La deduzione IRPEF per l'adozione di minori stranieri

presentiamo una guida pratica alla deduzione IRPEF del 50% delle spese sostenute per l’adozione di minori stranieri: condizioni necessarie, soggetti interessati, spese deducibili

lente-antiriciclaggio-immagineLa disciplina che prevede la deduzione IRPEF delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri risulta particolarmente laboriosa. L’esame delle condizioni necessarie a garantire l’agevolazione deve necessariamente tenere conto di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con apposite Circolari e Risoluzioni: segnaliamo da ultimo la Circolare 24 aprile 2015 n. 17 relativamente alla ripartizione delle spese sostenute da ciascun coniuge.

Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. l-bis), TUIR, sono deducibili dal reddito complessivo: “l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della Legge 4 maggio 1983, n. 184”.

Condizioni necessarie

Condizione fondamentale affinché possano essere considerate deducibili le tipologie di oneri di cui sopra, è che la procedura di adozione sia stata curata da un Ente autorizzato, ovvero appartenente all’apposito Albo approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Delibera 18 ottobre 2000 e successive modificazioni

Con la Risoluzione 28 maggio 2004 n. 77, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la deducibilità spetta per le spese sostenute dagli aspiranti genitori adottivi, a condizione che le stesse siano:

– finalizzate all’adozione del minore;

– certificate dall’Ente autorizzato;

– debitamente documentate.

Soggetti interessati

Per usufruire della deduzione delle spese sostenute per la procedura di adozione internazionale, non è fondamentale aver acquisito lo status di genitore adottivo. Gli aspiranti genitori possono, quindi, beneficiare della deduzione in esame anche nel caso in cui la procedura di adozione:

– si interrompa;

– si concluda con esito negativo.

Spesa deducibile

Risultano deducibili nella misura del 50% le spese sostenute dai genitori (o aspiranti genitori) adottivi per l’adozione dei minori stranieri, come opportunamente certificate dall’Ente autorizzato, incaricato di seguire la pratica.

Come evidenziato dalla Risoluzione 8 maggio 2000, n. 55, tra le spese deducibili al 50% rientrano quelle sostenute per:

– l’assistenza ricevuta dagli adottanti;

– la legalizzazione dei documenti e la traduzione degli stessi;

– la richiesta di visti;

– i trasferimenti ed il soggiorno nel paese di provenienza del minore;

– la quota associativa all’ente che si è occupato delle pratiche di adozione;

– l’espletamento di adempimenti vari, finalizzati all’adozione.

Al fine di individuare il periodo nel corso del quale le spese sostenute risultano effettivamente deducibili, si deve considerare che la procedura di adozione:

– inizia con il conferimento all’Ente autorizzato del mandato all’adozione;

– si conclude con la pronuncia dell’adozione da parte del tribunale dei minorenni, se l’adozione si perfeziona dopo l’arrivo del minore in Italia, oppure con il Provvedimento dell’autorità straniera, in caso contrario.

Documentazione necessaria

L’Ente autorizzato preposto a seguire la procedura di adozione è tenuto a certificare le spese sostenute dagli aspiranti genitori annualmente:

– sia con riferimento alle spese relative all’espletamento delle pratiche connesse alla procedura e successivamente rimborsate dagli aspiranti genitori adottivi;

– sia quelle sostenute dai genitori stessi, anche nei confronti di soggetti diversi dall’Ente autorizzato.

A tal fine, per tutela dell’Ente autorizzato, gli aspiranti genitori sono tenuti alla presentazione allo stesso della documentazione inerente le spese sostenute direttamente e di un’autocertificazione o di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale attestino:

– che le spese indicate sono riferibili esclusivamente alla procedura di adozione

– l’importo delle spese sostenute da ciascun coniuge ( in modo da soddisfare il requisito richiesto circa la titolarità della spesa).

Nota: per le spese sostenute nel 2015, i coniugi potranno rendere tale dichiarazione anche in occasione della presentazione di Unico, aggiungendola sull’originale della certificazione rilasciata dall’Ente, a condizione che la stessa non contraddica dichiarazioni sostitutive di atto notorio già rese all’ente.

Ripartizione deduzione

Per quanto riguarda le modalità di ripartizione tra i coniugi della deduzione, l’Agenzia ha specificato che:

– qualora l’Ente autorizzato, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai coniugi, abbia certificato che le spese per l’adozione siano state sostenute nella stessa misura da entrambi i genitori, ciascuno di essi potrà beneficiare della deduzione nella misura del 25% della spesa sostenuta;

– diversamente, solo nel caso in cui dal certificato rilasciato dall’Ente autorizzato risulti che le spese siano state sostenute in misura differenziata da parte dei due coniugi, ciascuno di essi potrà portare in deduzione la quota di spesa che gli è stata certificata.

24 giugno 2016

Giovanna Greco