposizione prevede che “In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente” gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

L’assegno così corrisposto non può essere considerato in deduzione ai sensi dell’art. 10 del TUIR, né costituisce reddito per la parte che lo riceve. L’assegno così corrisposto si pone al di fuori delle ipotesi di separazione legale o di divorzio. Inoltre la parte che lo riceve non è il coniuge, né può essere considerato allo stesso modo come previsto per le unioni civili.

La legge Cirinnà prevede espressamente che l’obbligo di corrispondere il predetto assegno alimentare in favore del convivente deve essere assolto con precedenza rispetto all’assegno da erogare in favore dei fratelli e delle sorelle.

Il convivente non è indicato espressamente tra le persone di cui all’art. 433 destinatarie del predetto assegno alimentare. La legge Cirinnà ha colmato tale lacuna e quindi in caso di cessazione della convivenza di fatto tale soggetto, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, ha diritto a fruire di tale erogazione. Tuttavia il soggetto che eroga l’assegno non può considerarlo in deduzione. L’art. 10, lett. d) del TUIR subordina la deducibilità alla corresponsione dell’assegno ad uno dei soggetti di cui al citato articolo 433 del c.c. e poiché il convivente non è indicato espressamente dalla predetta disposizione civilistica non sarà possibile fruire della deducibilità ai fini fiscali.

18 giugno 2016

Nicola Forte